Notificazioni? Imprenditori occhio all’indirizzo PEC

L’imprenditore è tenuto a dotarsi e mantenere attivo per tutta la durata dell’impresa un indirizzo PEC, nel caso in cui, questo non dovesse essere in funzione, l’istanza di fallimento e il decreto di fissazione dell’udienza gli saranno notificati nella forma subordinata di cui dell’art 15, comma 3, l. fall

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16447/17, depositata il 4 luglio. Il caso. Il Tribunale di Gorizia pronunciava la sentenza di fallimento di un imprenditore. Avverso tale provvedimento l’imprenditore proponeva Appello con esito a lui sfavorevole. Il soccombente, quindi, ricorreva in Cassazione lamentando come unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art 15, comma 3, l. fall., in quanto, a suo avviso, si sarebbe dovuta operare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo in esame e riferirlo, quindi, a tutti gli adempimenti previsto all’art. 140 c.p.c La notificazione. La Cassazione rileva come la norma in esame garantisca pienamente il diritto di difesa, prevedendo che la notizia dell’attivazione di un procedimento fallimentare pervenga tramite l’indirizzo PEC del quale l’imprenditore è tenuto a dotarsi e a mantenere attivo per tutta la durata dell’impresa. Sottolinea la Cassazione, infatti, che solo in seguito ad una non utile attivazione dell’indirizzo seguirà la notificazione presso l’indirizzo della sede legale. Nel caso di specie, la Corte rileva che dal momento che entrambi i meccanismi di notificazione tentati avevano avuto esito negativo, non restava che depositare l’atto presso la Casa comunale. Deposito che si è, quindi, posto come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore, degli obblighi di legge . Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 giugno – 4 luglio, n. 16447 Presidente Napppi – Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che D.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Firenze ha respinto il suo reclamo contro il fallimento dichiarato con sentenza del tribunale di Gorizia in data 8-5-2015 propone un unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, terzo comma, legge fall., da interpretarsi, a suo dire, in senso costituzionalmente orientato, come riferito cioè a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ. nei casi di inesistenza dell’indirizzo pec. Considerato che il motivo è manifestamente infondato e tanto determina l’inammissibilità del ricorso risulta dalla sentenza che il ricorrente, imprenditore commerciale, non aveva curato di ottenere e mantenere in funzione un indirizzo pec, sicché l’istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza erano stati a lui notificati nella forma subordinata di cui all’art. 15, terzo comma, della legge fall. tale disposizione prevede che il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo pec posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti l’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’art. 107, primo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso l’illegittimità della norma, che secondo il ricorrente ne imporrebbe una interpretazione diversa da quella letterale, in senso costituzionalmente orientato, è stata esclusa dalla Corte costituzionale con specifico riferimento alle società v. C. cost. n. 146-16 , ma con argomentazione che, evocando la specialità e complessità degli interessi sottesi, comuni a una pluralità di operatori economici, e anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito, si palesano estendibili a ogni impresa alla quale è posto l’obbligo di datarsi di indirizzo pec invero la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto articolato meccanismo di ricerca, che suppone la previa notizia presso l’indirizzo pec del quale l’imprenditore, anche individuale, è obbligato a dotarsi e che è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell’impresa v. Cass. n. 26333-16 solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l’indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese nel caso di specie, dalla sentenza risulta che erano stati tentati con esito negativo entrambi i meccanismi di notificazione per cui, come osservato dalla Corte costituzionale, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si è posto come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore, degli obblighi di legge. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.