Padre negli USA e minore in Italia con la madre: sull’attribuzione della responsabilità genitoriale decide il giudice italiano

In tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate , al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, assume rilevanza il criterio generale della residenza abituale del minore al momento della domanda, inteso come luogo concreto e continuativo di svolgimento della vita personale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10243/21, depositata il 19 aprile. Decidendo sulla domanda della madre di attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale della figlia minore, con sospensione del padre dall’esercizio della stessa, il tribunale di Firenze dichiarava non luogo a provvedere per difetto di giurisdizione vista la pendenza di un analogo procedimento dinanzi alla Corte di San Francisco, come allegato dal padre convenuto. La Corte d’Appello ribaltava la decisione, riconoscendo la giurisdizione italiana e rimettendo le parti al primo giudice. Secondo la Corte territoriale infatti, alla data di presentazione del ricorso, si era ormai conclusa la fase processuale dinanzi alla Corte statunitense e negava dunque la litispendenza di un diverso procedimento oltre oceano. La minore aveva inoltre la doppia cittadinanza e viveva stabilmente a Firenze con la madre. Il padre ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione. In primo luogo, il Collegio conferma l’ ammissibilità di tale mezzo di impugnazione ricordando che il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile relativamente alla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, non ostandovi la norma di cui all’art. 37 c.p.c. che menziona il difetto di giurisdizione del giudice nei confronti della PA o dei giudici speciali. Nel caso di specie però il regolamento risulta inammissibile in quanto proposto avverso una pronuncia della Corte d’Appello e dunque al di fuori dei casi previsti dall’art. 41 c.p.c Tale norma deve infatti essere interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusive del regolamento preventivo di giurisdizione di conseguenza, il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo. Nella specie, il regolamento è proposto per insorgere contro un provvedimento decisorio emesso dalla Corte fiorentina in sede di reclamo, dunque è inammissibile . Resta comunque ferma la possibilità di convertire l’impugnazione in ricorso straordinario per cassazione ed è dunque ricorribile per cassazione l’impugnato decreto declinatorio della giurisdizione, in quanto reso dalla Corte fiorentina in funzione strumentale all’esame di una domanda idonea a determinare una discussione sul merito che sfoci in provvedimenti giurisdizionali ricorribili per cassazione, quali sono, i provvedimenti de potestate . Sulla base di tali premesse, la Corte dichiara infondata l’istanza del padre ricordando che, in tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale , assume rilevanza il criterio generale della residenza abituale del minore al momento della domanda, inteso come luogo concreto e continuativo di svolgimento della vita personale. Nella vicenda in esame, risulta infatti pacifico che la minore, al momento della domanda, aveva la residenza abituale in Italia con la madre, frequentava la scuola ed aveva sviluppato una solida rete di affetti e relazioni. In conclusione, il ricorso non può che essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 23 febbraio – 19 aprile 2021, n. 10243 Presidente Di Iasi – Relatore Lamorgese Rilevato che 1.- La signora G.A. , con ricorso in data 6 dicembre 2018, chiedeva al Tribunale per i minorenni di Firenze che fosse attribuita esclusivamente a sé l’esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia A.S. , nata il omissis , trasferita in Italia con la madre nel omissis che fosse dichiarata la sospensione del padre, signor F.C.H. , dall’esercizio della responsabilità genitoriale e fossero adottati i provvedimenti più convenienti per la minore, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. Il convenuto, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, giurisdizione che affermava essere del giudice statunitense, presso il quale pendeva, dinanzi alla Corte di San Francisco della California, un procedimento iniziato dalla stessa signora G. , nell’aprile 2011, in merito alla responsabilità genitoriale del coniuge, all’affidamento e al regime di visita della minore. 2.- Il tribunale dichiarava non luogo a provvedere per difetto di giurisdizione, vista la pendenza di un analogo procedimento dinanzi alla Corte di San Francisco, la quale aveva emesso ulteriori pronunce in data 14 maggio e 19 giugno 2018 a seguito del trasferimento della minore in Italia e, in data 25 giugno 2019, aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla G. e adottato ulteriori provvedimenti. 3.- In accoglimento del reclamo della signora G. , la Corte d’appello di Firenze, con decreto del 30 luglio 2020, dichiarava la giurisdizione del giudice italiano e rimetteva le parti dinanzi al primo giudice. Ad avviso della Corte, alla data di presentazione del ricorso 6 dicembre 2018 , si era ormai conclusa la fase processuale definita sub-procedimentale dinanzi alla Corte californiana che aveva provveduto sui rapporti tra padre e figlia fino al giugno 2019 la proposizione di un nuovo ricorso da parte del signor F. dinanzi ai giudici americani in data 2 aprile 2019, quando già pendeva il procedimento dinanzi ai giudici italiani, non era idonea ad integrare la litispendenza, sebbene avesse assunto per ragioni amministrative lo stesso numero di registro del procedimento instaurato in precedenza inoltre la minore aveva doppia cittadinanza italiana e statunitense e una stabile residenza in Italia dove viveva a Firenze con la madre e frequentava la scuola. 4.- Avverso questo provvedimento è proposto ricorso per regolamento di giurisdizione affidato a due motivi, notificato il 31 agosto 2020, con il quale il signor F. ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano la signora G. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Nella requisitoria scritta il PG ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano. Considerato che 1.- Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, ratificata con L. 18 giugno 2015, n. 101 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e le misure di protezione dei minori , chiede di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore della giurisdizione californiana, preventivamente adita ed investita del compito di disciplinare la responsabilità genitoriale, l’affidamento e il diritto di visita della figlia minore. Egli sostiene che da nessun documento di causa si possa desumere che quello californiano fosse un sub-procedimento , nè che questo al momento in cui la G. aveva adito il giudice italiano nel dicembre 2018 si fosse concluso con provvedimenti definitivi o aventi valore di giudicato, come quelli adottati dal giudice californiano, tra gli altri, il 15 o 14 maggio e 20 o 19 giugno 2018, tutti provvisori, urgenti e non satisfattivi per le parti, tanto più che i provvedimenti che disciplinavano i rapporti tra le parti e i diritti di visita tra padre e figlia valevano solo sino all’anno successivo giugno 2019 . Il ricorrente segnala come significativo il fatto che, dopo il provvedimento del 20 o 19 giugno 2018, ancora il successivo 7 o 17 agosto 2018 egli aveva chiesto l’emissione di un ulteriore ordine temporaneo che non era stato discusso per i rinvii delle udienze provocati dalla condotta dilatoria della difesa della G. . Con il secondo motivo si deduce la violazione della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, in ragione dell’insussistenza di motivi idonei a giustificare la giurisdizione del giudice italiano, nemmeno ai fini dell’adozione di provvedimenti d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione citata. 2.- La G. ha eccepito che il regolamento in esame non sarebbe ammissibile sulla questione della sussistenza della giurisdizione italiana, ostandovi l’art. 37 c.p.c., come modificato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 73 di riforma del diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il comma 2, menzionando solo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici speciali. 3.- L’eccezione è infondata, alla luce del principio secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile relativamente alla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, senza che vi osti la circostanza che l’art. 37 c.p.c. - così come modificato dalla L. n. 218 del 1995, art. 73 - menzioni il difetto di giurisdizione del giudice nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacché il rinvio recettizio operato dall’art. 41 c.p.c. all’art. 37 cit. codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche alla stessa L. n. 218 del 1995, art. 11 che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano Cass. SU n. 6585 del 2006, 4461 del 2009 . 4.- Il regolamento è, però, inammissibile perché proposto avverso una decisione della Corte d’appello e perciò al di fuori dei casi previsti dall’art. 41 c.p.c. finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado . L’esperibilità degli ordinari mezzi di impugnazioni esclude infatti l’ammissibilità del regolamento di giurisdizione. Ed infatti, è noto a partire da SU n. 2466 del 1996 che il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusive del regolamento preventivo di giurisdizione di conseguenza, il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo. Nella specie, il regolamento è proposto per insorgere contro un provvedimento decisorio emesso dalla Corte fiorentina in sede di reclamo, dunque è inammissibile. 5.- E tuttavia, l’istanza di regolamento è convertibile in ricorso straordinario per cassazione, sussistendone i presupposti Cass. SU n. 14952 del 2007 , in quanto proposto tempestivamente e diretto verso provvedimenti del giudice minorile in materia de potestate , i quali, secondo il più recente indirizzo interpretativo di questa Corte, si ritengono aventi i caratteri della decisorietà e definitività e, avendo attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non revocabili o modificabili, salva la sopravvenienza di fatti nuovi Cass. SU n. 32359 del 2018, sez. 6-1 n. 1668 del 2020 . Nel caso in cui ad essere impugnate con ricorso straordinario siano le pronunce, di per sé prive di autonoma valenza di decisorietà e definitività, che disciplinano i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, tali pronunce - avendo la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato - in tanto sono ricorribili per cassazione in quanto tale atto abbia i caratteri della decisorietà e definitività cfr. Cass. SU n. 11026 del 2003 . Si spiega, dunque, perché sia ricorribile per cassazione l’impugnato decreto declinatorio della giurisdizione, in quanto reso dalla Corte fiorentina in funzione strumentale all’esame di una domanda idonea a determinare una discussione sul merito che sfoci in provvedimenti giurisdizionali ricorribili per cassazione, quali sono, per le ragioni già dette, i provvedimenti de potestate . 6.- Venendo al fondo della questione controversa, l’istanza del F. è di fare dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in tal senso, essa è ammissibile, sebbene in parte prospettata in ragione della sussistenza della giurisdizione dei giudici stranieri - sulla quale non compete alle Sezioni Unite pronunciarsi, non rientrando nelle loro attribuzioni istituzionali - e per motivi concernenti la litispendenza ed anche il decreto impugnato trae argomenti, a sostegno della giurisdizione italiana, da ragioni inerenti alla litispendenza esclusa dalla Corte territoriale dei giudizi italiano e straniero. La litispendenza è, tuttavia, una questione di rito - inerente alla identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente - non interferente con la questione di giurisdizione, che concerne invece l’astratta titolarità in capo al giudice adito della potestas iudicandi, cui è riconosciuta anche la potestà di decidere sulla litispendenza internazionale SU n. 28675 del 2020 . In tal senso la motivazione in diritto del decreto impugnato deve essere corretta, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non avendo tale errore prodotto effetti sul dispositivo che è corretto in diritto. 7.- L’istanza del F. , diretta, nella sostanza, a fare dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano, è infondata, alla luce del principio secondo cui, in tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate , al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo, per principio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale. Questa Corte ha chiarito che la nozione di residenza abituale nella Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 citata art. 5 - che ha rivisitato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con L. 24 ottobre 1980, n. 742 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, art. 1 corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in detta località della sua quotidiana vita di relazione Cass. SU n. 28329 del 2019, n. 8042 e 32359 del 2018, n. 5418 del 2016 . Nel caso di specie, è pacifico che la minore A.S. , al momento della proposizione del ricorso, aveva da più di un anno stabile residenza in Italia, ove vive con la madre e frequenta la scuola, dunque in Italia ha consolidato una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psico-fisico. Ne consegue che, in base al menzionato criterio di collegamento, il giudice italiano ha giurisdizione nella causa e il relativo motivo di ricorso è infondato. 8.- Il secondo motivo v. sub 1 travisa il contenuto della domanda proposta dalla signora G. , che è finalizzata ad ottenere i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. e non l’emissione in via cautelare delle misure di protezione di cui all’art. 11 della citata Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 e, di conseguenza, non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, risultando pertanto inammissibile. Nè viene in gioco una ipotesi neppur dedotta in causa di sottrazione internazionale di minori, che è oggetto della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con L. 15 gennaio 1994, n. 64. 9.- In conclusione, il ricorso è rigettato e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.