Per i funzionari pubblici delegati alla difesa il deposito telematico è facoltativo

I funzionari delegati alla difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni possono ricorrere alle forme di deposito previste dal processo telematico, ferma restando la possibilità di provvedere al deposito in forma cartacea.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14062/18, depositata il 1° giugno. Il fatto. Nell’ambito di una controversia in materia di invalidità civile, il Tribunale di Enna dichiarava inammissibile il ricorso depositato dall’INPS ai sensi dell’art. 445- bis , comma 6, c.p.c. fondato sul rilievo che il dissenso alla CTU svolta nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo fosse stato manifestato con atto cartaceo, anziché in via telematica. L’Istituto ricorre in Cassazione avverso tale decisione. Deposito telematico. Ai sensi dell’art. 16- bis d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, modificato dall’art. 44, comma 2, lett. a , d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 e dall’art. 19, comma 1, lett. a , d.l. n. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti è solo facoltativo e non obbligatorio. Dopo aver richiamato l’espressa disposizione di cui all’art. 16- bis cit., la Corte sottolinea che l’esclusione dell’obbligatorietà del deposito telematico per i funzionari delegati alla difesa delle PP.AA. risponde alla ratio di prevenire il rischio che l’organizzazione delle amministrazioni non fosse in grado di sostenere l’impatto derivante dall’obbligatorietà del processo telematico con misure idonee per dotare i propri funzionari degli strumenti necessarie. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna in persona di diverso giudice.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 5 aprile – 1 giugno 2018, n. 14062 Presidente Curzio – Relatore Fedele Fatto e diritto Rilevato che il Tribunale di Enna ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato dall’I.N.P.S. in data 22 marzo 2016 ai sensi dell’art. 445-bis, comma sesto, cod. proc. civ., sul rilievo che il dissenso alla c.t.u. svolta nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo fosse stato manifestato con atto cartaceo depositato in cancelleria in data 1 marzo 2016 invece che inviato telematicamente come prescritto dall’art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con conseguente conferma dell’omologa depositata in cancelleria in data 23 marzo 2016 contro tale decisione l’I.N.P.S. propone ricorso affidato a due motivi l’intimata, pur destinataria di rituale notifica presso il procuratore costituito, avv. Ornella Romano, non ha svolto attività difensiva è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che con il primo motivo l’I.N.P.S. denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012, conv. in legge n. 221 del 2012, in relazione agli artt. 121 e 156 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale non abbia considerato che, ai sensi del predetto art. 16-bis, comma 1, ultima parte, i dipendenti, abilitati a rappresentare in giudizio le pubbliche amministrazioni, possono e non già debbono depositare con modalità telematiche i cosiddetti atti endoprocedimentali nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, l’Istituto era difeso dal dott. Gaetano Scravaglieri, funzionario delegato ai sensi dell’art. 10 del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248, che, in tale qualità, aveva provveduto a sottoscrivere l’atto di dissenso depositato in forma cartacea in cancelleria, quale valida forma alternativa rispetto al deposito telematico, mancando, comunque, un’espressa sanzione di nullità e dovendosi comunque ritenere raggiunto lo scopo con il ricevimento dell’atto cartaceo da parte della cancelleria e l’inserimento dello stesso nel fascicolo processuale con il secondo motivo l’I.N.P.S. denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis, commi quarto e sesto, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale confermato l’omologa emessa in data 23 marzo 2016 nonostante il rituale deposito del dissenso da parte dell’Istituto, per il tramite del funzionario delegato alla difesa, quale effetto dell’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso in opposizione tempestivamente depositato entro il termine di trenta giorni dalla formulazione del dissenso il ricorso è fondato come evidenziato dall’Istituto ricorrente, ai sensi dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, introdotto con l’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato, per quel che rileva nella presente sede, dall’art. 44, comma 2, lett. a , del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, dall’art. 19, comma 1, lett. a , n. 01 , del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in legge 6 agosto 2015, n. 132, per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo infatti, il predetto art. 16-bis, comma 1, nella versione applicabile ratione temporis, recita Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma. la disposizione, nella parte che esclude l’obbligatorietà del deposito telematico per i funzionari delle pp.aa. delegati alla difesa, fu introdotta con il decreto legge entrato in vigore nell’imminenza del 30 giugno 2014 proprio per prevenire il rischio che l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni non fosse in grado di sostenere l’impatto derivante dall’incipiente obbligatorietà del processo telematico, che richiede la predisposizione di idonee misure per dotare i propri funzionari degli strumenti necessari tanto che, nel giugno 2015, a distanza di un anno, con ulteriore decreto, è stata prevista la facoltà per i medesimi funzionari di effettuare il deposito telematico, per consentire alle amministrazioni ed agli enti che via via provvedano ad adeguarsi di avvalersi delle potenzialità del processo telematico poiché, nella specie, l’Istituto era difeso nel giudizio per accertamento tecnico preventivo da un proprio funzionario, delegato ai sensi dell’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2005, il dissenso poteva essere formulato dal medesimo funzionario con atto predisposto con modalità tradizionale cartacea e sottoscrizione autografa, ed in tal modo depositato in cancelleria, come modalità alternativa e del tutto rituale rispetto al deposito telematico di conseguenza, il ricorso dell’I.N.P.S. non poteva essere dichiarato inammissibile, restando a questo punto assorbita la questione affrontata nella sentenza impugnata - delle conseguenze e degli effetti del deposito di un atto cosiddetto endoprocedimentale in modalità tradizionali, in violazione dell’obbligatorietà del deposito telematico pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso giudice, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna, in persona di diverso giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.