Convivenza ma niente rapporti fisici: impossibile parlare di riconciliazione tra i coniugi

Respinta la versione fornita dalla donna e mirata a sostenere l’avvenuta interruzione della separazione con conseguente condizione di improcedibilità dell’azione di divorzio. Per i Giudici i mesi passati sotto lo stesso tetto tra moglie e marito non hanno avuto un significato particolare, anche perché lei dormiva sul letto e lui sul divano e non ci sono stati rapporti fisici.

Quattro mesi vissuti sotto lo stesso tetto non bastano per parlare di riconciliazione tra i coniugi . A maggior ragione se, come in questa vicenda, lei dorme sul letto matrimoniale e lui sul divano in salotto, e, per giunta, non ci sono rapporti fisici Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 14037/21, depositata il 21 maggio . Vittoria solo parziale in Appello per la donna ella si vede riconosciuto un assegno divorzile di 500 euro, ma, allo stesso tempo, i giudici respingono la tesi che si possa parlare di riconciliazione tra lei e l’ex marito, a fronte dei pochi mesi di vita vissuta sotto lo stesso tetto. Su questo fronte, in particolare, i giudici di secondo grado sostengono, come hanno fatto anche i giudici del Tribunale, che non vi fu alcuna ricostituzione dell’affectio maritalis, ma solo una ripresa temporanea della convivenza, dovuta ad interessi pratici di entrambi gli ex coniugi, ossia anche per comodità dell’ex marito, che si trovava più vicino al suo luogo di lavoro . A completare il quadro, infine, il fatto che la donna continuava ad incassare l’assegno mensile di 500 euro mentre l’ex marito dormiva sul divano . In Cassazione, però, la donna fornisce una versione diversa, spiegando che la convivenza era ripresa, per il periodo di quattro-cinque mesi, con la finalità degli ex coniugi di prestarsi reciproca assistenza, essendo lei gravemente diabetica e l’ex marito convalescente per aver subito un delicato intervento chirurgico al cuore . A suo dire, quindi, è illogico escludere, come fatto in Appello, la ricostituzione dell’ affectio familiare come fattore interruttivo della separazione e condizione di improcedibilità dell’azione di divorzio , e aggiunge che la mancanza di intesa sessuale e di affectio coniugalis è stata dedotta da fatto non rilevante in tal senso, ossia dalla circostanza che l’ex marito dormiva sul divano, senza, peraltro, considerare l’età 66 lei e 64 lui e le condizioni di salute degli ex coniugi , mentre si è considerato secondario il fatto che nel periodo di convivenza lei e l’ex coniuge si sono presi cura l’una dell’altro . A chiudere la questione provvede ora la Cassazione, respingendo definitivamente la tesi proposta dalla donna. I Giudici di terzo grado ritengono non provata la ripresa della convivenza come affectio maritalis . Ciò alla luce del principio di diritto secondo cui non è sufficiente , per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che essi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale . Decisive, in questa vicenda, le circostanze accertate tra primo e secondo grado, ossia pagamento dell’assegno di 500 euro all’ex moglie , e poi assenza di rapporti fisici tra lui e lei, e, infine, marito che dorme sul divano e intrattiene una relazione extraconiugale durante la ripresa della convivenza con la moglie. Evidente, quindi, la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale , tra i coniugi, concludono i magistrati.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 ottobre 2020 – 21 maggio 2021, n. 14037 Presidente Valitutti – Relatore Parise Fatti di causa 1. Con sentenza depositata il 29-12-2014 la Corte d’appello di Firenze ha parzialmente accolto l’appello proposto da B.G. avverso la sentenza n. 964/2014 del Tribunale di Prato e per l’effetto ha disposto l’aumento dell’assegno divorzile, a carico di S.G. e in favore dell’appellante, all’importo di Euro 500 a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, confermando per il resto la sentenza di primo grado. La Corte d’appello ha rilevato che i i fatti allegati a dimostrazione della dedotta riconciliazione, all’esito dell’interrogatorio libero delle parti, erano in buona sostanza pacifici, sicché era condivisibile la decisione del primo giudice di non dare ingresso alla prova testimoniale, essendo peraltro inammissibile la domanda di addebito del divorzio ii non vi fu alcuna ricostituzione dell’affectio maritalis, ma solo una ripresa temporanea della convivenza dovuta ad interessi pratici di entrambi gli ex coniugi, ossia anche per comodità dell’ex marito, che si trovava più vicino al suo luogo di lavoro, nonché considerato che la B. continuava ad incassare l’assegno mensile di Euro 500 e che l’ex marito dormiva sul divano iii era congruo, a titolo di assegno mensile, l’importo di Euro 500, valutata la differenza di reddito tra gli ex coniugi, pur non essendo valida e vincolante la scrittura con cui l’ex marito si era impegnato in sede di separazione a versare all’ex moglie quell’importo. 2. Avverso questa sentenza B.G. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di S.G. , che è rimasto intimato. 4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con i motivi primo e secondo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 154 c.c., la nullità della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi. Deduce che la Corte d’appello ha omesso di considerare che la convivenza era ripresa, per il periodo di quattro-cinque mesi, con la finalità degli ex coniugi di prestarsi reciproca assistenza, essendo la ricorrente gravemente diabetica e l’ex marito convalescente per aver subito un delicato intervento chirurgico al cuore. Censura la statuizione dei giudici di merito con cui era stata esclusa la ricostituzione dell’affectio familiare come fattore interruttivo della separazione e condizione di improcedibilità dell’azione di divorzio, deduce che non erano state ammesse le istanze istruttorie dirette a provare la frequentazione di amici comuni, cene e viaggi di piacere e che la mancanza di intesa sessuale e di affectio coniugalis era stata dedotta da fatto non rilevante in tal senso, ossia dalla circostanza che l’ex marito dormiva sul divano, senza, peraltro, considerare l’età 66 la ricorrente e 64 lo S. e le condizioni di salute degli ex coniugi. Denuncia l’inesistenza della motivazione della sentenza impugnata sul punto, da ritenersi meramente apparente, e deduce di aver ampiamente evidenziato nell’atto di appello tutti gli elementi da cui risultava che nel periodo di convivenza la ricorrente e l’ex coniuge si erano presi cura l’uno dell’altra. 2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, l’omessa valutazione di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale affermato che l’ex moglie appellante non avesse dedotto alcun elemento utile a dimostrare l’intervenuta riconciliazione fra i coniugi, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto, e richiama quanto esposto nell’atto di appello e nelle repliche, rilevando di avere solo specificato, negli atti difensivi conclusivi, i fatti già indicati con l’atto di gravame. Inoltre rimarca di aver correttamente chiesto dichiararsi l’addebito in capo al marito, ritenendo la ricorrente interrotto il periodo di separazione, così svolgendo un’azione ex art. 151 c.c 3. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 156 c.c. e/o della L. n. 898 del 1970, art. 5 e omessa e carente motivazione, per avere la Corte territoriale prima negato valore ad una scrittura privata intervenuta fra i coniugi e di seguito, contraddittoriamente, attribuito valore alla medesima scrittura per determinare l’importo dell’assegno divorzile, omettendo di considerare che il calcolo andava rivalutato alla stregua dei dati dell’inflazione, dell’aggravarsi delle condizioni fisiche della donna dovute all’avanzare dell’età, della durata del periodo di vita trascorso assieme all’ex marito, del diritto ad un mantenimento proporzionato alla condizione economica dell’ex marito e alla qualità di vita goduta in costanza di matrimonio. 4. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la mancata applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, che conferisce al giudice il potere di anticipare la decorrenza dell’obbligo di corresponsione dell’assegno dalla data della domanda di divorzio. In caso di applicabilità della legge sul divorzio, ad avviso della ricorrente la Corte territoriale non ha indicato le ragioni in base alle quali non ha ritenuto di applicare il temperamento introdotto dalla citata norma, avendo la Corte d’appello richiamato solo la giurisprudenza in tema di spese di lite in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado in appello. 5. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo tutti, sotto distinti ma collegati profili, la questione della ripresa della convivenza, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 5.2. Le censure formulate sub specie del vizio di violazione di legge sono inammissibili nella parte in cui si lamenta l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito Cass. n. 24054/2017 e Cass. S.U. n. 34476/2019 . Nel caso di specie, la ricorrente, nel dolersi della violazione dell’art. 154 c.c., censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata dalla ricorrente sulla base dell’assunto, imprescindibile, che sia provata la ripresa della convivenza come affectio maritalis ed è, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale Cass. 19497/2005 Cass. 19535/2014 Cass. 20323/2019 . La Corte di merito ha ritenuto, attenendosi ai suesposti principi, che le circostanze accertate pagamento dell’assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza -cfr. pag. n. 3 ricorso durata solo 4-5 mesi deponessero per la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale ed ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione idonea e superiore al minimo costituzionale cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 , sicché i motivi sono infondati nella parte in cui denunciano il vizio motivazionale. Inoltre la Corte territoriale non ha ammesso le prove testimoniali affermando che i fatti erano, in buona sostanza, pacifici, e il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento Cass. n. 16214/2019 . La ricorrente si limita a riproporre la propria ricostruzione dei fatti in relazione all’asserita riconciliazione, senza allegare la specifica decisività, nel senso precisato, delle circostanze che intendeva dimostrare rispetto alla valutazione probatoria effettuata dalla Corte territoriale. 6. Il quarto motivo è inammissibile. 6.1. La censura non si confronta con la ratio decidendi, atteso che la Corte di merito ha liquidato la somma di cui alla scrittura redatta in sede di separazione non perché considerata vincolante nel giudizio di divorzio, bensì al fine di desumerne un valore parametrico ed indicativo per la determinazione dell’assegno divorzile. Risulta, poi, dalla sentenza p. 3 che era stata la stessa B. odierna ricorrente ad invocare le pattuizioni della suddetta scrittura, quanto all’assegno, di cui la Corte territoriale ha tenuto conto nei termini precisati, con le conseguenti ricadute negative sull’interesse a ricorrere. 7.Il quinto motivo è infondato. 7.1. La L. n. 898 del 1970, art. 4 prevede che il giudice, in via derogatoria rispetto alla regola generale della decorrenza dell’assegno dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, possa anticiparne la decorrenza alla data della domanda. Si tratta di un potere discrezionale, ancorato alle circostanze del caso concreto Cass. 20024/2014 Cass. 24991/2010 e la motivazione espressa è necessaria solo in caso di anticipazione della suddetta decorrenza Cass. n. 20024/2014 e n. 212/2016 , sicché non ricorreva nè il vizio di violazione di legge, nè quello motivazionale denunciati. A ciò si aggiunga che la ricorrente neppure indica quali circostanze del caso concreto avrebbero dovuto orientare il giudice di merito ad anticipare la decorrenza dell’assegno. 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, considerato che lo S. è rimasto intimato. 4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto Cass. S.U. n. 5314/2020 . 5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.