Interessante excursus della S.C. su provvedimenti de potestate e competenza tra tribunale ordinario e tribunale dei minori

Quando è in corso un giudizio di separazione al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento de potestate, si verifica l'effetto attrattivo della competenza in favore del giudice davanti al quale è in corso il primo giudizio.

Sul tema è intervenuta la Suprema Corte con l’ordinanza n. 3490721, depositata l’11 febbraio. Il pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni competente chiedeva disporsi la sospensione della responsabilità genitoriale di un uomo sui suoi due figli minori, nati da unione coniugale, per condotte vessatorie poste in essere dal marito e dando atto che in corso vi era un procedimento di separazione tra i coniugi. Il Tribunale per i minorenni, con decreto inaudita altera parte, disponeva la chiesta sospensione, affidando i minori al Servizio sociale territoriale. Nel frattempo, nell'ambito dell’altro procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale tra i coniugi , il Presidente delegato, all'esito di indagine peritale, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva, data l'accesa conflittualità tra gli stessi, l'affidamento dei minori ai Servizi sociali, disciplinando le modalità di frequentazione da parte del padre e della madre. Successivamente, in sede di volontaria giurisdizione, il Tribunale per i minorenni pronunciava la decadenza dell'uomo dalla responsabilità genitoriale e revocava ogni precedente statuizione incompatibile con il nuovo decreto. La Corte d'appello competente, adita con reclamo del padre di due bambini, confermava la decisione di primo grado, ribadendo, per quanto qui interessa, in punto di rito sussistente la competenza del giudice minorile specializzato , pur nella previa instaurazione di un giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario, trattandosi di procedimento per l'adozione dei provvedimenti ablativi. Avverso la suddetta pronuncia l'uomo proponeva regolamento facoltativo di competenza presso la Corte di cassazione. Il ricorso. Il ricorrente, premessa l'ammissibilità del regolamento facoltativo di competenza trattandosi di provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale e, quindi, avente attitudine di giudicato rebus sic stantibus , lamenta la violazione in punto di competenza dell'unico criterio di riparto tra giudice ordinario e giudice minorile, id est quello della prevenzione. Chiede, pertanto, alla Suprema Corte, nel caso di specie, dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario, previo annullamento del decreto impugnato del Tribunale dei minori. La pronuncia della Corte di cassazione in tema di competenza dei provvedimenti de potestate. La Suprema Corte preliminarmente conferma l'ammissibilità del regolamento facoltativo di competenza esercitato dal ricorrente, in quanto lo stesso, che aveva deciso sia sulla competenza che sul merito respingendo il reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni, è stato regolarmente impugnato nel termine di legge di 30 giorni e con motivi di impugnazione relativi alla sola pronuncia sulla competenza. Nel merito, inoltre, gli Ermellini accolgono il ricorso per i seguenti motivi. Preliminarmente, la Suprema Corte rammenta che - l'art. 330 c.c. disciplina le ipotesi in cui può essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, quando il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio - mentre l'art. 333 c.c. concerne i provvedimenti limitativi adottabili in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per il figlio ma non tale da dar luogo al provvedimento ablativo di cui alla disposizione 330 c.c Gli Ermellini aggiungono, inoltre, che i provvedimenti giudiziali idonei ad incidere sulla responsabilità genitoriale sono essenzialmente di due tipi quelli limitativi , che incidono cioè solo sull'esercizio della situazione giuridica soggettiva e quelli ablativi , che ineriscono alla stessa titolarità della posizione soggettiva. Ebbene, la Suprema Corte ricorda che già con precedenti pronunce ha avuto modo di chiarire che, a seguito della novella di cui all'art. 3 l. n. 219/2012, la competenza del Tribunale per i minorenni, sebbene abbia continuato anche a comprendere la materia dei cd. provvedimenti de potestate, viene ridimensionata, laddove risulti già pendente un giudizio di separazione o di divorzio, essendo prevista una proroga della competenza del giudice ordinario sia per i provvedimenti ex art. 333 c.c. sia anche per altri provvedimenti di competenza dell'ufficio minorile, tra cui quelli ex art. 330 c.c E, pure in presenza nell’anno 2015 di un unico precedente contrario all’orientamento maggioritario della Corte, indicata nel corso di un lungo excursus giurisprudenziale, gli Ermellini dichiarano di intendere dare continuità al principio di diritto secondo cui, se in corso, come nel caso di specie, un giudizio di separazione al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento de potestate , si verifica l' effetto attrattivo della competenza in favore del giudice davanti al quale è in corso siffatto giudizio, il tutto nell'ottica di concentrazione delle tutele in capo ad uno stesso giudice per le questioni attinenti al rapporto genitori-figli minori, così garantendosi l'armonia tra le decisioni e scongiurando il rischio di una loro frammentazione fonte di possibili contrasti. La Corte di Cassazione, pertanto, dichiarata, in accoglimento del ricorso, la competenza del Tribunale ordinario anche in ordine agli eventuali provvedimenti ablativi sulla responsabilità genitoriale, rimette le parti dinanzi alla predetta Autorità, anche in ordine alle spese processuali del giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 15 dicembre 2020 – 11 febbraio 2021, n. 3490 Presidente Scaldaferri – Relatore Iofrida Fatti di causa Con ricorso del 12/3/2019, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Trento, ha chiesto disporsi la sospensione della responsabilità genitoriale di D.A. sui figli minori E. e M. , nati dall’unione coniugale con P.E. , per condotte vessatorie poste in essere dal marito, dando atto che era in corso tra i coniugi un procedimento per separazione. Il Tribunale per i minorenni, con decreto inaudita altera parte del 26/3/2019-2/4/2019, nell’ambito del procedimento apertosi di volontaria giurisdizione n. r.g. 66/2019, ha disposto la chiesta sospensione, affidando i minori al Servizio sociale Territoriale. Nel frattempo, nell’ambito del procedimento n. r.g. 3079/2017, pendente davanti al Tribunale ordinario di Trento avente ad oggetto la separazione giudiziale tra i coniugi, con i provvedimenti conseguenziali, instaurato su ricorso per separazione con addebito presentato il 21/8/2017 dal D. , il Presidente delegato, con decreto ex art. 708 c.p.c., comma 3, in data 6/5/2019, all’esito di indagine peritale, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva, atteso l’accesa conflittualità in essere tra i genitori, l’affidamento dei minori ai Servizi Sociali, disciplinando le modalità di frequentazione da parte del padre e della madre. Successivamente, in sede di volontaria giurisdizione dinanzi all’Ufficio minorile, con decreto definitivo del 14/5/2019, il Tribunale per i minorenni ha pronunciato la decadenza del D. della responsabilità genitoriale e revocata ogni precedente statuizione incompatibile con il decreto del T.O. di Trento. La Corte d’appello di Trento Sezione Minorenni, adita con reclamo del D. , con decreto n. 30/2020 depositato il 30/4/2020, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale per i minorenni, ribadendo, per quanto qui interessa, in punto di rito, che sussiste la competenza del giudice minorile specializzato, pur nella previa instaurazione di un giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario, trattandosi di procedimento per l’adozione di provvedimenti ablativi, esclusi dalla vis actractiva prevista dall’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla L. n. 219 del 2012. Avverso la suddetta pronuncia, comunicata dalla cancelleria il 30/4/2020, D.A. propone regolamento facoltativo di competenza, notificato tra il 9 ed il 18/6/2020, nei confronti di P.E. , D.E. e D.M. , in persona della Curatrice speciale, Avv. B.E. , Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trento che non svolgono difese . Il P.G. ha depositato parere. Il 15/12/2020, giorno fissato per l’adunanza camerale, è pervenuta in Cancelleria una memoria del ricorrente. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente, premessa l’ammissibilità del regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c., trattandosi di provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale e quindi avente attitudine di giudicato rebus sic stantibus, lamenta che sia stato violato, in punto di competenza, l’unico criterio di riparto tra giudice ordinario e giudice minorile, individuato dall’art. 38 disp. att. c.c., quello della prevenzione e quindi, nella specie, chiede dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Trento, previo annullamento del decreto impugnato. 2. Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza, ritenendo che, nella specie, a prescindere dalla ratio seguita dalla Corte d’appello, il giudice preventivamente adito debba essere individuato nel Tribunale per i minorenni e non nel Tribunale ordinario, come emergerebbe dal riferimento, nel ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni del 12/3/2019, ad atti TM r.g. 103/2017 e da un inciso a pag. 2 del decreto del Tribunale per i minorenni del 14/5/2019. 3. Preliminarmente, va rilevato che il proposto regolamento facoltativo di competenza notificato, a mezzo servizio postale, tra il 9 ed il 18/6/2020 è ammissibile, in quanto, a fronte del decreto della Corte d’appello di Trento Sezione minorile civile, del 30/04/2020, comunicato in pari data, che ha respinto il reclamo avverso decreto del Tribunale per i minorenni, che aveva deciso sia sulla competenza sia sul merito con pronuncia di decadenza del D. dalla responsabilità genitoriale sui figli minori , il ricorrente ha scelto di promuovere un regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c., dolendosi della sola pronuncia sulla competenza, nel termine di legge di trenta giorni, tenuto conto della sospensione dei termini processuali, disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, legislazione urgente, imposta dall’emergenza epidemiologica da covid-19 . 4. Tanto premesso, il parere del Procuratore Generale non può essere condiviso. Invero, come si evince dagli atti, il ricorso del PM minorile, che ha dato luogo all’apertura del procedimento di volontaria giurisdizione n. 66/2019, reca l’indicazione del fascicolo n. 103/2017 Aff.Civ. PM . Trattasi quindi di richiamo non ad un procedimento già aperto, nel contraddittorio delle parti, ma agli atti del fascicolo del PM. Quanto al decreto del Tribunale per i minorenni, a pag. 2, non vi è affermazione della previa instaurazione del procedimento minorile, ma, anzi, del principio contrario dell’unicità della giurisdizione in favore del Tribunale ordinario, quanto però ai soli provvedimenti concernenti i figli, attratti dalla regolazione degli aspetti relativi alla separazione coniugale, anche se precedentemente adito il Tribunale per i minorenni. Detto Tribunale ha poi affermato che, tuttavia, vertendosi, nella specie, su domanda formulata ex art. 330 c.c., dal PMM nel 2019 , permaneva la competenza del Tribunale per i minorenni. In sostanza, la pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi, previamente instaurato dinanzi al Tribunale ordinario, non è mai stata posta in discussione nè dal Tribunale per i minorenni nè dalla Corte d’appello Sezione minorile di Trento. 5. Tanto premesso il regolamento proposto è fondato. 5.1. L’art. 38 disp. att. c.c., comma 1, come novellato dalla L. n. 219 del 2012, art. 3, così recita Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 c.c. e art. 371 c.c., u.c Per i procedimenti di cui all’art. 333, resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. in tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario . Va rammentato che l’art. 330 c.c., disciplina le ipotesi in cui può essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, quando il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizi del figlio, mentre l’art. 333 c.c., concerne i provvedimenti limitativi adottabili in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per il figlio ma non tale da dar luogo al provvedimento ablativo di cui all’artt. 330 c.c I provvedimenti giudiziali idonei ad incidere sulla responsabilità genitoriale sono quindi essenzialmente di due tipi, limitativi, che incidono solo sull’esercizio della situazione giuridica soggettiva, ed ablativi, che ineriscono alla stessa titolarità della posizione soggettiva. 5.2. Orbene, questo giudice di legittimità, con ordinanza n. 1349/2015, ha già chiarito che l’art. 38 disp. att. c.c., comma 1, come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall’1 gennaio 2013 , si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva , spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello conf. Cass. 432/2016 Cass.17931/2016, in fattispecie in cui il Tribunale per i minorenni era stato successivamente adito, rispetto al Tribunale ordinario, per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale Cass. 10365/2016, ove si è evidenziata l’irrilevanza del diverso ruolo svolto dal P.M. nei due procedimenti, ricorrente in quello minorile ed interventore obbligatorio nell’altro, atteso che una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale della citata disposizione, ne tradirebbe la ratio di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele onde evitare, a garanzia del preminente interesse del minore, il rischio di decisioni contrastanti ed incompatibili, tutte temporalmente efficaci ed eseguibili, resi da due organi giudiziali diversi Cass. 17190/2017 . Nell’ordinanza n. 1349/15 con particolare riferimento alla competenza del tribunale ordinario del conflitto famigliare, ove preventivamente adito, anche per le azioni relative alla decadenza della responsabilità genitoriale, si è evidenziato come non possa escludersi in detto giudizio la partecipazione del pubblico ministero come organo d’impulso del procedimento anche quando tale te impulso provenga dall’ufficio del p.m. presso il Tribunale per i minorenni, potendo gli uffici del p.m. porre in atto meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti del tutto legittimi . Nella pronuncia si è poi evidenziato come, anche prima della Novella del 2012, successivamente alla L. n. 54 del 2006, introduttiva della regola sull’affidamento condiviso, si era giustificata Cass. 20354/2011 l’adozione da parte del giudice del conflitto famigliare anche di provvedimenti incidenti sulla potestà genitoriale, in un’ottica di concentrazione delle tutele dinanzi allo stesso giudice per questioni attinenti ai rapporti tra i genitori ed i minori, principio questo ispiratore della L. n. 219 del 2012, e che quindi dell’art. 38 citato, debba essere data una lettura interpretativa nel suo complesso, senza procedere ad una suddivisione atomistica di ciascuna parte o locuzione. Quindi, a seguito della novella di cui alla L. n. 219 del 2012, art. 3, con la modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., la competenza del Tribunale per i minorenni, sebbene continui anche a comprendere la materia dei c.d. provvedimenti de potestate, viene ridimensionata, laddove risulti già pendente un giudizio di separazione o di divorzio o ai sensi dell’art. 316 c.c. responsabilità genitoriale , essendo prevista una proroga della competenza del giudice ordinario sia per i provvedimenti di cui all’art. 333 c.c., sia anche per altri provvedimenti di competenza dell’ufficio minorile, tra cui quelli di cui all’art. 330 c.c 5.3. Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento minorile per i provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale sia stato proposto prima di quello di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c., questa Corte ha poi affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato, secondo cui ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 Carta di Nizza Cass. 2833/2015 conf. Cass. 20202/2018 conf. anche, in motivazione, Cass. 5117/2020, in cui si è affermata la competenza del Tribunale per i minorenni, preventivamente adito per l’adozione anche del provvedimento di decadenza, essendo contemplata la speciale vis actractiva solo per il caso in cui il primo giudizio sia stato introdotto presso il giudice ordinario Cass. 5306/2020, in fattispecie nella quale il Tribunale per i minorenni era stato previamente adito dal PM ex art. 330 c.c. . Nell’ordinanza di questa Corte n. 8166/2020, richiamata nella decisione della Corte d’appello qui impugnata, si è, in adesione a tale orientamento, affermata la competenza del Tribunale ordinario, preventivamente adito su questioni correlate all’affidamento di figlio minore nato dall’unione more uxorio dei genitori, rispetto al Tribunale per i minorenni, adito successivamente per l’adozione di provvedimenti ablativi, risolvendosi la fattispecie in base al descritto criterio della prevenzione. 5.4. Un unico precedente effettivamente contrario di questa Corte è, invece, quello espresso, in motivazione, nell’ordinanza n. 15971/2015, nel quale si è affermato che instaurato da parte del P.M. un giudizio ex art. 333 c.c., davanti al tribunale per i minorenni, nel corso del quale sia stata accertata l’insussistenza di comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori nei confronti del proprio figlio minore, il successivo procedimento ex art. 317 bis c.c. oggi art. 337 ter , introdotto da uno dei genitori e relativo all’affidamento del figlio medesimo, è devoluto alla competenza generale del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore, non potendo subire la vis actractiva del tribunale per i minorenni, che ha competenze tassativamente individuate dalla legge . In motivazione, si è precisato, sulla base della distinzione operata dall’art. 38 citato, con riguardo al procedimento ex art. 330 c.c., nel quale si parla, al fine di radicare la competenza in capo al giudice ordinario, ove preventivamente adito, per detto procedimento ex art. 330 c.c., indicato nel primo periodo, di provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo , in quanto occorre distinguere tra la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e i conseguenti provvedimenti di affidamento, collocamento del minore, eventuale visite del genitore, contributo al mantenimento, ecc., distinzione che non sussiste invece nell’ambito del procedimento ex art. 333 c.c. , che se la diversa collocazione introdotta dall’articolo in esame riveste un qualche significato, ciò comporta necessariamente che la pronuncia sulla decadenza rimanga di spettanza del Tribunale minorile e l’attrazione attenga invece ai provvedimenti conseguenti . Tale inciso è stato effettivamente poi richiamato da questa Corte nell’ordinanza n. 1866/2019, che tuttavia ha risolto, come sopra esposto, in base al criterio generale della prevenzione, sopra richiamato, un conflitto tra Tribunale ordinario previamente adito e Tribunale per i minorenni, promosso dal PM per l’adozione dei provvedimenti ex art. 333-336 c.c 5.5. Ritiene questa Corte di dovere dare continuità al principio di diritto già espresso con l’ordinanza n. 1349/2015 condiviso da questo giudice di legittimità nei numerosi precedenti sopra indicati , secondo cui, se è in corso, come nella specie, un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. , al momento della proposizione della domanda diretta all’adozione di un provvedimento de potestate ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. , si verifica l’effetto attrattivo della competenza in favore del giudice davanti al quale è in corso siffatto giudizio, il tutto nell’ottica, voluta dal legislatore del 2012, di concentrazione delle tutele in capo ad uno stesso giudice per le questioni attinenti al rapporto genitori-figli minori, così garantendosi l’armonia tra le decisioni e scongiurando il rischio di una loro frammentazione fonte di possibili contrasti. Invero, una diversa lettura quale quella secondo cui la pronuncia sulla decadenza rimanga di spettanza del Tribunale minorile, successivamente adito, e l’attrazione avvenga solo per i provvedimenti conseguenti, di affidamento collocamento del minore, visite del genitore, contributo al mantenimento comporta quei rischi di frammentazione/duplicazione delle tutele che il legislatore del 2012 ha inteso scongiurare con la nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale Ordinario di Trento. 6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso ex art. 43 c.p.c., va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Trento anche in ordine agli eventuali provvedimenti ablativi sulla responsabilità genitoriale, dinanzi al quale vanno rimesse le parti. Le spese processali del presente giudizio saranno liquidate in detta sede. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza anche in ordine agli eventuali provvedimenti ablativi sulla responsabilità genitoriale del Tribunale ordinario di Trento, dinanzi al quale rimette le parti, anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché il processo risulta esente.