Rimessione in termini per il ritardo “anomalo” nella generazione dell’attestazione di ricevuta del ricorso

La Corte di legittimità risolve la questione relativa all’omesso esame dell’istanza di rimessione in termine motivata dal ricorrente in ragione all’anomalo ritardo nell’invio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia.

Sul tema la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13220/18, depositata il 25 maggio. Ritardo anomalo nella generazione dell’attestazione di ricevuta. La Corte d’Appello de L’Aquila dichiarava inammissibile il gravame proposto dal soccombente perché depositato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di prime cure. In particolare il termine scadeva il 3 gennaio 2016, giorno festivo, con proroga al successivo 4 gennaio, ma l’appello era stato depositato in via telematica il 5 gennaio come risultava dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia. L’appellante ricorre per cassazione sottolineando che il deposito dell’atto, secondo la ricevuta generata dal suo gestore di posta elettronica, si era perfezionato il 4 gennaio, dunque tempestivamente. Si duole inoltre il ricorrente omessa pronuncia in merito all’istanza di rimessione in termini specificamente formulata in appello proprio in relazione all’anomalo ritardo nell’invio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia. Sottolineando la portata determinante, ai fini della decisione, della rimessione in termini, la cui istanza non era nemmeno stata esaminata dalla Corte territoriale, il Collegio accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 21 marzo – 25 maggio 2018, n. 13220 Presidente Doronzo – Relatore Fedele Rilevato che la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Do. Li. perché depositata oltre il termine di sei mesi, atteso che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 3 luglio 2015, con conseguente scadenza del termine il 3 gennaio 2016, giorno festivo, come tale, prorogato al successivo 4 gennaio, mentre l'appello era stato depositato in via telematica il 5 gennaio, giorno in cui risultava generata la ricevuta di avvenuta consegna, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 contro tale decisione il Li. propone ricorso articolato in quattro motivi, cui resiste l'ICE con controricorso è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata con il primo motivo il Li. censura, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 16-bis D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., per non avere la Corte territoriale interpretato la norma nel senso di ritenere il deposito dell'atto di impugnazione perfezionato in data 4 gennaio - come da ricevuta di accettazione generata dal gestore di posta elettronica del depositante - invece che il successivo 5 gennaio, data della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica del Ministero della giustizia con il secondo motivo il Li. censura, in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 153, comma secondo, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini, nonostante fosse stato dimostrato che il mancato deposito dell'atto di appello in data 4 gennaio non fosse imputabile al depositante ricevuta di accettazione generata dal gestore di posta elettronica del depositante alle ore 22.25 del 4 gennaio 2016 ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia alle ore 10.01 del 5 gennaio 2016 , oltre che violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ. per carenza di motivazione con il terzo motivo il Li. censura, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione al tacito rigetto dell'istanza di remissione in termini con il quarto motivo il Li. censura, in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla richiesta di parte ricorrente di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., formulata dal difensore - come risultante dal verbale di udienza del 12 maggio 2016 - con riferimento alle argomentazioni sviluppate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002 il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi come già affermato da questa Corte Cass. 16/05/2012, n. 7653 Cass. 27/11/2017, n. 28308, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto condivise , il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto nella specie, la Corte territoriale ha omesso del tutto di pronunciarsi sull'istanza di rimessione in termini, specificamente formulata in relazione all'anomalo ritardo nell'invio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della giustizia intervenuto a distanza di circa dodici ore dalla ricevuta di accettazione inviata dal gestore di posta elettronica del mittente, invece che nell'immediato, come di consueto l'istanza di rimessione in termini riveste nel caso prospettato evidente potenzialità decisoria, nei sensi di cui ai precedenti di questa Corte, atteso l'esito del giudizio, conclusosi, per l'appunto, con la declaratoria di inammissibilità del deposito telematico dell'impugnazione in virtù della rilevazione della data della ricevuta di avvenuta consegna, senza che la Corte abbia esaminato - ed invero neppure menzionato - l'istanza in questione risultano, dunque, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, attesa la decisività del profilo relativo alla rimessione in termini, espressamente richiesta dall'interessato, che priva - allo stato - di rilevanza la prospettata questione di costituzionalità pertanto, accolto il secondo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. accoglie il secondo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.