È ammissibile la scansione dell'impugnativa di licenziamento priva della firma digitale?

La scansione dell'atto di impugnazione del licenziamento deve sempre riportare la sottoscrizione digitale o elettronica del lavoratore, pena la sua inefficacia.

Un lavoratore decide di impugnare il licenziamento comminatogli dal proprio datore di lavoro. L'impugnativa di licenziamento è inviata unicamente a mezzo PEC dall'indirizzo del datore di lavoro, con allegata una copia scansionata in pdf della lettera di impugnativa. Tale documento non è firmato digitalmente né dal lavoratore né dal suo procuratore. Il Tribunale di Palermo, nell'esaminare il caso, ribadisce innanzitutto come la sottoscrizione di un qualsiasi atto sia fondamentale per stabilirne la paternità e anche per riconoscere la volontà di chi lo ha redatto. La scansione dell'impugnazione cartacea può avere la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è estratta nei seguenti casi artt. 22 e 71 d.lgs. n. 82/2005 1 se ad essa è apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore in tale caso, infatti, l'atto scansionato acquista natura di documento informatico” 2 se è accompagnata da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato 3 se è stata formata in origine su supporto analogico e la sua conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. Nel caso di specie, l’ atto cartaceo scansionato non era stato sottoscritto dal lavoratore e/o difensore né digitalmente né elettronicamente, così come non era dotato di alcuna attestazione di conformità né era stato formato nel rispetto delle linee guida AGID. Inoltre, la trasmissione mediante PEC non può certificare la conformità degli atti allegati, ma si limita solamente a certificare l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, con conseguente individuazione sia del mittente che del destinatario. Non ricorrendo nemmeno uno dei tre elementi sopra indicati, la trasmissione al datore di lavoro, tramite la PEC del difensore, di una scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento priva di firma digitale non è idonea a produrre effetti, con conseguente decadenza del termine di impugnazione del licenziamento. Fonte mementopiu.it

Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, ordinanza 27 – 28 ottobre 2020, n. 36015 Giudice Tango Con ricorso depositato in data 13.11.2019 la parte ricorrente in epigrafe – dipendente della società resistente dal 5.11.2012 al 22.7.2019 - ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dalla convenuta e, per l’effetto, condannarsi quest’ultima a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione maggiorata di rivalutazione ed interessi come per legge , oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’intervenuta decadenza dell’impugnativa di licenziamento e, nel merito, ha variamente contestato l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, la società resistente ha dedotto di aver ricevuto l’impugnativa di licenziamento in data 12.9.2019 unicamente a mezzo di posta elettronica certificata dall’indirizzo del procuratore della parte ricorrente, alla quale veniva allegata una copia scansionata in pdf della lettera di impugnativa. Tale documento non era firmato digitalmente né dal lavoratore né dal procuratore di parte ricorrente. Inoltre alla suddetta pec non veniva allegata né procura alle liti né un’attestazione di conformità degli atti allegati. In virtù delle superiori considerazioni, la società convenuta ha ritenuto il documento in questione inidoneo a far salvo il termine di decadenza di sessanta giorni, perché privo dei requisiti di forma di cui all’art. 2702 c.c. La causa, originariamente incardinata dinanzi ad altro giudice e successivamente riassegnata a codesto giudice, senza alcuna istruzione, è stata posta in decisione. Merita accoglimento la preliminare eccezione di decadenza formulata dalla parte resistente in memoria di costituzione poiché emerge dalla documentazione in atti che l’impugnativa di licenziamento non è stata effettuata entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 6 della legge n. 604/1966 così come modificato dall’art. 32 della l. n. 183/2010 . Anzitutto, giova ricordare che l’art. 6 L. n. 604/1966 stabilisce al comma 1 che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”. Com’è noto, l’atto di impugnazione di licenziamento, quale negozio giuridico unilaterale recettizio dispositivo ricettizio, deve giungere a conoscenza del datore di lavoro per produrre i suoi effetti. Quanto alla forma di tale atto di impugnazione, la Suprema Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, purché idoneo a manifestare al datore di lavoro, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali, la volontà del lavoratore di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento ex plurimis, cfr. Cass. n. 2200/1999 Cass. n. 7405/1994 . Facendo applicazione della menzionata disposizione di legge e dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, si può osservare che, a ben vedere, ad essere libero è esclusivamente il contenuto dell’atto di impugnativa di licenziamento ma non il mezzo della rappresentazione documentale, che il legislatore richiede expressis verbis essere quello della scrittura. Ma perché un documento redatto per iscritto possa inequivocabilmente manifestare la volontà da parte del lavoratore di contestare la legittimità del recesso, il prius logico è che con sicurezza possa ricondursi quel documento che detta manifestazione di volontà contiene al suo autore sul punto cfr. anche Cass. n. 7610/1991, secondo cui l’atto scritto deve essere incontrovertibilmente riferibile al lavoratore . D’altronde, come ebbe ad esprimersi antica e autorevole dottrina, tutta la teoria del documento è dominata dal problema della sua paternità”. Le modalità mediante cui può essere individuata la provenienza del documento - il mancato rispetto delle quali comporta l’inidoneità del documento a soddisfare il requisito legale richiesto con la conseguente impossibilità di attribuzione del documento al suo autore - sono strettamente disciplinati dalla legge e si differenziano a seconda della materia” del documento stesso e se per il documento cartaceo soccorrono sul punto per lo più le norme contemplate dal codice civile, per il documento informatico e le copie informatiche di documenti analogici le disposizioni di riferimento sono contenute nel D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. 179/2016 e D.Lgs. n. 217/2017 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale – c.a.d. . Specificamente, per quel che in tale sede interessa, la copia per immagine su supporto informatico di un documento in originale cartaceo trova la sua disciplina nell’art. 22 D.Lgs. n. 82/2005, rubricato per l’appunto copie informatiche di documenti analogici”, che recita 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale. 1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.” Alla luce della superiore disposizione, quindi, la scansione dell’impugnazione cartacea può avere la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è estratta nei seguenti casi 1 se ad essa è apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore giusto il richiamo operato dal comma 1 dell’art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 all’art. 20 comma 1 bis primo periodo D.Lgs. cit. in tale caso, infatti, l’atto scansionato acquista natura di documento informatico” 2 se è accompagnata da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole stabilite ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. n. 82/2005 art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 3 se è stata formata in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 D.Lgs. 82/2005 e la sua conformità all’originale non è espressamente disconosciuta art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 82/2005 . Nel caso di specie, l’atto cartaceo scansionato non è sottoscritto dal lavoratore e/o difensore né digitalmente né elettronicamente, così come non è dotato di alcuna attestazione di conformità nei termini richiesti dalla legge né è stato formato nel rispetto delle linee guida AGID richiamate dal citato art. 71 D.Lgs. 82/2005 . Non ricorrendo neanche uno dei tre elementi testé indicati, non si può che concludere che la trasmissione al datore di lavoro, tramite la pec del difensore, di una siffatta scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966. Infatti, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito cfr. Trib. Monza del 29 gennaio 2020 , la procedura di trasmissione mediante PEC da parte del difensore si limita a certificare l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, con conseguente individuazione sia del mittente che del destinatario, ma non può certificare la conformità degli atti allegati. Né contrari argomenti possono desumersi da pronunce anche di legittimità formatesi in tema di impugnativa di licenziamento mediante telegramma” ex multis, Cass. n. 19689/2003 n. 6749/1996 - come sostenuto in udienza dal procuratore di parte ricorrente - stante che quest’ultima fattispecie è disciplinata dalla particolare previsione dell’art. 2705 c.c., che – in assenza di lacuna legislativa atteso che, come si è detto, è già previsto il c.a.d. – non può applicarsi analogicamente anche all’atto di impugnativa in questione. Assorbita ogni altra questione, il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra le parti, tenuto conto della novità della questione. P.Q.M. Il Giudice rigetta il ricorso e dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti.