Confermata la nullità del matrimonio per incapacità naturale del marito al momento del “sì”

La Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso della donna, nonostante il giudicato sull’interdizione del marito sia intervenuto solo successivamente alla proposizione dell’azione di nullità del matrimonio. I Giudici di merito hanno infatti ritenuto dimostrata l’incapacità naturale dell’uomo al momento delle nozze, mentre l’assoluzione delle donna dal reato di circonvenzione di incapace risulta inconferente, in quanto fondata sull’applicazione dell’art. 649 c.c

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27564/20, depositata il 2 dicembre. La Corte d’Appello di Catania confermava la decisione di prime cure che aveva sancito la nullità di un matrimonio contratto il 23 ottobre 2009 per incapacità naturale del marito , peraltro deceduto nelle more del procedimento e dichiarato interdetto con sentenza del 2 dicembre 2009. La Corte territoriale aveva considerato infondata l’eccezione di improponibilità dell’azione per non essere intervenuto il giudicato sull’interdizione prima della proposizione dell’azione di nullità matrimonio. Veniva ritenuta inconferente anche l’assoluzione della moglie dal reato di circonvenzione di incapace ex art. 649 c.p Quest’ultima ha proposto ricorso in Cassazione. La ricorrente si duole per la violazione dell’art. 119 c.c. non essendosi formato il giudicato sull’interdizione prima della proposizione dell’azione di nullità del matrimonio. La censura si rivela infondata. Il Collegio ricorda infatti che la formulazione testuale della norma prevede l’ ininfluenza del giudicato preventivo laddove, come nel caso di specie, venga accertata la condizione di infermità mentale che ha determinato l’interdizione già al momento del matrimonio. In merito a tale condizione, la motivazione della pronuncia impugnata si rivela adeguata avendo elencato diversi accertamenti svolti sulla capacità dell’uomo, tra cui anche la valutazione diagnostica del CTU precedente al matrimonio. In conclusione, il ricorso non trova accoglimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 8 settembre – 2 dicembre 2020, n. 27564 Presidente/Relatore Acierno Ragioni della decisione La Corte d’Appello di Catania, ha confermato la nullità del matrimonio civile contratto da B.V. e P.M. , affermata dal giudice di primo grado, adito dagli eredi Ba.Gi. e B.G. . Il predetto matrimonio era stato contratto il 23/10/2009 e B.V. era morto lite pendente il 24/12/2014. La nullità era stata dichiarata per l’accertata incapacità naturale di B.V. al momento delle nozze, peraltro interdetto con sentenza n. 5578 del 2009, confermata in appello ed in Cassazione ai sensi dell’art. 119 c.c. A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha evidenziato che la sentenza d’interdizione è stata emessa il 2/12/2009 e il matrimonio è intervenuto il 23/10/2009. Con sentenza del Tribunale penale P.M. è stata condannata per circonvenzione d’incapace sia per la celebrazione del matrimonio che per prelievi in contanti per oltre 150.000 Euro dal conto corrente del B. mentre in relazione alla cessione di tre immobili il reato è stato dichiarato prescritto. In appello è stata confermata la prescrizione in relazione alla compravendita dei tre immobili e in relazione al matrimonio ed ai prelievi di denaro la P. è stata dichiarata non punibile ex art. 649 c.p In punto di diritto è stata ritenuta del tutto infondata l’eccezione d’improponiblità dell’azione per non essere intervenuto il giudicato sull’interdizione formatosi nel 2013 dal momento che l’art. 119 c.c. esclude tale condizione quando pur se l’interdizione è stata pronunciata dopo il matrimonio l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Nella specie i riscontri probanti al riguardo sono univoci, sia sul piano degli accertamenti peritali in particolare la CTU espletata nel giudizio d’interdizione, prima delle nozze, che evidenziava lo stato di grave infermità mentale dell’interdicendo sia sul piano dell’accertamento giurisdizionale civile e penale. L’assoluzione dai reati contestati è stata determinata dall’applicazione dell’art. 649 c.p., risultando accertata la sussistenza delgi elementi soggettivi ed oggettivi di essi. Di conseguenza, manifestamente infondato il motivo di appello relativo alla condanna alle spese processuali attesa la palese soccombenza della P. e la sua malafede e colpa grave che ha indotto correttamente il giudice di primo grado ad applicare l’art. 96 c.p.c Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.M. . Hanno depositato controricorso Ba.Gi. e B.G. . Tutte le parti hanno depositato memorie difensive. Nel primo motivo si deduce la violazione dell’art. 119 c.c. per non essersi formato il giudicato sull’interdizione prima della proposizione dell’azione di nullità del matrimonio. Il motivo è manifestamente infondato attesa la chiara ed univoca formulazione testuale della norma che stabilisce l’ininfluenza del giudicato preventivo se, come nella specie, venga accertata - con giudizio insindacabile perché attinente al merito della decisione - che la condizione d’infermità mentale che ha determinato l’interdizione già esisteva al momento del matrimonio. La Corte d’Appello al riguardo ha svolto un’indagine approfondita elencando la sequenza degli accertamenti e la sostanziale corrispondenza temporale tra la sentenza d’interdizione ed il matrimonio e la preventiva valutazione diagnostica del CTU rispetto alla data del matrimonio. Gli atri due motivi relativi alla mancata compensazione delle spese processuali ed alla condanna per responsabilità aggravata sono inammissibili perché, a fronte, da un lato, di una conclamata soccombenza e di una valutazione accurata sul perdurante uso abusivo del processo da parte della ricorrente, si insiste sulle medesime valutazioni, volte ad ottenere un giudizio valutativo diverso, svolte nel giudizio di merito. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese processuali da liquidare in Euro 4000 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge per ciascuno dei controricorrenti. Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater