In G.U. la legge delega per l’assegno unico universale: ecco come sarà strutturato

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 la legge n. 46/2021 recante la Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale .

La legge delega n. 46/2021, approvata alcune settimane fa dal Senato v. la news Il Senato approva l’assegno unico universale , è approdata in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale . In linea generale, i decreti dovranno assicurare l’accesso all’assegno secondo criteri di universalità e progressività , la misura dell’assegno dovrà essere parametrata alla condizione del nucleo familiare basata sull’ ISEE tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare . Sulla base di tali indici, l’assegno sarà parametrato fino all’ azzeramento . L’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza e non è considerato per la richiesta e il calcolo delle prestazioni sociali agevolate e dei trattamenti assistenziali o sociali previsti per i figli con disabilità. L’importo sarà ripartito in pari misura tra i genitori, ma in caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio l’assegno spetta, in mancanza di accordo al genitore affidatario art. 1 . L’art. 2 indica i criteri specifici per la determinazione dell’assegno. In particolare a riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato b riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età , con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale c riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b d riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a e b in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità , con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b , senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico e mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a e b f con riferimento ai requisiti di accesso , cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente 1 essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale 2 essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia 3 essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio 4 essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale g a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali [] h graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a e b .

GU_82_2021_Legge_46_2021