Coppia omosessuale: i due papà dovranno risultare sull'atto di nascita del figlio nato da maternità surrogata

Accolta la richiesta dei due uomini, legati da una lunga relazione e dall’unione civile. Il Comune dovrà rettificare i certificati di nascita dei bambini, identificando come padri sia quello biologico che quello cosiddetto ‘intenzionale’.

Possibile il riconoscimento in Italia dei due papà, quello biologico e quello ‘intenzionale’, con la correzione ad hoc dei certificati di nascita dei figli venuti alla luce – negli Stati Uniti, in questo caso – grazie all’ovulo donato da una donna e all’utero messo a disposizione da un’altra donna Corte d’Appello di Bari, decreto del 9 ottobre 2020 . In prima battuta il Comune registra i due bambini, nati in America grazie alla maternità surrogata , indicando come genitore solo il padre biologico e ignorando, in sostanza, il suo partner. Questo atto viene ritenuto illegittimo dai due uomini, che sono una coppia ormai consolidata, come certificato anche dalla loro unione civile. Conseguente il ricorso in Tribunale, ricorso mirato ad ottenere una rettifica degli atti di nascita dei due bambini . In primo grado, però, l’ipotesi viene respinta, riconoscendo, in sostanza, la legittimità della procedura seguita dal Comune. Ulteriore tappa della battaglia giudiziaria è in Corte d’Appello. Lì i due uomini definiscono iniquo, ingiusto e gravemente pregiudizievole per loro e per i figli il provvedimento del Tribunale. A loro avviso i Giudici di primo grado hanno commesso un errore sancendo la contrarietà all’ordine pubblico della rettifica da loro richiesta e non tenendo conto del diritto dei due minori al mantenimento dello status filiationis . In questa ottica essi sostengono che l’omessa rettifica della trascrizione dell’atto di nascita comporterebbe per i minori tanto il venir meno degli effetti derivanti dal riconoscimento dello status di figlio, quanto dei diritti fondamentali quali il rispetto e la protezione dovuta alla identità personale e sociale dei bambini, al loro diritto alla vita familiare e alla continuità di affetti e di status , oltre a costituire violazione della loro vita privata e familiare quali genitori. In ultima battuta, poi, la coppia lamenta che il Tribunale non ha valutato il consenso alla genitorialità . Essi osservano che con l’introduzione della legge numero 40 del 2004, e la specifica previsione degli articoli 8 e 9, ha assunto rilievo il cosiddetto ‘ principio di responsabilità procreativa ’ identificato come assunzione di responsabilità genitoriale al momento di intraprendere un percorso di procreazione assistita e come prestazione del consenso alla fecondazione assistita in quella sede manifestato, cui consegue l’effetto di conferire lo status di genitori legittimi del nato, ancorché non legati geneticamente a esso . Ebbene, nella vicenda che li riguarda, la rilevanza del consenso prestato alla tecnica di procreazione medicalmente assistita – consenso ancorato ad un momento antecedente la nascita – pone in secondo piano, sostengono, l’eventuale illiceità della tecnica procreativa adottata cui essi abbiano fatto ricorso , e tale illiceità non può essere considerata causa di cancellazione automatica dell’interesse del minore alla conservazione dello status così già acquisito . Prima di esaminare da vicino la vicenda, i Giudici di secondo grado sottolineano che la materia, caratterizzata da elementi di novità e da sempre maggiore incidenza nel costume sociale , è lungi dall’essere inquadrata in maniera esaustiva dal punto di vista giuridico e legislativo, nelle differenti implicazioni di tutti gli interessi coinvolti, ma anzi necessita dell’intervento mirato del legislatore al fine di garantire opportuna tutela al bambino nato con la tecnica della maternità surrogata e disciplinare circa l’attribuzione dello status di genitori a due uomini uniti civilmente che abbiano fatto ricorso a quella tecnica . Passando poi dal quadro generale ai dettagli della vicenda, i Giudici ritengono necessario sottolineare che i due uomini nell’ambito della loro relazione sentimentale, già da tempo estrinsecata nella forma della convivenza e poi formalizzata in unione civile, di comune accordo avevano manifestato l’intenzione e il consenso di avere figli, a tal fine recandosi negli Stati Uniti d’America per intraprendere il percorso della pratica, lì valida e consentita, della gravidanza per altri , e in quella nazione a seguito di fecondazione di una ovodonatrice, successivo impianto e gestazione da parte di altra donna, sono nati i bambini . Ciò che è prioritario, ora, osservano i Giudici è accertare se la richiesta rettifica, ovvero l’indicazione nell’atto di nascita anche del genitore cosiddetto ‘intenzionale’, privo di legame biologico con i due minori, sia o meno conforme all’ordinamento e all’ordine pubblico, e se, per effetto del diniego espresso dal Tribunale, i registri dello stato civile rispecchino fedelmente la situazione di fatto quale dovrebbe essere in forza della legge . A fronte di un panorama giurisprudenziale – nazionale ed europeo – assai complesso, ciò che appare evidente, secondo i Giudici, è che lo Stato italiano non ha predisposto mezzi idonei a garantire un pieno riconoscimento alternativo alla genitorialità ‘intenzionale’ in forma effettiva e rapida . In aggiunta, non viene conferita legittimazione alla genitorialità omosessuale sia sotto l’aspetto della procreazione medicalmente assistita sia sotto l’aspetto dell’adozione . Per i Giudici, poi, bisogna tener presente che, fermo restando il divieto di ricorrere alla tecnica della procreazione medicalmente assistita , l’istituto dell’adozione, entro i limiti imposti in materia, presenta la finalità, tra le altre, dell’inserimento del minore in un contesto familiare già formato ed estraneo alla sua nascita, mentre la protezione del minore, perseguita nei casi come quello in esame, è di eliminare una mera difformità tra ciò che risulta dalla trascrizione dell’atto di nascita e la situazione di vita reale all’interno di un nucleo familiare ormai consolidato in cui il minore vive e che, comunque, era già preordinato ad accoglierlo . Di conseguenza, corrisponde all’ interesse superiore del minore garantire che anche il genitore cosiddetto ‘ intenzionale’ possa essere riconosciuto come tale , sanciscono i giudici, anche perché il minore ha diritto a essere riconosciuto figlio di entrambi coloro che, all’interno di una relazione affettiva, hanno concorso alla sua nascita, e ha diritto che entrambi esercitino pienamente le responsabilità che hanno consapevolmente assunto prestando il consenso alla procreazione medicalmente assistita, e che entrambi siano tenuti ad adempiere ai doveri nei suoi confronti che discendono da quella manifestazione di volontà e dalla scelta operata . Evidentemente, osservano i Giudici, l’istituto dell’adozione in casi particolari non tutela il minore in modo pieno, in quanto esso ne salvaguarda il diritto alla vita familiare ma non anche quello all’identità personale . A fronte di questo quadro, rispetto alla mera trascrizione nel registro dello stato civile del certificato di nascita legalmente costituito all’estero , l’alternativa offerta dall’ordinamento italiano ai fini del riconoscimento del legame parentale e familiare effettivo tra il genitore cosiddetto ‘intenzionale’ e i due minori, figli biologici del suo partner, può ritenersi inadeguata a conferire rilievo al rapporto genitoriale, complessivamente inteso , con conseguente danno per l’interesse dei minori. Ecco perché si può dedurre la non contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione richiesta dai due uomini, trascrizione che dovrà essere effettuata dall’ufficiale di stato civile sull’atto di nascita dei due minori.

Decreto_Corte_d_Appello_Bari