Sentenza dichiarativa di fallimento: la comunicazione via PEC del rigetto del reclamo fa decorrere il termine breve

La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall

Con ordinanza n. 568/21, depositata il 14 gennaio, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la pronuncia con cui la Corte d’Appello ha ritenuto tardivo il deposito del ricorso introduttivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento . In particolare, al Cassazione ha ritenuto che la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante PEC , è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall. il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione . Nel caso in esame, precisa la Corte, la sentenza è stata comunicata il giorno stesso del suo deposito, ossia il 15 settembre 2017, e il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 marzo 2018.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 27 ottobre 2020 – 14 gennaio 2021, n. 568 Presidente Ferro – Relatore Di Marzio Rilevato che 1. - La Società omissis ricorre per un mezzo illustrato da memoria, nei confronti del Fallimento della Società omissis , contro la sentenza del 15 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da detta società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. - Il Fallimento intimato non spiega difese. Considerato che 3. - L’unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto tardivo il deposito del ricorso introduttivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, deposito effettuato, secondo il giudice di merito, in data 28 luglio 2016, come sarebbe risultato dalla consultazione del fascicolo telematico , dalla quale risultava una ricevuta di consegna del 18 luglio 2016, mentre mancavano le ultime due comunicazioni pure necessarie per perfezionare il deposito dell’atto in cancelleria, , tanto più che le indicazioni contenute negli atti prodotti dalla difesa del ricorrente riportate in precedenza risultano alquanto generiche e non consentono di ritenere con certezza che l’atto inviato seppure in modo non conforme alla procedura prevista fosse proprio il reclamo introduttivo del presente giudizio . Ritenuto che 4. - Il ricorso è inammissibile. La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14 il meccanismo previsto dall’art. 18 cit., ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione. Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575 Cass. 23 ottobre 2918, n. 26872 Cass. 30 ottobre 2018, n. 27685 .Nel caso in esame la sentenza è stata comunicata il giorno stesso del suo deposito, ossia il 15 settembre 2017. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 marzo 2018. Nulla per le spese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.