Il fallimento e la validità della notificazione a mezzo PEC

La notifica avvenuta a mezzo PEC della sentenza di fallimento è idonea a far decorrere il dies a quo del termine per esperire il reclamo.

Così stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26638/18, depositata il 22 ottobre. La validità dell’istanza di reclamo. Da quando decorre il dies a quo del termine di 30 giorni per eccepire il reclamo della sentenza dichiarativa del fallimento? Dubbia questione insita nella vicenda intercorsa tra una società dichiarata fallita nel giudizio di prime curie e i relativi creditori. La Corte d’Appello, accogliendo il ricorso avanzato dalla società fallita revocava il fallimento precedentemente affermato, portando così i creditori a ricorrere in Cassazione i quali sostengono una violazione dell’art. 18 Reclamo l. fall Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale aveva errato a ritenere valida l’istanza di reclamo proposta dal fallito. Nel secondo grado si sarebbe erroneamente fatto decorrere il dies a quo del termine del reclamo dal momento in cui la sentenza è stata personalmente notificata al fallito omettendo di considerare – erroneamente - la precedente comunicazione a mezzo PEC effettuata dalla cancelleria al difensore del fallito che, essendo stata realizzata in un momento anteriore alla notificazione avvenuta personalmente nelle mani del fallito, avrebbe comportato la tardività del reclamo. La rilevanza della notifica effettuata a mezzo PEC. Data la profonda innovazione del sistema di comunicazione degli atti processuali nei procedimenti civili, elogiando la modalità telematica, gli Ermellini hanno sottolineato che la notifica integrale a mezzo PEC della sentenza è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione. I mezzi telematici suddetti, portano la parte processuale a conoscenza dei provvedimenti emessi, conoscenza che assicura i medesimi risultati della comunicazione effettuata personalmente. Tuttavia la preclusione dettata dall’art. 133, comma 2 Pubblicazione e comunicazione della sentenza c.p.c. che considera la comunicazione inidonea per la decorrenza dei termini di impugnazione ex art. 325 c.p.c., non è applicabile alle fattispecie concrete regolate da norme speciali come appunto nel trattato istituto del fallimento. Pertanto, l’ormai consolidato principio secondo il quale le comunicazioni e le notificazioni effettuate a mezzo PEC, dalla cancelleria, sono idonee a far decorrere il termine per proporre reclamo verso suddetti atti telematicamente comunicati”, è applicabile anche per la notifica telematica della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso in esame, prendendo atto di detto assunto, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dai creditori della società e cassa senza rinvio la sentenza d’appello perché il reclamo non era ammissibile per decorrenza dei termini.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 26 aprile – 22 ottobre 2018, n. 26638 Presidente Didone – Relatore Vella Fatti di causa I. Con la pronuncia impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha revocato il fallimento dell’impresa individuale omissis di V.F. - dichiarato dal Tribunale di Benevento con sentenza del 4/07/2013, su istanza di R.L. e P.T. in data 31/05/2013 nonché di B.A. in data 27/06/2013 disattendendo l’eccezione preliminare di tardività del reclamo ex art. 18 legge fall. sollevata dalle creditrici istanti. II. In particolare, per quanto rileva in questa sede, il giudice d’appello ha ritenuto tempestivo il reclamo proposto dal fallito in data 13 agosto 2013, facendo decorrere il dies a quo del termine di giorni trenta per l’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento non già dalla data del 4 luglio 2013 - in cui essa era stata comunicata dalla cancelleria, a mezzo PEC, al difensore costituito del fallito - bensì dalla data del 15 luglio 2013, in cui essa era stata notificata personalmente al fallito ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ III. Avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli R.L. e B.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui V.F. ha resistito con controricorso. IV. Gli intimati Fallimento omissis di V.F. e P.T. non hanno svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo dichiarato preliminare le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 legge fall., 16 d.l. 18/10/2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221 , 115, 116, 136 e 137 cod. proc. civ., 2964 cod. civ., nonché omessa valutazione del fatto decisivo della notifica della sentenza n. 36/13 come da risultanze documentali , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello trascurato la piena validità della notifica della sentenza di fallimento effettuata dalla cancelleria in data 04/07/2013 a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, con conseguente tardività del reclamo proposto dal fallito il 13/08/2013. 2. Con il secondo mezzo, relativo ai presupposti soggettivi ed oggettivi del dichiarato fallimento, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 15 legge fall., 2214, 2217, 2424 e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 , 4 e 5 cod. proc. civ 3. Il primo motivo - che, come il secondo, non appare inficiato dai profili di inammissibilità eccepiti dal controricorrente, poiché i diversi vizi, seppure cumulativamente prospettati, risultano autonomamente individuabili - è fondato, con assorbimento del secondo. 4. In materia di reclamo ex art. 18 legge fall., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modifiche dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. Sez. 1, sent., 20/05/2016 n. 10525 diff. ord. nn. 5374/16 e 18278/15 conf. Sez. 6-1, ord. 30/01/2017 n. 2315 Sez. 1, sent. 20/04/2017 n. 9974 Sez. 1, ord. 09/10/2017 n. 23575, ove si precisa che il meccanismo previsto dall’art. 18, comma 14, legge fall. ha a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione . 5. In particolare, è stato precisato che il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 45, comma 1, lett. b del d.l. n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014 - in base al quale Il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ. - non si applica laddove norme speciali stabiliscano diversamente, come appunto l’art. 18, commi 14 e 15, legge fall., per la sentenza di fallimento, poiché la novella è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione - se integrale - di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali . che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria Cass. n. 10525/16 cit. conf. Cass. Sez. 6-3, 05/11/2014, n. 23526 . In tali casi resta dunque ferma la disciplina generale di cui all’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012 che, modificando l’art. 45, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., ha disposto - per quanto qui rileva - che il biglietto di cancelleria deve contenere il testo integrale del provvedimento comunicato comma 3, lett. c e che Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici comma 4 . 6. I principi sopra richiamati sono applicabili anche alla notifica della sentenza di fallimento effettuata ai sensi dell’art. 17, comma 1, legge fall. - in base al quale entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile al pubblico ministero, al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento - poiché il riferimento alla tradizionale notifica ex art. 137 cod. proc. civ. deve essere letto alla luce del più volte citato art. 16, d.l. n. 179/12 applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ai sensi del comma 9 , che ha profondamente innovato il sistema delle comunicazioni di cancelleria nei procedimenti civili, generalizzando e rendendo esclusiva la modalità telematica, da eseguire all’indirizzo p.e.c. risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni comma 4 , con possibilità di ricorrere all’applicazione degli artt. 136 e 137 cod. proc. civ. solo quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario comma 8 , fatto salvo il deposito in cancelleria nell’ipotesi di mancato assolvimento all’obbligo di munirsi di un indirizzo di p.e.c. per i soggetti per i quali è prescritto nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di p.e.c. per cause imputabili al destinatario comma 6 . 6.1. Ed invero, questa Corte ha già statuito che A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna RAC , che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario Sez. 1, 22/12/2016, n. 26773 conf., per il giudizio di cassazione, Cass. Sez. 6-2, 13/03/2017, n. 6369, con espresso riferimento alla necessità della notifica telematica ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, salva la possibilità di procedere secondo quanto previsto dai successivi commi 6 ed 8 del medesimo art. 16 - e, cioè, mediante deposito presso la cancelleria ovvero ai sensi degli artt. 136, comma 3, e 137 ss. c.p.c. - per il caso di impossibilità, imputabile o meno al destinatario, di ricorrere alla posta elettronica certificata . 7. Né potrebbe sostenersi - come si è precisato in Cass. n. 9974/17 cit. - la decorrenza del termine dalla data dell’avvenuta notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario, alla stregua della distinzione tra tale attività e quella compiuta dalla cancelleria, atteso che, in forza del D.L. n. 179 del 2012, art. 14, comma 4, cit., le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi . di talché la distinzione tra comunicazione e notificazione è sostanzialmente evaporata, perdendo valenza normativa sostanziale, là dove, come per la specifica disciplina del ricorso avverso la decisione sul reclamo nei confronti della sentenza di fallimento, la decorrenza risulta per legge ancorata all’atto della cancelleria, nell’evidente intento di assicurare la stabilizzazione degli effetti della pronuncia in oggetto 8. Applicando i richiamati principi al caso in esame, il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dal fallito in data 13 agosto 2013 avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività - avuto riguardo alla data della notificazione della sentenza di fallimento effettuata dalla cancelleria all’indirizzo p.e.c. indicato dal suo difensore costituito 4 luglio 2013 - per superamento del termine di trenta giorni prescritto dall’art. 18, comma 1, legge fall., non applicandosi pacificamente la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento , ai sensi del successivo art. 3 della legge cit., in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941. 9. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso e con assorbimento del secondo la sentenza della Corte d’appello qui impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., poiché il giudizio non poteva essere proseguito, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento tardivamente reclamata. 10. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra le parti, stante il recente consolidarsi dell’orientamento cui è stata data continuità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il,secondo, e cassa la sentenza impugnata perché il richiamo era inammissibile. Compensa integralmente le spese processuali.