Il definitivo tramonto del tenore di vita nell’attribuzione dell’assegno divorzile

L’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Il parametro per la sua attribuzione ha natura composita dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5 comma 6, rivelatori della declinazione del principio di solidarietà.

Quanto sopra è stato ribadito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11798/21, depositata il 5 maggio. L’assegno di divorzio e il tenore di vita. La Corte d’Appello di Roma riconosceva all’ex coniuge l’assegno divorzile sulla base dell’accertamento della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive raffrontati al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Sulla base di una disparità economica tra le parti considerata rilevante, la Corte d’Appello riteneva che i mezzi a disposizione della ex coniuge non fossero adeguati a consentirle di mantenere con le sue sole risorse l’analogo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e, così, riconosceva il diritto all’assegno divorzile. L’addio al tenore di vita. A fronte di una pronuncia così distonica” rispetto al più recente ed ormai consolidato orientamento in materia di assegno divorzile, a seguito delle Sezioni Unite 18287/2018, la Corte di Cassazione, nell’annullare la sentenza impugnata, ribadisce e chiarisce l’attuale stato dell’arte in materia che ha portato ad un completo abbandono del tenore di vita quale criterio di riconoscimento dell’assegno divorzile. L’importanza delle scelte personali. Come noto, l’orientamento consolidato valorizza le scelte personali dei coniugi durante il corso della vita matrimoniale, l’autoresponsabilità, l’indipendenza e autosufficienza economica. La natura composita dell’assegno divorzile. A differenza della separazione, il divorzio estingue il vincolo coniugale e l’assegno divorzile ha natura assistenziale, perequativo e compensativo che deriva direttamente dal principio di solidarietà post-coniugale. Oggi, pertanto, a differenza che nel passato ove veniva data rilevanza al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso del matrimonio, per il riconoscimento al diritto all’assegno bisogna tener conto delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, dell’autosufficienza economica, del contributo fornito dai coniugi nella realizzazione della vita familiare, delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del coniuge richiedente l’assegno.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 8 febbraio – 5 maggio 2021, n. 11798 Presidente Genovese – Relatore Marulli Ritenuto in fatto 1. B.B. ricorre a questa Corte onde sentir cassare, sulla base di due motivi di ricorso ai quali resiste l’intimata con controricorso, l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo il gravame proposto dall’ex coniuge C.G. , giudicato non viziato da difetto di specificità, ha riconosciuto il diritto della medesima alla percezione dell’assegno divorzile determinandone l’ammontare a carico del B. nella somma di Euro 400,00 mensili. A suffragio del decisum la Corte territoriale, richiamando l’insegnamento di diritto vivente in guisa del quale l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio , risultando gli altri criteri indicati dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 destinati ad operare solo se l’accertamento della predetta circostanza sia di segno positivo, ha evidenziato la sussistenza nella specie di una palese disparità reddituale tra le parti, essendo più favorevole quella del B. e su questo rilievo, tenuto altresì conto delle ingenti disponibilità finanziarie a disposizione del B. , che possono essere assunte a base ai fini della valutazione delle capacità economiche dello stesso, ha ritenuto che tali risultanze, stante all’opposto l’inadeguatezza dei redditi della C. a mantenere con le sue sole risorse un tenore di vita analogo a quello della convivenza quale consentito in specie dai redditi del marito, giustificano il riconoscimento dell’assegno divorzile, che tenuto conto delle condizioni dei coniugi, del livello dei redditi, della lunga durata del rapporto di coniugio può determinarsi in Euro 400,00 mensili . Sul proposto ricorso sono pervenute requisitorie scritte del P.M. nonché memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 c.p.c Considerato in diritto 2. Con il primo motivo di ricorso il B. lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, secondo periodo, nn. 1 e 2, avendo la Corte d’Appello ritenuto il gravame della C. immune dall’eccepito difetto di specificità - motivato sul rilievo che in esso non erano indicate le parti dell’impugnata sentenza di primo grado che si intendevano appellare, nonché le modifiche che venivano richieste nella ricostruzione dei fatti - quantunque scorrendo il reclamo proposto si rinvengano mere deduzioni squisitamente ripetitive di quelle svolte negli scritti difensivi prodotti nel primo grado del giudizio , senza declinare alcuna specifica censura e senza indicare con quali specifiche argomentazioni si intendesse confutare il deliberato di prima istanza. 3. Il motivo è inammissibile poiché la sua capitolazione difetta di autosufficienza. In disparte dalla preclusione che vi oppone la controricorrente sulla considerazione che non sarebbe sindacabile da parte di questa Corte il giudizio espresso dal decidente in punto alla divisata specificità del gravame, integrando esso un accertamento di fatto - argomento che non pare dirimente ove si consideri che il vizio denunciato è fonte di un error in procedendo in ragione del quale la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale Cass., Sez. III, 10/10/2014, n. 21421 ed è perciò abilitata ad avere diretto accesso agli atti indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo Cass., Sez. I, 30/07/2015, n. 16164 - è per vero assorbente in questa direzione la considerazione, già esplicitata dalle SS.UU. Cass., Sez. U, 22/05/2012, n. 8077 che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto in tal caso al giudice di legittimità, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo Cass., Sez. III, 13/03/2018, n. 6014 Cass., Sez. IV, 8/06/2016, n. 11738 Cass., Sez. V, 20/07/2012, n. 12664 , sicché il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare a pena, appunto, di inammissibilità il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, dovendo indicare specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione, dovendo essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso Cass., Sez. VI-I, 25/09/2019, n. 23834 Cass., Sez. V, 29/09/2017, n. 22880 Cass., Sez. V, 30/09/2015, n. 19410 , postula che, allorché si censuri la decisione impugnata per aver statuito in ordine all’ammissibilità o all’inammissibilità dell’atto di gravame, si riportino nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi formulati dalla controparte oggetto della censurata statuizione Cass., Sez. III, 10/01/2012, n. 86 . Poiché nella specie la denunciata nullità dell’atto di gravame declinato dalla C. , ritenuto, al contrario, dal decidente rispettoso del principio di specificità enunciato dall’art. 342 c.p.c. - che, sebbene non contempli più in forma espressa il requisito della specificità, pur sempre richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili Cass., Sez. U, 16/11/2017, n. 27199 - non è accompagnata anche dalla riproduzione in extenso dei motivi di appello, la censura si sottrae per questo al chiesto sindacato di legittimità ed il motivo risulta conseguentemente inammissibile. 4. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso il B. si duole nell’ordine della violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, posto che la Corte d’Appello avrebbe decretato il riconoscimento dell’assegno solamente a causa della diversa capacità economica delle parti . e non già a causa dell’accertata inadeguatezza dei mezzi della moglie , sarebbe incorsa nella pretermissione dei criteri elencati dall’art. 5, comma 6 citato al fine di quantificare l’entità dell’assegno divorzile accordato e si sarebbe astenuta dal procedere ad una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri di cui allo stesso art. 5 , non considerando in particolare che il progressivo peggioramento delle condizioni di salute di esso B. , insieme al venir meno del sostegno economico dei genitori, restringevano notevolmente la disponibilità economica del medesimo primo motivo della violazione dell’art. 2697 c.c. posto che la Corte d’Appello sarebbe pervenuta al riconoscimento oggetto di contestazione sul rilievo del tenore di vita goduto dalla C. durante il matrimonio, quantunque nella sentenza da essa pronunciata manchi del tutto l’indicazione dell’argomento di prova che sarebbe alla base del convincimento che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio fosse di un certo livello piuttosto che di un altro secondo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo posto che la Corte d’Appello, da un lato, nel ravvisare l’inadeguatezza dei mezzi di sostentamento in capo alla C. e nel ritenere in quel contesto non secondaria la circostanza rappresentata dalla stipulazione del mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione ove si era trasferita a seguito della separazione, aveva omesso di considerare che il rogito di acquisto era antecedente al mutuo, giudicando in tal modo la capacità economica della moglie successiva al matrimonio inferiore alla realtà, che, appunto, ha visto la sig.ra C. potersi permettere di pagare interamente l’immobile acquistato senza ricorrere ad alcun mutuo dall’altro, nell’apprezzare il tenore di vita mantenuto dalla C. in costanza di matrimonio, aveva omesso di considerare la condizione di coabitazione con i genitori del marito , la contribuzione di questa al pagamento delle utenze domestiche ed ancora alla spesa alimentare , circostanze queste che, unite alla condizione patologica del B. , mai avrebbero potuto legittimare nella moglie alcuna aspettativa inerente un qualche miglioramento del tenore di vita. 5. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente per unitarietà della censura, sono indirettamente rivelatori della criticità che affligge più radicalmente l’impugnata decisione e che ne rende, perciò, doverosa la cassazione. Come è noto la materia dell’assegno divorzile e, segnatamente, il quadro delle condizioni che ne autorizzano la concessione secondo la previsione recata dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, hanno conosciuto in tempi relativamente recenti una stagione di profondi rivolgimenti, all’esito forse non definitivo della quale - se si guarda alle tendenze in atto negli ordinamenti continentali e agli sviluppi che la materia potrà conoscere sul piano legislativo interno in un futuro non troppo lontano - è maturata la convinzione, che costituisce ora lo stato attuale dell’arte a seguito di SS.UU. 18287/2018, che i contenuti identitari dell’istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall’avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell’autoresponsabilità, i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all’interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela. L’orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro dell’indipendenza o autosufficienza economica aveva sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l’entità dell’assegno divorzile al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio , si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2, 3 e 29 Cost. In questa cornice si è formata l’opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell’adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, abbia carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell’incipit della norma, che la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente . Il riconoscimento dell’assegno di divorzio - si è così affermato - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi . Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto alla percezione dell’assegno ha, dunque, natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà . 6. Queste brevi precisazione che illuminano il quadro di riferimento in cui la materia disaminata dalla Corte territoriale mette le proprie radici rendono anche di immediata evidenza quanto il pronunciamento da essa adottato risulti, rispetto alla mutata visione dell’istituto che da esso emerge, totalmente distonico, orientato com’è a commisurare il diritto della C. unicamente sul parametro, non più attuale, del tenore di vita goduto dalla medesima in costanza di matrimonio. Il definitivo tramonto di questo criterio e, correlativamente, degli indici valutativi in questa ottica valorizzati dal decidente, a cominciare da quello che mette a confronto la capacità economica di ciascuno dei coniugi per inferirne poi lo squilibrio patrimoniale in danno di uno di essi appare palese la disparità reddituale tra le parti, essendo più favorevole quella del B. e trarre da ciò pretesto per riconoscere il diritto del medesimo alla percezione dell’assegno, obbligano invece a reindirizzarne il ragionamento in direzione di un apprezzamento che, tenuto conto delle condizioni patrimoniali di ciascuna delle parti ed una volta accertata l’inadeguatezza dei mezzi di sostentamento di una di esse ovvero l’impossibilità di procurarseli, applicando i criteri valutativi di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte si chieda se lo squilibrio patrimoniale eventualmente risultante sia frutto del personale contributo fornito dal richiedente, con sacrificio anche delle proprie aspettative professionali, alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. Dunque alla luce dei mutamenti intervenuti la sentenza, qui impugnata, merita di essere cassata con rinvio della causa al giudice a quo per un nuovo giudizio. 7. In ciò va detto che nessuna conferenza riveste in contrario il pur conclusivo passaggio motivazionale in cui si legge che nella determinazione dell’emolumento si sarebbe tenuto conto anche del contributo dato dalla moglie alla conduzione familiare , che, al di là dell’occasionale coincidenza terminologica, non è rivelatrice di una visione dell’istituto discorde da quella saldamente incentrata sulla conservazione del tenore di vita matrimoniale e bene, come ha detto il P.M., è nulla di più di una mera clausola di stile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.