La mera regolarità formale della notifica PEC non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio

L’imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine di proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31234/16, depositata il 20 luglio. Il caso. Il gip del Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione al decreto penale di condanna che era stata presentata dal difensore dell’imputato. Ricorre tempestivamente per cassazione il difensore di fiducia dello stesso, deducendo violazione di legge e chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento. In particolare, censura la dichiarazione di inammissibilità adottata dal gip stimando erronea e illegittima la constatazione di tardività su cui il provvedimento si fonda, in quanto la notifica del decreto penale non era stata effettuata all’imputato personalmente ma era avvenuta a mezzo pec presso l’indirizzo di posta elettronica dello studio del difensore dell’ufficio che non aveva informato l’imputato, il quale nona aveva saputo nulla dell’emissione del decreto penale di condanna sino a quando, successivamente, avendo nominato un suo difensore di fiducia, questi accedeva alla cancelleria e prendeva conoscenza del decreto penale avverso il quale proponeva opposizione. La notificazione effettuata a mezzo pec presso l’indirizzo di posta elettronica dello studio del difensore d’ufficio doveva ritenersi nulla poiché, nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria, l’imputato aveva dichiarato domicilio presso lo studio dell’avvocato d’ufficio che mi verrà nominato , ma l’assenza di precisa indicazione del luogo, dovendo ancora l’avvocato d’ufficio essere nominato, renderebbe tale dichiarazione appunto nulla. Restituzione del termine per proporre impugnazione. Non può dirsi nulla la notificazione del decreto penale all’imputato nei concreti termini in cui è stata effettuata. Ciò in quanto nessuna norma preclude di dichiarare domicilio presso uno studio legale le nullità sono tassative la denunciata incertezza sul luogo fisico ove si dichiara domicilio non è tale, a ben vedere. La censura di nullità, infatti, sarebbe comunque da respingersi, poiché appare opportuno dare continuità all’indirizzo interpretativo secondo il quale l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, la cui identità sia sconosciuta all’indagato, non osta all’applicazione dell’art. 161, comma 4, c.p.p., ben potendo l’interessato assumere informazioni dall’autorità giudiziaria . L’ulteriore motivo di ricorso è invece fondato. In tema di restituzione del termine per proporre impugnazione, infatti, la previdente formulazione dell’art. 175, comma 2, c.p.p., avendo previsto una sorte di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi l’effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna . L’imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine di proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. Non può che confermarsi, essendo identica la ratio legis di garanzia per l’imputato destinatario di condanna emessa inaudita altera parte , l’indirizzo interpretativo già tracciato sotto la previgente norma. Ne discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 giugno – 20 luglio 2016, n. 31234 Presidente Piccialli – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p. del Tribunale di Monza il 30 novembre 2015 ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione al decreto penale di condanna che era stata presentata dal difensore di J.C.J.C. . 2.Ricorre tempestivamente per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato deducendo, come unico motivo, violazione di legge e chiede l’annullamento dell’impugnato provvedimento. Censura la dichiarazione di inammissibilità adottata dal G.i.p. stimando erronea ed illegittima la constatazione di tardività su cui il provvedimento si fonda, in quanto la notifica del decreto penale non era stata effettuata all’imputato personalmente ma era avvenuta, in data 26 giugno 2015, a mezzo pec presso l’indirizzo di posta elettronica dello studio del difensore del ufficio, che non aveva informato J.C.J.C. , il quale nulla aveva saputo dell’emissione di decreto penale di condanna sino a quando, successivamente, avendo nominato un difensore di fiducia, questi accedeva alla Cancelleria e prendeva conoscenza del decreto penale avverso il quale proponeva opposizione, peraltro lo stesso giorno del deposito della nomina fiduciaria e della presa visione del fascicolo il 19 novembre 2015 . La notificazione effettuata il 26 giugno 2015, a mezzo pec presso l’indirizzo di posta elettronica dello studio del difensore di ufficio, doveva ritenersi nulla poiché nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria il 5 aprile 2015 l’imputato aveva dichiarato domicilio presso lo studio dell’Avvocato di ufficio che mi verrà nominato ma l’assenza di precisa indicazione del luogo, dovendo ancora l’avvocato di ufficio essere nominato, oltre al rilievo che la dichiarazione di domicilio, al contrario della elezione, non potrebbe farsi presso uno studio legale in quanto luogo non contemplato dagli att. 157, comma 1, cod. proc. pen. e 62 disp. att. cod. proc. pen. , renderebbero tale dichiarazione, appunto, nulla. Ritiene, infine, il ricorrente, richiamata pertinente giurisprudenza di legittimità, che il G.i.p., risultando dagli atti che l’imputato non aveva avuto conoscenza effettiva del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto di ufficio, in ossequio a consolidato orientamento interpretativo, anche ove fosse, in ipotesi - peraltro denegata dal ricorrente - considerata formalmente regolare la notifica dell’atto, porsi il problema della mancata conoscenza effettiva, anche alla luce della novella dell’art. 175 cod. proc. pen. ad opera del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2006, n. 60. 3. Il Procuratore Generale nel suo intervento ex art. 611 cod. proc. pen., richiamata a sua volta pertinente giurisprudenza di legittimità, si è associato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso va rigettato. Non può, infatti, dirsi nulla la notificazione del decreto penale all’imputato nei concreti termini in cui è stata effettata. Ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente 1 nessuna norma preclude di dichiarare domicilio presso uno studio legale 2 le nullità sono tassative 3 la denunziata incertezza sul luogo fisico ove si dichiara domicilio, che deriverebbe dal tempo futuro utilizzato nella redazione del verbale 5 aprile 2015 dichiaro domicilio presso lo studio dell’Avvocato di ufficio che mi verrà nominato , pag. 2 non è, a ben vedere, tale, in quanto nella stessa pag. 2 del verbale nel quale si dà atto che l’indagato comprende l’italiano, pag. 1 solo poche righe sopra la dichiarazione di domicilio si legge che viene contestualmente nominato difensore di ufficio, del quale si forniscono nominativo e recapiti 4 in ogni caso, la censura di nullità sarebbe comunque da respingersi, poiché appare opportuno al Collegio dare continuità all’indirizzo interpretativo secondo il quale l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, la cui identità sia sconosciuta all’indagato, non osta all’applicazione dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., ben potendo l’interessato, con l’ordinaria diligenza, assumere informazioni dall’autorità giudiziaria così Sez. 3, n. 29505 del 06/06/2012, Mbaye e altri, Rv. 253167 in senso conforme, Sez. 5, n. 34561 del 15/06/2010, Caraluti, Rv. 248174 . 2. L’ulteriore motivo di ricorso è invece fondato e merita accoglimento. Va premesso che il richiamo che opera il ricorrente alle modifiche apportate all’art. 175 cod. proc. pen. ad opera del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60, è inattuale, poiché la norma in questione è stata nuovamente modificata, come noto, dalla legge n. 28 aprile 2014, n. 67 in vigore dal 17 maggio 2014 . L’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo risultante a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lett. b , del richiamato d.l. n. 17 del 2005, recitava Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l’autorità giudiziaria copie ogni necessaria verifica . Ebbene, vigente tale norma, già prima cioè della modifica che sarebbe stata apportata ad opera della legge n. 67 del 2014, la Corte di legittimità aveva avuto modo di precisare, condivisibilmente, che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, la notificazione dello stesso decreto effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui così Sez. 4, n. 991 del 18/07/2013, dep. 2014, Auci, Rv. 257901 principio peraltro affermato in termini simili nell’ipotesi di notificazione dell’estratto contumaciale di sentenza a mani del difensore di ufficio domiciliatario da Sez. 4, ord. n. 8104 del 15/11/2013, dep. 2014, Djordjevic. Rv. 259350 e ciò in quanto in tema di restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, la regolarità formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell’atto solo ove la stessa avvenga a mani dell’interessato, non incombendo su quest’ultimo l’onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza così Sez. 4, n. 5920 del 21/01/2014, Lisotti, Rv. 258919 in termini, v. Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, Amato, Rv. 259633 . Con la precisazione che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005 , avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna così Sez. 4, ord. n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151 in termini, v. anche Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, N., Rv. 264219 . Per effetto dell’art. 11, comma 6, legge n. 67 del 2014, l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ora, recita L’imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunziato . Non può che confermarsi, identica essendo la ratio legis di garanzia per l’imputato destinatario di condanna emessa inaudita altera parte, l’indirizzo interpretativo già tracciato sotto la previgente norma. 3. Discende l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.