L’assegno ponte per le famiglie approda in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 135/2021 dell’8 giugno il decreto legge n. 79/2021 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori. Il testo è in vigore da oggi 9 giugno.

Dopo l’approvazione da parte del Governo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 79/2021 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori. Ecco i dettagli della misura Beneficiari L’assegno viene riconosciuto per le famiglie che non abbiano i requisiti per l’assegno di cui all’art. 2 d.l. n. 69/1988, conv. in l. n. 153/1988, a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021. Requisiti Per accedere alla misura è richiesto come requisito - la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare oppure - il permesso di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente, oppure - la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale - essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia - essere - domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico minori di 18 anni - essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale - con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE . Criteri per la determinazione dell’assegno L’assegno è determinato in relazione alle soglie ISEE. Gli importi sono calcolati su base mensile, anche in relazione al numero dei figli con un aumento di 50 euro per ciascun figlio disabile. Il beneficio è riconosciuto dall’INPS entro il limite massimo di 1580 milioni di euro per il 2021. Domanda La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS oppure presso gli istituti di patronato secondo le modalità indicate dallo stesso istituto entro il 30 giugno 2021. La decorrenza della misura è determinata dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte anche le mensilità arretrate di luglio e agosto. L’assegno viene erogato mediante accredito su IBAN oppure bonifico domiciliato . In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato per metà sull’IBAN di ciascun genitore. Infine, il decreto specifica che l’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza . In tal caso, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente al reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante. Maggiorazione degli Assegni per il nucleo familiare L’art. 5 del decreto prevede che a decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli .

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