PEC: quando la notifica diventa un problema...

Va risolto il potenziale contrasto giurisprudenziale in ordine alla applicabilità o meno della disposizione che rende possibile la notifica a mezzo PEC degli atti del procedimento penale ai soggetti diversi dall'imputato soltanto a far data dal 15 dicembre 2014 a quegli Uffici Giudiziari che erano già autorizzati a procedervi con decreto del 2008.

Con questo quesito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, ha investito le Sezioni Unite ordinanza n. 16634 depositata il 21 aprile 2015 . Il susseguirsi degli interventi di riforma all'origine delle incertezze applicative. La posta elettronica certificata, mezzo sicuro, rapido, efficiente ed economico è, oggi, il metodo privilegiato con cui si procede alle notifiche degli atti processuali. Nell'ottica della spending review , il risparmio in termini di carta, risorse umane e tempo non è indifferente l'ufficiale giudiziario o l'agente di p.g. non deve più girare con il classico carpettone stracolmo di atti da notificare agli studi legali il suono del citofono che ne annunciava l'arrivo è, oggi, generalmente sostituito dai più melodici avvisi acustici dei PC e degli smartphone . Detto così sembrerebbe che il passaggio evolutivo cartaceo-digitale sia avvenuto in un fiat, e soprattutto in maniera indolore. Ovviamente non è così l'avvio di quella che in effetti è stata una piccola rivoluzione è stata preceduta da una raffica di modifiche normative che, inevitabilmente, si sono ingarbugliate. PEC valida o notifica nulla? Nel caso che ci occupa, la doglianza sollevata con il ricorso per cassazione si incentrava sul fatto che la comunicazione dell'udienza dinanzi il Tribunale del Riesame di Torino veniva notificata al difensore a mezzo PEC in data antecedente al 15 dicembre 2014, a far data dal quale – secondo un decreto legge del 2012 il n. 179 – si sarebbe potuto dare il via alle notifiche elettroniche a soggetti diversi dall'imputato. Come mai, allora, quella notifica veniva effettuata a mezzo PEC? In effetti un decreto legge del 2008 n. 112 prevedeva questa possibilità, ma la subordinava a decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010” con i quali si sarebbero dovuti individuare gli uffici giudiziari effettivamente in grado di operare le notifiche a mezzo PEC. Per il Tribunale e la Procura di Torino il decreto veniva emanato nel settembre 2012, ed entrava in vigore il successivo 1° ottobre. Manco a dirlo sempre nel 2012 un altro decreto legge, il n. 179, ridisciplinava tutta la materia già contemplata dal decreto del 2008, abrogandolo. Anche in questo caso si prevedeva che, con appositi decreti aventi natura non regolamentare , si sarebbe dovuta compiere la ricognizione degli uffici idonei alle notifiche a mezzo PEC. In sede di conversione in legge, tuttavia, si compiva l'ultimo atto della macchinosa opera disciplinare veniva individuata la data del 15 dicembre come dies a quo dell'intera procedura di notifica elettronica alle persone diverse dall'imputato. La modifica, evidentemente, riguardava i soli procedimenti penali. Adesso la parola va alle Sezioni Unite. Non sono, quindi, semplici cavilli privi di rilevanza le questioni generate dal confusionario quadro normativo che si è cercato di descrivere non sappiamo quanto efficacemente, e lo lasciamo giudicare ai lettori hanno risvolti operativi non indifferenti è evidente che le notificazioni a mezzo PEC effettuate prima del 15 dicembre 2014 sono a rischio di nullità, per essere state effettuate con modalità non ancora consentite dalla legge. Osservano gli Ermellini che, nel caso di specie, vi sono due ipotesi ricostruttive. La prima, fondata su un'interpretazione strettamente letterale delle norme sopra citate, concludeva per l'impossibilità di procedere a notificazione a mezzo PEC prima del 15 dicembre 2014. Si prospetta, però, una soluzione diversa fondata sul fatto che, il Tribunale di Torino ma, si immagina, che la questione sia replicabile in tutte le sedi giudiziarie nella medesima condizione , era autorizzato a procedere con mezzi elettronici sin dal 2008 che senso avrebbe imporre il ritorno al cartaceo durante l'interregno che terminava il 15 dicembre 2014? Tra l'altro, quest'ultima data sembra riguardare i soli procedimenti penali quelli civili sono, invece, soggetti al regime delle notifiche elettroniche sin dal 2008 senza alcun problema. Ecco, quindi, che la Seconda Sezione propone una diversa interpretazione della norma incriminata” lo spartiacque del 15 dicembre 2014 vale soltanto per gli uffici giudiziari non autorizzati sin dal 2008 a procedere con mezzi elettronici di notifica. Vedremo cosa nel pensa il supremo Consesso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, ordinanza 10 – 21 aprile 2015, n. 16634 Presidente Fiandanese – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto 1. N.D. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, pronunciata in data 21-22 marzo 2014, n. 313/2014 TLP, che ha rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza, emessa dal G.i.P. del Tribunale di Torino in data 11 febbraio 2014, di rigetto dell'istanza di revoca della misura della custodia cautelare applicata allo stesso ricorrente, con ordinanza del 20 gennaio 2014, in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 628, comma 1, e 582 c.p 2. Tra i vari motivi di ricorso, l'impugnante lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , c.p.p., la violazione degli artt. 2, 3 e 111 Cost., in relazione agli artt. 293 e 309 c.p.p., nonché in relazione all'art. 16, commi 4, 9 e 11, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221. Nello specifico, viene rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame è stato notificato al difensore dell'indagato esclusivamente in via telematica, mediante lo strumento della posta elettronica certificata P.E.C. eppure, l'art. 16, comma 9, lett. c-bis , del D.L. n. 179 del 2012, così come modificato dall'art. 1, comma 19, della L n. 228 del 2012, prevede che tale modalità di notificazione possa essere impiegata, con riferimento ai procedimenti penali e per le notifiche dirette a soggetti diversi dall'imputato, soltanto a decorrere dalla data del 15 dicembre 2014. La violazione della disposizione di legge da ultimo richiamata avrebbe quindi arrecato un vulnus al diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura cautelare di cui al ricorso, non essendo il difensore successivamente comparso nell'udienza di discussione di fronte al TDL. Considerato in diritto 1. Il Collegio ritiene che con il motivo di ricorso sopra indicato venga sollevata una questione di diritto meritevole di essere valutata e decisa dalle Sezioni unite penali di questa Suprema Corte. 2. Al fine di chiarire con precisione i termini della questione che si intende devolvere all'esame delle Sezioni Unite, è necessario ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa in materia di notifiche a mezzo P.E.C 2.1. Il primo significativo intervento in tal senso è rappresentato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, il cui art. 51, così come successivamente novellato dall'art. 4, comma 3, lett. a , del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modificazioni nella L. 22 febbraio 2010, n. 124, statuiva quanto segue 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1 settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario”. Dalla lettura del testo normativo emerge chiaramente la scelta del mezzo telematico come strumento normale per la notifica di atti inerenti a procedimenti penali nei confronti di persona diversa dall'imputato, ivi compreso il suo difensore. Tuttavia, come risulta dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 51, 1.c. l'impiego di questa specifica modalità veniva ad essere subordinata all'emanazione, ad opera del Ministro della Giustizia, di un decreto ministeriale, chiamato ad individuare gli Uffici giudiziari dotati di adeguati servizi di comunicazione. 2.2. In attuazione di quest'ultima previsione, veniva allora emanato, in data 12 settembre 2012, il decreto del Ministero della Giustizia riguardante l’ avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale e la Procura di Torino - settore penale - . Con questo atto, entrato in vigore il 1 ottobre dello stesso anno, si autorizzava l'Ufficio giudiziario piemontese ad effettuare per via telematica le notifiche indirizzate a soggetti diversi dall'imputato, ai sensi degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p A nulla varrebbe rilevare che il decreto ora menzionato è stato adottato dopo la scadenza del termine fissato per la sua emanazione dal comma 2 del citato art. 51 del D.L. n. 112 del 2008, conv. nella legge n. 133/2008, 1 settembre 2010 , avendo detto termine natura chiaramente ordinatoria e non perentoria a questa conclusione si addiviene a fronte della mancata previsione, da parte della disposizione in commento, di una espressa sanzione , in caso di superamento del limite temporale ivi fissato. 2.3. Il quadro normativo sinora descritto è quindi profondamente mutato, per effetto del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2012, n. 45, e in vigore dal successivo 20 ottobre, conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221. L'art. 16 del decreto, ai commi 4 e ss., dispone 4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. 7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12. 8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia a a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già' stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 b a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a , per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 c a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello . d a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello. 10. Con uno o più' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità' dei servizi di comunicazione, individuando a gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo b gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati”. Il nuovo dettato legislativo riproduce sostanzialmente quanto era stato già precedentemente previsto dall'art. 51, commi da 1 a 4, del D.L. n. 112 del 2008, le cui statuizioni vengono contestualmente abrogate. In particolare, si torna a disporre che, per quanto concerne i procedimenti penali, le notifiche a soggetti diversi dall'imputato sono effettuate via P.E.C., dagli Uffici giudiziari individuati da un apposito decreto del Ministro della Giustizia. Tuttavia, contrariamente a quanto accaduto per i procedimenti civili, non è stata inserita alcuna norma transitoria specificamente dedicata a quegli Uffici per i quali il suddetto decreto sia già stato emanato sotto la vigenza del D.L. n. 112 del 2008, come è avvenuto per il Tribunale di Torino in particolare, non è chiaro se per essi si renda necessario un nuovo decreto ministeriale. 2.4. Da ultimo, è intervenuto l'art. 1, comma 19, punto 1, lett. a e b , della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha inserito nel summenzionato art. 16, comma 9, del D.L. n. 221 una nuova lett. c-bis , del seguente tenore 9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia . c-bis a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello .”. Questa ennesima modifica legislativa ha dunque subordinato l'utilizzabilità della P.E.C., per la notifica di atti processuali penali a persone diverse dall'imputato, ad una condizione ulteriore rispetto a quella di cui alla lett. d , di natura prettamente temporale e legata al superamento di una certa data. 3. Stante la situazione normativa descritta, si tratta di stabilire se la norma che consentiva di utilizzare lo strumento telematico, per le notifiche relative ai procedimenti penali, soltanto a partire dal 15 dicembre 2014 debba trovare applicazione anche nei riguardi di quegli Uffici giudiziari che, come nel caso del Tribunale di Torino, siano stati autorizzati a ricorrere al mezzo comunicativo in discorso con decreto ministeriale emanato sulla base della disciplina legislativa previgente, ossia sulla base dell'art. 51 del D.L. n. 112 del 2008. La soluzione che verrà adottata assume rilevanza ai fini della decisione del motivo di ricorso esaminato nell'ordinanza, dal momento che la notifica al difensore dell'odierno ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame è avvenuta ben prima del 15 dicembre 2014, essendo l'udienza stessa fissata per il 21 marzo di quell'anno. Inoltre, va rilevato che il giudice a quo non aveva disposto che la notifica del decreto in parola fosse effettuata con il mezzo tecnico idoneo rappresentato dallo strumento telematico, come consentito dall'art. 148, comma 2-bis, c.p.p., ma aveva viceversa stabilito che la medesima notifica dovesse essere fatta con trasmissione a mezzo fax v. pag. 5 del ricorso di conseguenza, laddove si ritenesse che il suindicato limite temporale sia applicabile anche al caso di specie, se ne dovrebbe inferire la nullità della notifica in questione. 3.1. Una prima risposta a questo interrogativo è stata data da questa Sezione, in una recente decisione che, peraltro, riguardava la medesima misura cautelare oggetto di scrutinio nel presente giudizio Cass. pen., Sez. II, 9 luglio 2014, dep. 22 luglio 2014, N. , n. 32430, rv. 260243 per la precisione, la pronuncia da ultimo richiamata ha tratto origine da un ricorso proposto, sempre da N.D. , avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame della misura cautelare in discussione. In quella circostanza, il Collegio giudicante ritenne di dover interpretare in maniera strettamente letterale il comma 9, lett. c-bis , del sopracitato art. 16, affermando che prima del 15 dicembre 2014 non fosse possibile, in assenza di un espresso provvedimento giudiziario, assunto ex art. 148, comma 2-bis, c.p.p., effettuare le notifiche via P.E.C., estendendo così questa regola anche ai giudici operanti presso il Tribunale di Torino. Venne quindi giudicato del tutto irrilevante, alla stregua della nuova disciplina legislativa, il fatto che il medesimo Ufficio giudiziario fosse stato autorizzato, con il D.m. del 12 settembre 2012, all'impiego di questo specifico mezzo tecnico già prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012 si evidenziò, infatti che la previsione di legge da cui il decreto anzidetto traeva fondamento, ossia l'art. 51 del D.L. n. 112, era ormai stata abrogata proprio dall'art. 16 del D.L. n. 179/2012. Ciò premesso, rileva il Collegio che, in favore della tesi ora riassunta, militano alcuni indubitabili elementi testuali. In primo luogo, il summenzionato comma 9 dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012 non opera alcuna espressa distinzione, per ciò che concerne l'applicazione della lett. c-bis, tra Uffici giudiziari già autorizzati, sotto la vigenza della normativa posta dal precedente D.L. n. 112 del 2008, ad utilizzare la posta elettronica certificata ed Uffici privi di questa preventiva autorizzazione ministeriale. A ciò deve aggiungersi che, con riferimento alle notifiche nell'ambito del processo civile, lo stesso comma 9 ha invece espressamente distinto tra le due categorie di Uffici giudiziari sopra individuate, prevedendo un diverso dies a quo dell'utilizzabilità dello strumento di comunicazione telematica v. lett. a e b questa diversa previsione normativa potrebbe rafforzare la convinzione che, non avendo il legislatore operato un'analoga distinzione relativamente alla citata lett. c-bis , essa debba trovare applicazione, indifferentemente, nei confronti di tutti gli Uffici giudiziari. 3.2. Tuttavia, a parere del Collegio, la soluzione interpretativa fin qui esposta finisce per produrre delle conseguenze contraddittorie sul piano sistematico. Difficilmente giustificabile, in termini di ragionevolezza, appare anzitutto l'equiparazione tra Uffici già autorizzati, sotto la vigenza dell'art. 51 del D.L. n. 112 del 2008, ad impiegare la posta elettronica certificata per le notifiche in ambito penale ed Uffici ancora privi di un'autorizzazione ministeriale a fare altrettanto in particolare, appare difficile individuare ragioni plausibili in base alle quali i primi sarebbero stati costretti ad attendere fino al 15 dicembre 2014, ossia per quasi due anni dall'introduzione della più volte menzionata lett. c-bis , per impiegare lo strumento della posta elettronica certificata, pur disponendo della necessaria strumentazione tecnica e pur essendo stati, con provvedimento ufficiale dell'autorità amministrativa, riconosciuti idonei ad impiegarla. Problemi di ragionevolezza e di coerenza ordinamentale emergono inoltre dalla supposta differenziazione, nell'ambito degli stessi Uffici già autorizzati, tra notifiche inerenti ai procedimenti civili e notifiche in materia penale l'accettazione della tesi in esame porterebbe a ritenere che gli Uffici in parola, fino al 15 dicembre 2014, potevano impiegare lo strumento della posta elettronica certificata per le prime l'art. 16, comma 9, lett. a , del D.L. n. 179 del 2012 autorizzava infatti l'uso del detto strumento, da parte degli Uffici già autorizzati ed in ambito civile, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto , ma non per le seconde, in assenza di una ragione idonea a giustificare, sul piano logico-razionale ancor prima che giuridico, una siffatta difformità di trattamento. Sulla scorta di questi rilievi, si potrebbe pertanto ipotizzare un diverso orientamento ermeneutico che, andando oltre la mera littera legis, limiti l'applicazione dell'art. 16, comma 9, lett. c-bis , del D.L. n. 179 del 2012 ai soli Uffici giudiziari non autorizzati all'impiego della posta elettronica certificata con decreto ministeriale emanato, sulla base della disciplina prevista dall'art. 51 del D.L. n. 112 del 2008, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012 sugli effetti intertemporali della novella di cui all'art. 16 del D.L. n. 179/2012 si veda anche la Relazione dell'Ufficio del Ruolo e del Massimario, recante il titolo Ricognizione normativa in materia di notificazioni per via telematica con la conseguenza di ritenere che la possibilità di procedere alla notificazione degli atti in via telematica a persona diversa dall'imputato non sia stata differita alla data del 15 dicembre 2014, per gli uffici giudiziari per i quali il Decreto ministeriale attuativo non regolamentare era già stato emesso prima della previsione del suddetto termine. Tutto ciò a prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine all'applicabilità, in questo caso, dell'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., laddove il decreto ministeriale sia già stato emanato, in considerazione della già accertata idoneità del mezzo utilizzato rispetto allo scopo perseguito. 3.3. Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Collegio ritiene che le criticità interpretative connesse alla prima delle soluzioni ermeneutiche esposte comporti la necessità di esplorare la seconda opzione esegetica e la sua eventuale applicazione il Collegio ritiene però opportuno non applicare, in via immediata e diretta, il secondo orientamento interpretativo, dal momento che il contrasto giurisprudenziale la citata sent. n. 32430 del 2014 si concretizzerebbe non solo all'interno della stessa Sezione, ma si inserirebbe nell'ambito del medesimo procedimento penale, che si riferisce alla medesima misura cautelare. 3.4. Per garantire dunque le fondamentali esigenze di garanzia della funzione nomofilattica di questa Suprema Corte e, quindi, dei principi di certezza del diritto e di prevedibilità delle sue applicazioni in ambito giurisprudenziale, il Collegio ritiene opportuno investire della questione le Sezioni Unite della Corte di cassazione, perché provvedano a fissare il principio di diritto sulla base del quale debba risolversi il potenziale contrasto interpretativo in ordine al seguente quesito di diritto Se l'art. 16, comma 9, lett. c-bis , del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221, debba o meno trovare applicazione anche nei confronti degli Uffici giudiziari che, anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 179, siano stati autorizzati, con apposito decreto ministeriale e ai sensi dell'art. 51 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133, così come novellato dall'art. 4, comma 3, lett. a , del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modificazioni nella L. 22 febbraio 2010, n. 124, a notificare gli atti inerenti a procedimenti penali, diretti a persone diverse dall'imputato, mediante la posta elettronica certificata . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.