Allegato alla PEC non apribile per un problema al pc: il destinatario deve informare il mittente incolpevole

Nel momento in cui si genera la ricevuta di accettazione e consegna della PEC nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte di quest’ultimo. Pertanto spetta al consegnatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione es. impossibilità a visionare gli allegati legata ad un malfunzionamento del proprio strumento telematico, così da dare a questi la possibilità di porre rimedio all’inconveniente.

Così ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 21560/19, depositata il 21 agosto. Eccepita inammissibilità del ricorso. In un contenzioso tra l’INAIL e una lavoratrice per il pagamento delle indennità e delle spese mediche derivanti da un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro, la Cassazione ha rilevato in via preliminare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal difensore della dipendente. Quest’ultimo, infatti, ha rilevato che il ricorso è stato notificato via PEC in data 16/6/2014, mentre in data 11/6/2014 è stata comunicata via PEC solo la relata di notifica in quanto il file con il ricorso allegato non era apribile. Ricevute successive al deposito telematico e perfezionamento della notifica. I Giudici osservano che, come sancito dalla Cass. n. 25819/2017 in merito alla pretesa illeggibilità degli allegati del messaggio PEC, la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 consente di inviare al destinatario e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta . Pertanto, il sistema garantisce l’opponibilità a terzi del messaggio poiché emette ricevute che consentono di certificarne l’avvenuta spedizione e la consegna, oltre che l’assenza di alterazioni. Ogni avviso inviato dai gestori della PEC possiede un riferimento temporale che attesta data e ora di ognuna delle operazioni descritte. Gli avvisi sono inviati anche laddove si verifichino errori in qualunque fase processuale accettazione, invio e consegna così da non far permanere dubbi sullo stato della spedizione del messaggio. Pertanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale, la verifica dell’avvenuta accettazione del sistema e della successiva consegna, ad una certa data e ora, del messaggio PEC contenente l’allegato notificato basta a far ritenere perfezionata e valida la notifica. Allegati non apribili e dovere di collaborazione del destinatario. Se il difensore destinatario non riesce a leggere il messaggio PEC per un malfunzionamento del proprio computer, ciò rappresenta una sua mancanza di diligenza poiché egli è tenuto a dotarsi di strumenti informatici efficienti. Dunque, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario . Spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legata all’utilizzo dello strumento telematico . In applicazione dei ricordati principi, i Giudici rilevano che nel caso di specie sarebbe stato dovere del difensore della lavoratrice informare il mittente della difficoltà nel visionare gli allegati trasmessi via PEC, così da dare a questi la possibilità di porre rimedio all’inconveniente. In ogni caso il ricorrente ha ripetuto la notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario e questa risulta tempestiva, dunque l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente non è fondata. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 maggio 21 agosto 2019, n. 21560 Presidente Manna Relatore D’Antonio Fatti di causa 1. La Corte d’appello Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell’Inali a pagare a D.E. l’indennità temporanea totale nella misura di 106 giorni e l’indennità temporanea parziale nella misura di 68 giorni, nonché le spese mediche in relazione all’infortunio sul lavoro del 16/1/2002. La Corte ha affermato che l’indennità temporanea rimaneva a carico dell’Inali in virtù del disposto dell’art. 66, comma 1, TU anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000. Ha osservato, infatti, che in base al D.Lgs. citato l’indennizzo per danno biologico sostituiva solo la rendita per inabilità permanente, ma non anche quella per inabilità temporanea che rimaneva a carico dell’Inail e che tale indennità giornaliera era corrisposta senza alcun limite di durata allorché l’inabilità assoluta o parziale era causata da infortunio o malattia professionale. 2. Avverso la sentenza ricorre l’Inail con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c Resiste la D. . Ragioni della decisione 3. Va preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla contro ricorrente di inammissibilità del ricorso perché notificato tardivamente. La D. rileva che il ricorso è stato notificato via pec il 16/6/2014,mentre in data 11/6/2014 è stata comunicata via pec solo la relata di notifica in quanto il file con il ricorso allegato non era apribile. Questa Corte ha affermato cfr Cass. 25819/2017 che quanto alla pretesa illeggibilità degli allegati del messaggio pec, occorre osservare che la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68 consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta la certezza dell’invio e della consegna o della mancata consegna delle e-mail al destinatario. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio. I gestori certificano quindi con le proprie ricevute che il messaggio a. è stato spedito b. è stato consegnato c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo accettazione, invio, consegna in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L’eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell’adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l’efficienza cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18-01-2017, n. 2431 . Si può quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico . In applicazione di tali principi nel caso di specie sarebbe stato dovere del difensore della controricorrente informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente. Va, comunque rilevato che il ricorrente ha ripetuto la notifica a mezzo ufficiale giudiziario e che tale notifica è tempestiva. 4. L’Inail eccepisce violazione degli artt. 66 e 68 TU. Censura l’avvenuto riconoscimento dell’indennità temporanea parziale in violazione delle norme citate in base alle quali l’indennità temporanea è dovuta esclusivamente fino a quando dura l’inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro. 5. Il motivo è fondato in quanto il D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 68, prevedono la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro , nulla prevedendo per il caso di inabilità temporanea parziale. Anche il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l’art. 66, comma 1, sopra citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l’indennità per inabilità temporanea assoluta. 6. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di riconoscere all’infortunato, oltre alla rendita per inabilità permanente, solo l’indennità per inabilità temporanea assoluta, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative vedi Cass. n. 946/1990, n. 11145/2004, n. 1380/2005 . 7. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello per un riesame della domanda in applicazione dei principi di cui sopra. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.