La madre gestazionale non è parte del giudizio a quo: l’intervento davanti alla Consulta è inammissibile

In difetto di un’immediata e diretta incidenza dell’esito del giudizio incidentale sulla situazione giuridica della madre gestazionale, non è sufficiente a fondare la legittimazione all’intervento nel giudizio costituzionale l’aspirazione di quest’ultima ad introdurre nel contraddittorio la propria storia personale, la propria identità, la propria dignità che si presuppone lesa.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 271, depositata il 18 dicembre 2020. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da due cittadini italiani di sesso maschile, coniugati in Canada con matrimonio trascritto in Italia come unione civile , per il riconoscimento in Italia del provvedimento giudiziario straniero che aveva riconosciuto ad entrambi lo status di genitori” del minore, nato in Canada, con cittadinanza italiana e canadese, da una madre surrogata, a seguito di fecondazione dell’ovocita di una donatrice anonima con i gameti di un componente della coppia. In un primo tempo, gli attori avevano ottenuto la trascrizione nei registri dello stato civile italiani dell’atto di nascita straniero, che indicava come genitore solo il padre biologico. Successivamente, era stato emesso un provvedimento giudiziario dall’autorità canadese modificativo dell’atto di nascita formato all’estero, che aveva determinato l’inserimento dell’indicazione, come genitore, anche del c.d. padre d’intenzione. Da qui la richiesta di trascrivere nei registri dello stato civile il provvedimento giudiziario straniero a seguito del rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile, è scaturita l’iniziativa giudiziale nell’ambito della quale è stata sollevata l’odierna questione di legittimità costituzionale. Le censure del giudice a quo. La Corte di Cassazione, in funzione di giudice a quo, dubita della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 40/2004 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita , della legge n. 218/1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e del d.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile , nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri c.d. maternità surrogata” del c.d. genitore d’intenzione non biologico. In particolare, secondo la Corte rimettente, le disposizioni censurate, come interpretate dal diritto vivente, sarebbero in contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a diverse previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché in contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., che sanciscono, in rapporto alla filiazione, i principi di uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità. Il giudizio davanti alla Corte Costituzionale l’interesse della madre gestazionale”. Nel successivo giudizio avanti alla Consulta si sono costituiti il Presidente del Consiglio chiedendo che le questioni venissero dichiarate inammissibili o infondate , gli attori del giudizio principale, in proprio ed in qualità di genitori” del minore chiedendo invece l’accoglimento delle questioni , nonché la madre gestazionale”, intervenuta ad adiuvandum ai sensi dell’art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale con richiesta di accoglimento delle questioni, previa declaratoria di ammissibilità dell’intervento . Quanto alla propria legittimazione ad intervenire, la madre gestazionale” ha rivendicato la titolarità di un interesse diretto e immediato rispetto al rapporto dedotto in giudizio avendo la Corte straniera accertato la titolarità del rapporto genitoriale in capo ai soli attori, l’omesso riconoscimento in Italia dell’efficacia di tale provvedimento porrebbe in discussione l’accertamento, operato dal giudice straniero, dell’assenza di legame parentale tra sé ed il minore e – di conseguenza – l’insussistenza di propri diritti o doveri connessi a un tale legame, potendo creare situazioni claudicanti con rilevanti conseguenze in termini di alimenti, mantenimento e successioni. Ad avviso dell’interveniente, tale situazione di incertezza pregiudicherebbe lo stesso minore, la cui cura parentale dovrebbe essere assicurata dal genitore d’intenzione”, individuato come titolare della responsabilità genitoriale nell’ordinamento canadese, e meglio attrezzato, per evidenti ragioni di prossimità, ad accudire il bambino. Inoltre, essendo in Italia precluso, secondo il diritto vivente, il riconoscimento del provvedimento canadese, in ragione della supposta contrarietà della surrogazione di maternità alla dignità della madre gestazionale”, a quest’ultima – dei cui diritti e libertà si discute – dovrebbe essere consentito di contraddire rispetto alla propria storia personale, alla propria identità, alla propria dignità che si presuppone lesa. La disciplina dell’intervento nel giudizio costituzionale. L’intervento nel giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo è regolato dagli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale. In base a tali disposizioni, l’interveniente può chiedere alla Corte di prendere visione e trarre copia degli atti processuali, dopo che questa – con deliberazione da assumere in camera di consiglio prima dell’udienza pubblica – abbia dichiarato ammissibile il suo intervento. Inoltre, nei giudizi in via incidentale, possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. La madre gestazionale che non prende parte al giudizio principale non ha legittimazione nel giudizio costituzionale. In base alla costante giurisprudenza costituzionale relativa all’ammissibilità dell’intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale, l’intervento è ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio cfr., ex plurimis, Corte Cost., n. 158/2020, n. 119/2020, n. 30/2020 e n. 253/ 2019 . In particolare, tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale così Corte Cost., sentenza n. 159/2019 e n. 194/2018 . Nella fattispecie, non risulta che la madre gestazionale” sia mai stata designata come genitore del minore, né nell’atto di nascita formato dalle autorità canadesi e rettificato a seguito del provvedimento giudiziario straniero, né nei registri di stato civile italiani. D’altra parte, l’interveniente si è limitata a prospettare il mero rischio di essere in futuro considerata titolare di diritti e doveri nei confronti del minore in termini di alimenti, mantenimento e successioni. Inoltre, il giudizio a quo, riguarda unicamente la posizione giuridica del padre biologico” e del padre d’intenzione”, nei confronti del minore nato tramite maternità surrogata. Pertanto, l’esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sfera della madre gestazionale”. Pertanto, in difetto di un’immediata e diretta incidenza dell’esito del giudizio incidentale sulla situazione giuridica della madre gestazionale, non è sufficiente a fondare la legittimazione all’intervento l’aspirazione di quest’ultima ad introdurre nel contraddittorio la propria storia personale, la propria identità, la propria dignità che si presuppone lesa il suo intervento è, quindi, inammissibile.

Corte Costituzionale, sentenza 3 – 18 dicembre 2020, n. 271 Presidente Coraggio – Redattore Viganò Fatto e Diritto nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita , dell’art. 64, comma 1, lettera g , della legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e dell’art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, nel procedimento vertente tra il Ministero dell’interno e altro e P. F. e altro, con ordinanza del 29 aprile 2020, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2020. Visti gli atti di costituzione di P. F. e F. B., in proprio e quali genitori di P. B.F., nonché gli atti di intervento di J.E. N. e del Presidente del Consiglio dei ministri vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata da J.E. N. udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò deliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020. Ritenuto che con ordinanza del 29 aprile 2020 la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo CEDU , agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea CDFUE – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita , 64, comma 1, lettera g , della legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri altrimenti detta maternità surrogata” del cd. genitore d’intenzione non biologico che la Sezione rimettente deve decidere sul ricorso proposto dal Ministero dell’interno e dal Sindaco del Comune di V. per l’annullamento dell’ordinanza con cui la Corte d’appello di Venezia – adita ex artt. 702-bis del codice di procedura civile e 67 della legge n. 218 del 1995 da P. F. e F. B., in proprio e quali genitori di P. B.F. – ha accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia dell’order della Supreme Court of British Columbia, che ha riconosciuto in capo a entrambi i ricorrenti lo status di genitori” del minore parents , nato in Canada dalla madre surrogata J.E. N. a seguito di fecondazione dell’ovocita di una donatrice anonima con i gameti di P. F. che il giudice a quo espone che P. F. e F. B., cittadini italiani, entrambi di sesso maschile, coniugati in Canada con matrimonio trascritto in Italia come unione civile , dopo la nascita di P. B.F., con cittadinanza italiana e canadese, hanno ottenuto la trascrizione nei registri di stato civile italiani dell’atto di nascita formato all’estero, che indicava come genitore il solo P. F. che, successivamente alla pronuncia dell’order della Supreme Court cui era seguita la modifica dell’atto di nascita canadese , le parti hanno chiesto altresì la trascrizione nei registri di stato civile italiani di detto provvedimento, che indica quale genitore di P. B.F. anche il padre cosiddetto d’intenzione” F. B. che, a seguito del rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile del Comune di V., essi hanno introdotto ricorso per l’accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia della decisione canadese, ottenendo una pronuncia favorevole della Corte d’appello di Venezia, impugnata con ricorso per cassazione dal Ministero dell’interno e dal Sindaco del Comune di V. che il giudice a quo, richiamato il diritto vivente sulla contrarietà all’ordine pubblico internazionale del riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione” munito della cittadinanza italiana è citata Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193 , ritiene che le disposizioni censurate, come interpretate dal diritto vivente, siano in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 24 CDFUE, nonché in contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., che sanciscono, in rapporto alla filiazione, i principi di uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate che si sono costituiti in giudizio P. F. e F. B., in proprio e in qualità di genitori di P. B.F., chiedendo invece l’accoglimento delle questioni che, con atto depositato il 15 settembre 2020, J.E. N., madre gestazionale” di P. B.F., è intervenuta in giudizio ad adiuvandum, ai sensi dell’art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, chiedendo a questa Corte di dichiarare ammissibile l’intervento e di accogliere le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione rimettente che, quanto alla propria legittimazione a intervenire, J.E. N. rivendica la titolarità di un interesse diretto e immediato rispetto al rapporto dedotto in giudizio, per la sua qualità di madre gestazionale” del minore sui cui rapporti di filiazione si controverte nel giudizio a quo che, ad avviso dell’interveniente, avendo la Supreme Court of British Columbia accertato la titolarità del rapporto genitoriale in capo ai soli P. F. e F. B., l’omesso riconoscimento in Italia dell’efficacia di tale provvedimento porrebbe in discussione l’accertamento, operato dalla Corte straniera, dell’assenza di legame parentale tra sé e P. B.F. e – di conseguenza – l’insussistenza di propri diritti o doveri connessi a un tale legame, potendo creare situazioni claudicanti con rilevanti conseguenze in termini di alimenti, mantenimento e successioni che tale situazione di incertezza pregiudicherebbe lo stesso minore, la cui cura parentale dovrebbe essere assicurata dal genitore d’intenzione”, individuato come titolare della responsabilità genitoriale nell’ordinamento canadese, e meglio attrezzato, per evidenti ragioni di prossimità, ad accudire il bambino che, del resto, l’eventuale mancato riconoscimento, in Italia, dell’order della Supreme Court of British Columbia sarebbe contrario all’ordine pubblico canadese, sicché nessuna pretesa alimentare o successoria di P. B.F. nei confronti della madre gestazionale” potrebbe essere riconosciuta come efficace in Canada che, infine, essendo in Italia precluso, secondo il diritto vivente, il riconoscimento del provvedimento canadese, in ragione della supposta contrarietà della surrogazione di maternità alla dignità della madre gestazionale”, a quest’ultima – dei cui diritti e libertà si discute – dovrebbe essere consentito di contraddire rispetto alla propria storia personale, alla propria identità, alla propria dignità che si presuppone lesa che, con istanza depositata il 15 settembre 2020, J.E. N. ha chiesto alla Corte di essere autorizzata alla consultazione del fascicolo di causa. Considerato che l’intervento nel giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo è regolato dagli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale che, ai sensi dell’art. 4-bis delle Norme integrative, l’interveniente può chiedere alla Corte di prendere visione e trarre copia degli atti processuali, dopo che questa – con deliberazione da assumere in camera di consiglio prima dell’udienza pubblica – abbia dichiarato ammissibile il suo intervento che J.E. N. ha chiesto a questa Corte di dichiarare ammissibile il proprio intervento e, conseguentemente, di essere autorizzata a prendere visione degli atti processuali e a trarne copia che l’art. 4, comma 7, delle Norme integrative stabilisce che [n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte in merito all’ammissibilità dell’intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale che, in base a tale giurisprudenza, l’intervento di detti soggetti è ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all’udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all’udienza del 15 gennaio 2020, n. 253 del 2019 con allegata ordinanza letta all’udienza del 22 ottobre 2019, n. 206 del 2019 con allegata ordinanza letta all’udienza del 4 giugno 2019, n. 173 del 2019 con allegata ordinanza letta all’udienza del 18 giugno 2019 ordinanze n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019 che tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale sentenza n. 159 del 2019 sentenza n. 194 del 2018 con allegata ordinanza letta all’udienza del 25 settembre 2018 che, nel caso di specie, non risulta che J.E. N., madre gestazionale” di P. B.F., nato in Canada tramite maternità surrogata, sia mai stata designata come genitore del minore, né nell’atto di nascita formato dalle autorità canadesi e rettificato a seguito dell’order della Supreme Court of British Columbia, né nei registri di stato civile italiani che, d’altra parte, J.E. N. si è limitata a prospettare il mero rischio di essere in futuro considerata titolare di diritti e doveri nei confronti del minore in termini di alimenti, mantenimento e successioni che, inoltre, il giudizio a quo, pendente innanzi alla Corte di cassazione e relativo al riconoscimento, in Italia, dell’efficacia di tale order, riguarda unicamente la posizione giuridica di P. F. padre biologico” e di F. B. padre d’intenzione” , nei confronti del minore P. B.F. che, dunque, l’esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sfera della madre gestazionale” J.E. N. che, in difetto di un’immediata e diretta incidenza dell’esito del giudizio incidentale sulla situazione giuridica di J.E. N., non è sufficiente a fondare la legittimazione all’intervento l’aspirazione della madre gestazionale” a introdurre nel contraddittorio la propria storia personale, [la] propria identità, [la] propria dignità che si presuppone lesa che, infine, resta estranea alla valutazione della legittimazione all’intervento della madre gestazionale” qualsiasi considerazione relativa all’allegato interesse del minore al riconoscimento in Italia dell’efficacia dell’order della Supreme Court of British Columbia che, pertanto, l’intervento di J. E.N. deve essere dichiarato inammissibile. Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi La Corte Costituzionale dichiara inammissibile l’intervento di J.E. N. nel giudizio indicato in epigrafe.