Limitazione della responsabilità genitoriale e omessa nomina di un curatore speciale: il procedimento è nullo

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una coppia di genitori nei confronti del decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva affidato due figlie al servizio sociale di Roggiano Gravina e la terza figlia presso la zia materna, nonostante la mancata nomina di un curatore speciale che rappresentasse le minori in giudizio a tutela dei loro interessi.

Sul tema la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8627/21, depositata il 26 marzo. La Corte d’Appello di Catanzaro respingeva il reclamo da parte di una coppia di genitori avverso il decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva affidato due figlie al servizio sociale di Roggiano Gravina e la terza figlia presso la zia materna, a causa di presunte attenzioni di carattere sessuale da parte degli adulti nei confronti delle minori . La coppia di genitori ricorre in Cassazione deducendo, tra i molteplici motivi, la nullità del decreto suddetto in quanto la Corte d’Appello avrebbe deciso nonostante la mancata nomina di un curatore speciale che rappresentasse le minori in giudizio a tutela dei loro interessi. Il ricorso va accolto in quanto la Corte di Cassazione ha già sottolineato che nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale , riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336, comma 4 c.c., così come modificato dall’art. 37, comma 3 l. n. 149/2001 richiede la nomina di un curatore speciale , ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 primo comma c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio Cass. n. 5256/18 . Nel caso di specie, tale orientamento è applicabile al decreto impugnato, essendo provvedimento decisorio afferente alla responsabilità genitoriale. Pertanto, non essendo stato nominato il curatore speciale, la Corte di Cassazione cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale per i minorenni di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 30 novembre 2020 – 26 marzo 2021, n. 8627 Presidente Tirelli – Relatore Caiazzo Rilevato che R.M. - madre di R.A. e di N.M.R. - e N.V. - padre di N.M.R. - con atto del 10.6.19 hanno proposto reclamo avverso il decreto con cui, in data , il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, aveva affidato le bambine - in precedenza affidate ad una struttura di accoglienza - al servizio sociale di omissis ed il collocamento della piccola N. presso la zia materna, stabilendo particolari prescrizioni nell’interesse delle minori, assumendo che la limitazione della responsabilità genitoriale di R.M. era stata disposta a seguito di un’istruttoria lacunosa senza che fosse stato effettuato un serio accertamento sulla personalità e sulle condizioni di vita, familiare e sociale, dei genitori. Con decreto emesso il 2.8.19, la Corte d’appello di Catanzaro, ha respinto il reclamo, osservando che il decreto impugnato non aveva sospeso la responsabilità genitoriale di R.M. e N.V. , ma aveva solo disposto l’affidamento temporaneo delle minori al servizio sociale per consentire l’avvio di un trattamento terapeutico a sostegno delle fragilità psicologiche manifestate da R.A. , e una collocazione di M.R. N. presso la zia materna pertanto, era opportuno rilevare che l’allontanamento delle bambine dal nucleo familiare originale rispondeva a precise esigenze di tutela della salute delle stesse con riferimento alla necessità di consentire il loro normale sviluppo psico-fisico l’istruttoria compiuta dal Tribunale per i minorenni aveva evidenziato una situazione di potenziale disagio delle bambine desunta dai riferimenti su presunte attenzioni di carattere sessuale da parte degli adulti attraverso un narrato che, indipendentemente dalla veridicità dei contenuti, offriva uno spaccato su una vita in ambienti inidonei alla crescita delle minori gli accertamenti compiuti avevano evidenziato, inoltre, un comportamento inadeguato della madre che non risultava aver prestato la dovuta attenzione alle esigenze di crescita in salute delle figlie le prescrizioni di condotta adottate con decreto dell’ erano ampiamente giustificate da quanto verificato, potendo offrire un valido aiuto per il recupero di una completa e matura capacità genitoriale dei sigg. R. e N. peraltro, nel breve periodo, i contatti tra i genitori e le figlie potevano proseguire in ambiente protetto e, in particolare, i rapporti tra il minore N. e M.R. potevano sfruttare la disponibilità della zia paterna N.M.R. presso la quale era stata collocata la minore. R.M. e N.V. ricorrono in cassazione con quattro motivi. Non si è costituito il Pubblico Ministero cui il ricorso è stato notificato. Ritenuto che Il primo motivo deduce la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 75, 78, 112, c.p.c., art. 336bis c.c., in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, in quanto la Corte d’appello ha deciso non ostante nel giudizio sia mancata la nomina di un curatore speciale che rappresentasse le minori in giudizio a tutela dei loro interessi che si ponevano in potenziale contrasto con quelli dei genitori, senza motivare neppure riguardo alle ragioni per cui non si sia tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla minore A. circa il suo desiderio di rientrare a casa e di non volersi allontanare da omissis , luogo in cui erano presenti tutti i suoi amici peraltro, dall’ascolto di A. era emerso il buon rapporto con la madre ed il suo compagno e la famiglia di quest’ultimo. I ricorrenti, pertanto, lamentano che la Corte territoriale non abbia considerato la volontà della minore, senza motivare sul punto, nonché l’insufficienza e omessa motivazione riguardante il mancato esame degli atti d’indagine del Tribunale per i minorenni che, invece, avevano evidenziato il mancato accertamento medico delle presunte patologie della madre e della figlia le problematiche psicologiche della sola A. e non della sorella le accuse di abusi sessuali avevano riguardato soltanto A. e non la sorella le presunte dinamiche alterate tra la madre e le figlie, di cui ha discorso la Corte d’appello, erano riferite, nelle relazioni dei servizi sociali, ai rapporti passati tra la R. e la sua famiglia d’origine, e tra A. ed i nonni materni la richiesta d’archiviazione del procedimento penale a carico del N. , del nonno paterno e dell’ex-marito della madre il parere favorevole del Pubblico Ministero in merito alla revoca delle misure e alla proposta di rientro dei minori in famiglia il giudizio positivo espresso nelle relazioni dei servizi sociali sulle condizioni socio-ambientali, sulle condizioni igienico-sanitarie della stessa famiglia e sulle buone condizioni economiche del N. . Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 13 e 32 Cost., in quanto la Corte territoriale ha pronunciato, imponendo alle bambine una serie di obblighi di cura, senza aver preventivamente acquisito il parere dei medici specialisti, sulla base dell’asserita fragilità psicologica , considerando altresì che solo una delle minori aveva manifestato problemi psicologici nel periodo in cui viveva in , mentre la sorella M.R. non aveva mai sofferto disagi psicologici, e che entrambe le bambine avevano accusato una serie di disturbi a causa del traumatico allontanamento dai genitori. In particolare, i ricorrenti rilevano che per M.R. la permanenza nella casa-famiglia - disposta prima del decreto dell’ - e l’allontanamento dalla famiglia avevano costituito motivo d’aggravamento delle sue condizioni psicologiche. I ricorrenti si dolgono altresì del fatto che la Corte territoriale abbia pronunciato in mancanza di un accertamento medico sulla patologia della madre delle minori, ponendo così a carico di quest’ultima un obbligo di cura a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 333 c.c., poiché il decreto impugnato è stato emesso in mancanza della prova di comportamenti dannosi per le minori, avendo la Corte d’appello discorso di potenziale disagio delle bambine attraverso riferimenti generici a presunte condotte pregiudizievoli, traendo in realtà elementi di convincimento da fatti risultati insussistenti in sede penale, oppure da valutazioni su patologie della madre non fondate su accertamenti medici ha confermato il provvedimento limitativo della capacità genitoriale nei confronti di entrambe le minori, mentre dagli atti emergeva che le accuse di abusi sessuali riguardavano la sola A. l’allontanamento dei minori dalla propria famiglia d’origine costituisce rimedio estremo, i cui presupposti non ricorrevano dunque nella fattispecie. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 337ter c.c., artt. 112 e 61 c.p.c., ed omessa valutazione di un fatto decisivo, in quanto la Corte territoriale ha disposto l’affidamento delle minori senza un’approfondita indagine sull’idoneità genitoriale dei ricorrenti, ciò non ostante il provvedimento temporaneo di affido contenesse l’esplicito incarico ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare e predisporre una dettagliata relazione socio-ambientale, evidenziando che le relazioni dei suddetti servizi si erano limitate a registrare fatti della vita passata di R.M. e della figlia A. nel periodo in cui esse vivevano in , che riguardavano presunti conflitti tra la ricorrente R. e la sua famiglia d’origine, nonché tra A. ed i nonni materni, ovvero con l’ex marito della madre, circostanze che il Tribunale aveva confuso e interpretato come conflitto esistente tra la mamma e le figlie e comunque lontane nel tempo e ininfluenti. I ricorrenti lamentano altresì l’omesso espletamento di c.t.u. al fine di accertare le loro capacità genitoriali. Preliminarmente, va osservato che il ricorso è ammissibile, ex art. 111 Cost. Il decreto impugnato in appello ha confermato l’affidamento temporaneo delle minori ai servizi sociali per consentire l’avvio di un percorso di un trattamento terapeutico a sostegno delle fragilità psicologiche manifestate da R.A. , e la collocazione dell’altra bambina presso la zia paterna. Tale decreto ha carattere decisorio, in conformità del recente orientamento di questa Corte - cui il collegio intende dare continuità - secondo il quale il decreto emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso un provvedimento del Tribunale, che, nell’ambito del conflitto genitoriale, dispone l’affidamento del minore ai servizi sociali anche se nato fuori dal matrimonio , è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. poiché al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, poiché risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un’efficacia assimilabile, rebus sic stantibus a quella del giudicato, non rilevando, a sostegno della tesi contraria, che si tratti di un provvedimento di affidamento ai servizi sociali, atteso che ciò non determina alcuna modificazione della qualificazione giuridica del provvedimento Cass., n. 28998/18 n. 6132/15 . Peraltro, deve essere evidenziata l’evoluzione dell’orientamento di questa sezione in ordine all’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti aventi esclusivamente contenuto limitativo o di decadenza della responsabilità genitoriale al riguardo, deve altresì ritenersi superato l’orientamento contrario di cui a Cass., n. 24477/15 all’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. anche per questa specifica tipologia di provvedimenti quando non interlocutori, o aventi soltanto efficacia provvisoria ed endoprocedimentale. Premesso ciò, il primo motivo del ricorso va accolto. Invero, nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3 richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1 con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio Cass., n. 5256/18 . Nel caso concreto, tale orientamento è applicabile al decreto impugnato, trattandosi, come detto, di provvedimento decisorio afferente alla responsabilità genitoriale. In particolare, va osservato che nei giudizi in questione la posizione del figlio risulta contrapposta a quella di entrambi i genitori. Pertanto, non essendo stato nominato il curatore speciale, il decreto impugnato va annullato, con rinvio al giudice di primo grado a norma dell’art. 354 c.p.c. Gli altri motivi sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, per quanto esposto in motivazione, e cassa il decreto impugnato. A norma dell’art. 354 c.p.c., rinvia la causa al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione dell’ordinanza siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.