Il pm non può usare la PEC come mezzo di impugnazione

Si è affermato come le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti sicché è inammissibile l’atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero via PEC.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24332, depositata il 5 giugno 2015. Il caso. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che dichiarava inammissibile l’appello proposto dallo stesso sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare. Il ricorrente chiede che venga riconosciuta la legittimità della procedura d’impugnazione attraverso la PEC, con firma digitale depositata, e via fax da lui effettuata. Il fax e la PEC non sono riconosciuti dalla legge mezzi per l’impugnazione. Già in precedenza, il Gip aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero chiarendo come l’impugnazione effettuata con tali mezzi non è riconosciuta dalla legge, e pertanto non può essere riconosciuta lecita. Anche la Suprema Corte, ribadendo che sia il fax, che la PEC garantiscono solo la provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce, ma non possono essere considerati come mezzi per proporre impugnazione, data anche la presenza di altri strumenti e forme tassative riconosciute dalla legge. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del pm.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 marzo – 5 giugno 2015, n. 24332 Presidente Bevere – Relatore Vessichelli Fatto e diritto Con atto del 12 gennaio 2015, pervenuto nella cancelleria del Tribunale di L'Aquila il 19 gennaio 2015 spedito con raccomandata il 13 , il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame della stessa città che aveva dichiarato inammissibile il proprio appello, a sua volta proposto contro l'ordinanza del Gip di Vasto, di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare. Era stata cioè richiesta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Vasto nei confronti di A.G., N.A., VA., S.T., indagati in ordine ad una serie di furti. Il gip aveva rigettato tale richiesta e il tribunale del riesame, quale giudice dell'appello, aveva dichiarato inammissibile appunto la impugnazione del pubblico ministero. Aveva cioè osservato che si trattava di impugnazione non presentata nelle forme di legge, avendo il pubblico ministero impugnante fatto ricorso al fax ed anche alla posta elettronica, mezzi non consentiti dall'articolo 583 c.p.p. Deduce l'impugnante che l'impugnazione spedita per posta elettronica certificata dal dirigente amministrativo della procura di Vasto al dirigente dei tribunale di L'Aquila, all'indirizzo di posta elettronica dirigente.tribunale.laquila@giustiziacert.it , deve intendersi come del tutto regolare perché il rispetto letterale delle forme previste dall'articolo 583 c.p.p. per l'impugnazione risulta richiesto, dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto nell'ottica e con la finalità di garantire l'accertamento sia della data di spedizione che l'originalità e la provenienza dell'atto spedito in tal senso cita sentenza n. 7337 del 2014 . E nel caso di specie, avendo il pubblico ministero fatto ricorso allo strumento della posta elettronica certificata, con firma digitale ritualmente depositata, le esigenze di garanzia sulla provenienza dell'atto dell'ufficio proponente e sulla data di spedizione debbono ritenersi s soddisfatte. Il ricorso è infondato deve essere rigettato. Il pubblico ministero impugnante chiede che sia riconosciuta la legittimità della procedura di presentazione della _ impugnazione nella specie, cautelare attraverso il servizio della posta elettronica certificata la quale consentirebbe di superare i limiti già individuati, dalla giurisprudenza di legittimità, relativamente all'invio della impugnazione attraverso il servizio internet di posta raccomandata on-line limiti dati dal fatto che questo strumento, non consentendo la trasmissione dell'atto scritto in originale ma solo l'inoltro di un file digitale in formato testo o immagine, che il gestore del servizio provvede successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidoneo a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, a garanzia dell'autenticità della effettiva riferìbilità dell'atto all'impugnante Sez. 3, Sentenza n. 7337 del 31/01/2014 Ud. dep. 17/02/2014 Rv. 259630 . Ad avviso dell'impugnante, invece, l'invio diretto sulla posta elettronica certificata, a e da l'indirizzo dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari competenti, garantirebbe la riferibilità dell'atto al suo apparente estensore. Senonchè, fermo il rilievo che, allo stato, risulta normativamente previsto l'uso della posta elettronica certificata, anche nel processo penale, con riferimento alle sole notificazioni e comunicazioni, a cura della cancelleria, alle persone diverse dall'imputato v. da ultimo dl 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla I. 17 dicembre 2012, n. 221 , resta da verificare se possa affermarsi, in via interpretativa, che un simile strumento rientri nel noverodelle forme previste tassativamente per la impugnazione cautelare e cioè, oltre a quella del deposito nella cancelleria del Tribunale competente, anche quelle elencate dall'art. 582 e 583 cpp, norme esplicitamente indicate dal comma 4 dell'art. 309 cpp che, a sua volta, è richiamato dal comma 2 dell'art. 310 c.p.p. . Forme che consistono, in alternativa alla presentazione personale, nella spedizione con telegramma o con raccomandata, essendo necessario, in quest'ultimo caso, anche la autentica della sottoscrizione della parte privata. Ebbene, deve considerarsi che si tratta di forme tassative che, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, escludono, tra l'altro, l'uso - per l'invio della impugnazione - del fax, compreso quello installato e registrato come appartenente al'Ufficio giudiziario del Pm impugnante. Si è affermato cioè che, allo stato e salva ovviamente una modifica della normativa ad opera dei legislatore, le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. e applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicché é inammissibile l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non é prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto Sez. 1, Sentenza n. 16776 del 04/04/2006 Ud. dep. 16/05/2006 Rv. 234250 precedenti Conformi N. 883 del 1998 Rv. 210818, N. 6285 del 1999 Rv. 215020, N. 11751 del 2001 Rv. 225022, N. 42473 del 2001 Rv. 220215, N. 45711 del 2001 Rv. 220370, N. 48234 del 2003 Rv. 227082, N. 47959 del 2004 Rv. 230288 . La PEC, così come il detto fax, garantisce la riferibilità della provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce, nè più e nè meno del fax appartenente al detto servizio. Nè può dirsi che la rievocata tassatività, fissata dal legislatore con riferimento alla specifica materia de qua , sia superabile alla luce del disposto dell'art. 48 d. Igs. n. 82 del 7 marzo 2005 che sancisce la equiparazione della trasmissione di un documento informatico con la posta elettronica certificata, alla notificazione a mezzo posta. Infatti, tale norma fa salva comunque la specialità delle normative di settore, nel caso in esame rappresentate dal disposto dell'art. 583 c.p.p., ed inoltre dispone equiparando i due sistemi come altrettanti mezzi di notificazione , in altri termini prevedendo un meccanismo di conoscenza legale dell'atto notificato ma non anche un sistema in grado di a s sicurare la sicura riferibilità dei contenuto di quel documento informatico alla persona fisica che è la sola legittimata ad adottarlo, assumendosene la responsabilità. P.Q.M. rigetta il ricorso dei PM.