Avvocato extra districtum: notificazioni presso l’indirizzo PEC

Se l’avvocato, che esercita al di fuori del circondario di assegnazione, abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le notificazioni e comunicazioni di causa devono essere effettuate presso quell’indirizzo PEC e non in cancelleria.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32601/18, depositata il 17 dicembre a fronte del ricorso presentato da un lavoratore il quale si era visto rigettare la richiesta di riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto. Il difensore extra districtum. L’INPS, in qualità di controricorrente, sosteneva la legittimità della notificazione della sentenza d’appello depositata nella cancelleria della Corte territoriale sul presupposto che l’appellato dovesse considerarsi domiciliato ex lege presso la cancelleria poiché la domiciliazione del difensore del lavoratore era sita in una circoscrizione differente. Il lavoratore ricorre in Cassazione sostenendo invece l’inidoneità della notifica della sentenza impugnata giacché, avendo il difensore indicato l’indirizzo PEC, le comunicazioni e notificazioni di causa avrebbero dovuto essere effettuate a quell’indirizzo e non in cancelleria. La rilevanza dell’indirizzo PEC. Le disposizioni ex artt. 125 e 366 c.p.c., in base alle novità introdotte dall’art. 25 l. n. 183/2011, hanno inciso sulla portata dell’art. 82 r.d. n. 37/1934 Elezione del domicilio per i procuratori che esercitano fuori dalla circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati . La S.C. ha già avuto modo di precisare sentenza n. 22838/17 che, alla luce nel nuovo contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del citato art. 82 r.d. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dell’art. 366 c.p.c. specificatamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine . Di conseguenza se l’avvocato extra districtum indica l’indirizzo PEC, tutte le comunicazioni e notificazioni di causa devono essere effettuate presso detto indirizzo telematico e non invece in cancelleria. Alla luce di detto principio, nel caso di specie la notifica della sentenza, agli effetti del decorso del termine breve d’impugnazione avrebbe dovuto essere effettuata tramite la PEC , indirizzo indicato dal difensore. In conclusione la S.C. accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 ottobre – 17 dicembre 2018, numero 32601 Presidente Manna – Relatore Mancino Fatti di causa 1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 4 aprile 2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Z.L. per il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto, nel periodo lavorativo dal marzo 1983 a dicembre 1997, per essere maturata la decadenza di cui all’articolo 47 del d.P.R. numero 639 del 1970, nel testo modificato dall’articolo 4 comma 1 del d.l. numero 384 del 1992, convertito nella legge numero 438 del 1992, per il decorso del termine triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria decorrente dalla presentazione della domanda all’INAIL,in data 15 giugno 2015 ha inoltre dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi del gravame principale e l’unico motivo del gravame incidentale, incentrato sull’interpretazione della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 3, comma 132, legge numero 350 del 2003, ritenendolo, comunque, infondato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Z.L., affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso l’Inps che, preliminarmente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla data di intervenuta notifica della sentenza di appello. Ragioni della decisione 3. Con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 47 del d.P.R. numero 639 del 1970, nel testo modificato dall’articolo 4, comma 1, del d.l. numero 384 del 1992, convertito nella legge numero 438 del 1992, dell’articolo 13, comma 8, legge numero 257 del 1992, dell’articolo 47 d.l. numero 269 del 2003, convertito in legge numero 326 del 2003, dell’articolo 3, comma 132, legge numero 350 del 2003, per avere la Corte di merito fatto decorrere il termine di decadenza dall’azione giudiziaria dalla domanda inoltrata all’INAIL anziché dall’istanza amministrativa indirizzata all’INPS nel 2009 primo motivo e reitera le dette censure in riferimento al coefficiente applicato, più recente e penalizzante 1,25 , rispetto a quello più risalente e vantaggioso 1,5 che assume applicabile nella specie secondo motivo . 4. Va preliminarmente delibata l’ammissibilità del ricorso. 5. Invero, nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 cod.proc.civ., nell’imminenza dell’adunanza camerale della sesta sezione della Corte all’esito della quale, con ordinanza interlocutoria, è stata richiesta la trattazione in pubblica udienza , il ricorrente ha eccepito l’inidoneità della notifica della sentenza impugnata, effettuata in cancelleria, a far decorrere il termine breve di decadenza per essere stato indicato, da entrambi gli avvocati, nella memoria di costituzione in appello, l’indirizzo PEC. 6. L’INPS ha, dal suo canto, sostenuto la legittimità della notificazione della sentenza della Corte territoriale mediante deposito eseguito nella Cancelleria della Corte medesima, ai sensi dell’articolo 82, r.d. numero 34 del 1937, sul presupposto della domiciliazione del difensore della controparte, per il gravame, presso lo studio dell’avvocato M., in , circoscrizione del Tribunale di Avezzano, nel cui ambito territoriale non ricade la sede della Corte territoriale, da ciò traendo la convinzione, e la conseguenza, che l’appellato dovesse considerarsi domiciliato, ex lege, nella cancelleria della Corte. 7. Vale, al riguardo, premettere che l’articolo 82 del r.d. 22 gennaio 1934, numero 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte d’Appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’Ordine di un Tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. 8. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore della novella agli artt. 125 e 366 cod.proc.civ., introdotta dall’articolo 25 della legge 12 novembre 2011, numero 183, applicabile ratione temporis per essere la sentenza gravata successiva all’entrata in vigore della predetta modifica , esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del citato articolo 82 del r.d. numero 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’articolo 125 cod.proc.civ. per gli atti di parte e dall’articolo 366 cod.proc.civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. 9. In altri termini, secondo la giurisprudenza di questa Corte, se l’avvocato extra districtum ha indicato la PEC, allora tutte le comunicazioni e notificazioni di causa devono essergli fatte a quell’indirizzo e non in Cancelleria v. Cass., Sez. U., 20 giugno 2012, numero 10143 cfr., fra le successive conformi, Cass. 11 ottobre 2017, numero 23919, che, in riferimento alla diversa ipotesi, non ricorrente nel ricorso all’esame, dell’elezione di domicilio presso la cancelleria della Corte territoriale in aggiunta all’indicazione della PEC, ha ritenuto la volontaria elezione di domicilio prevalere sulla PEC perché frutto di una scelta volontaria del difensore . 10. La notifica della sentenza, agli effetti del decorso del termine breve d’impugnazione, avrebbe dovuto essere effettuata mediante la PEC indicata dal difensore e non, invece, presso la cancelleria del giudice adito con la conseguenza che, per l’inidoneità della notificazione della sentenza gravata, non risulta decorso il termine d’impugnazione. 11. Tanto premesso, il tema del decorso della decadenza nella materia oggetto dell’impugnazione è stato scandito in numerosissime decisioni di questa Corte che hanno contribuito a consolidare il principio alla stregua del quale la previa presentazione della domanda amministrativa all’INPS è sempre necessaria ai fini della proponibilità della domanda giudiziale intesa al conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva e il termine di decadenza ex articolo 47 d. P.R. numero 639 del 1970 non può che decorrere dalla data di presentazione dell’istanza amministrativa all’ente tenuto all’erogazione della prestazione in controversia che, nella specie, è indiscutibilmente l’INPS. 12. In base alle considerazioni che precedono la verifica del decorso del termine decadenziale doveva effettuarsi avuto riguardo alla data dell’istanza amministrativa all’INPS e non, come avvenuto, in riferimento all’istanza presentata all’INAIL e, nella specie, la decadenza non è maturata perché in riferimento a domanda amministrativa all’INPS in data 23 giugno 2009 il ricorso è stato depositato il 29 ottobre 2010 cfr., fra le tante, Cass. 31 maggio 2016, numero 11201 Cass. 25 agosto 2016, numero 17332, Cass. 8 settembre 2015, numero 17798 Cass. 4 marzo 2014, numero 7934 . 13. Rimane conseguentemente assorbita l’ulteriore censura incentrata sul coefficiente applicabile nella specie. 14. La sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona.