Inammissibile l’intervento della “madre gestazionale” nel giudizio costituzionale sul riconoscimento della “paternità intenzionale”

La madre gestazionale” di un bambino nato sulla base di un accordo di maternità surrogata chiede di intervenire nel giudizio costituzionale in vista del riconoscimento in Italia del provvedimento canadese che designa il padre intenzionale” come secondo genitore del minore, pur non avendo preso parte al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. La Consulta dichiara inammissibile la richiesta, in quanto ella non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio .

Non ammesso l’intervento della madre gestazionale” nel giudizio costituzionale vertente sul riconoscimento in Italia della paternità internazionale ” così si è espressa la Consulta con l’ ordinanza del 3 dicembre 2020 , le cui motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane. Nello specifico, la Corte Costituzionale veniva investita della richiesta di intervento in giudizio presentata dalla madre gestazionale ” di un bambino nato in Canada mediante tecniche di maternità surrogata e riconosciuto legalmente da una decisione del giudice canadese come figlio di una coppia di uomini italiani uniti civilmente. Una Corte canadese aveva, infatti, riconosciuto quali genitori i due uomini, escludendo la genitorialità sia della donatrice dell’ovulo sia della donna che aveva portato avanti la gravidanza e partorito il piccolo ora è la Corte di Cassazione italiana l’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento del provvedimento canadese in vista della designazione anche del padre intenzionale” come secondo genitore. Tuttavia, la Corte di legittimità ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme italiane che, a suo avviso, impediscono il suddetto riconoscimento. Proprio in tale contesto, la madre gestazionale” chiedeva di partecipare al giudizio costituzionale, pur non essendo stata parte del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, in virtù dell’interesse a che sia riconosciuta l’ assenza di legami genitoriali con il bambino. Da qui la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento in giudizio pronunciata dalla Consulta, che chiarisce che nel giudizio costituzionale, oltre a chi sia già parte del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, può intervenire solo chi sia titolare di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio , non rientrando tra tali soggetti la madre gestazionale” del bambino, poiché la decisione del giudizio pendente dinanzi alla Suprema Corte non può produrre alcun effetto giuridico immediato nei suoi confronti.