Impugnazione del testamento: quando può essere disconosciuto l’interesse del successibile ex lege?

La Suprema Corte afferma il principio di diritto in base al quale l’interesse del successibile ex lege ad impugnare il testamento non può essere negato a causa della considerazione solo teorica che sussistano altri successibili che lo precedano nell’ordine successorio, dovendo questi ultimi essere noti”.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25077/20, depositata il 9 novembre. La Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva negato che l’attrice avesse interesse ad impugnare il testamento olografo del de cuius , in quanto ella, pur avendo provato la sua qualità di successibile ex lege del testatore per la linea materna, non aveva però dimostrato la mancanza di successibili di grado poziore sul versante paterno. La stessa propone ricorso per cassazione, contestando la dichiarazione di inammissibilità dell’azione per carenza di interesse. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato , osservando come il motivo che ha portato il Giudice di seconde cure a negare l’interesse ad impugnare il testamento da parte della ricorrente consista nella mancanza di una prova documentale certa ed obiettiva relativa alla mancata esistenza di chiamati di grado preferenziale sulla linea paterna. A tal proposito, la Corte di Cassazione chiarisce che la qualità di erede affermata da chi si ritenga successibile ex lege implica non solo la prova circa la sussistenza del rapporto di parentela rilevante dal punto di vista successorio, ma anche la prova dell’inesistenza di chiamati di grado poziore. Tuttavia, prosegue la Corte, tale prova non solo può darsi anche per presunzioni , dalle quali può desumersi il fatto negativo, ma non è neppure necessario che si svolga in termini di certezza, poiché è sufficiente la prova della evidente probabilità di inesistenza di successibili di grado poziore . Ciò posto, gli Ermellini accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata e rinviano gli atti al Giudice competente, il quale dovrà decidere sulla base del seguente principio l’interesse del successibile ex lege a impugnare il testamento non può essere negato in forza della considerazione, teorica e astratta , che potrebbero esistere altri successibili. L’interesse del successibile potrebbe essere disconosciuto solo in presenza di un chiamato noto” che lo preceda nell’ordine successorio .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 8 ottobre – 9 novembre 2020, n. 25077 Presidente Lombardo – Relatore Tedesco Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, il quale, decidendo la causa promossa da B.G. contro il Comune di Trieste, aveva negato che la B. avesse interesse all’impugnazione del testamento olografo di P.A. , pubblicato il 13 aprile 2011 era stata dedotta l’invalidità dell’olografo per mancanza di data . In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che l’attrice B. , pur avendo dimostrato la propria qualità di successibile ex lege del testatore per la linea materna, non aveva dato la prova della mancanza di successibili di grado poziore nella linea paterna da qui il difetto di interesse, concreto e attuale, all’impugnazione del testamento olografo. Per la cassazione della sentenza la B. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Il Comune di Trieste ha resistito con controricorso. La causa, su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso, è stata fissata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte. Il Comune di Trieste ha depositato memoria. I due motivi di ricorso, entrambi proposti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si dirigono contro la statuizione di inammissibilità dell’azione per difetto di interesse. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La corte d’appello ha condiviso il ragionamento del giudice di primo grado laddove questo, pur riconoscendo la qualità di chiamata dell’attrice, in ragione del suo comprovato rapporto di parentela con il de cuius per linea materna, aveva negato l’interesse di lei a impugnare il testamento, in dipendenza della mancata prova della non esistenza in vita di altri eredi legittimi, per linea paterna, di grado poziore. Si legge nella sentenza impugnata come esattamente rilevato dal Tribunale, sebbene la B. abbia ricostruito e documentato il legame di parentela che la unisce al defunto, dimostrando altresì la senza invita di ulteriori parenti di quest’ultimo in linea materna, tale onere probatorio non risulta adeguatamente soddisfatto con riferimento agli eventuali parenti del signor P.A. dal lato paterno. E, invero, fatta salva la ricerca avviata presso il Comune di nascita del de cuius e del di lui padre, manca qualsivoglia altro tentativo da parte dell’attrice, ad esempio presso gli archivi parrocchiali del luogo di nascita degli stessi. Com’è noto, infatti, i registri parrocchiali riportano gli avvenimenti a carattere religioso che riguardano i membri della comunità parrocchiale, quali battesimi, matrimoni e funerali, sicché appare ragionevole ritenere che gli archivi parrocchiali del luogo di nascita del nonno del de cuius noto all’attrice possano fornire informazioni sull’esistenza di fratelli o sorelle del padre del de cuius sulla base delle quali avviare ulteriori ricerche ai fini dell’individuazione di eventuali cugini del medesimo. In presenza, infatti, di cugini ancora in vita del de cuius l’attrice sarebbe escluso dalla successione ab intestato a norma dell’art. 572 c.c., considerato che per i discendenti dei collaterali degli ascendenti del de cuius l’istituto della rappresentazione non opera . Risulta con chiarezza che la ragione che ha indotto la corte d’appello a negare l’interesse all’impugnazione del testamento è identificata nella mancanza di una prova documentale, oggettiva e certa, circa l’inesistenza di chiamati di grado pozione sulla linea paterna. Si può convenire che la prova della qualità di erede accampata da chi si affermi successibile ex lege ai sensi dell’art. 572 c.c. implichi non solo la prova positiva del rapporto di parentela rilevante sul piano successorio prova che giudici di merito hanno riconosciuto data dalla B. , ma anche la prova negativa della inesistenza di chiamati di grado poziore. Ma una simile prova, in disparte il rilievo che essa, riguardante un fatto negativo, può essere data anche per presunzioni dalle quali il fatto negativo sia desumibile Cass. n. 14854/2013 n. 384/2007 n. 5427/2002 , non deve svolgersi in termini di certezza, essendo sufficiente la prova della evidente probabilità di inesistenza di successibili di grado poziore. In aggiunta a tale rilievo, già sufficiente a rendere palese l’errore commesso dalla corte di merito, occorre considerare che, nella specie, la domanda di riconoscimento della qualità di erede rifletteva un’azione di annullabilità del testamento per mancanza di data, che si atteggiava a presupposto di quel riconoscimento. Ora l’azione di impugnativa del testamento, sia di nullità sia di annullabilità, diversamente dall’azione di petizione ereditaria, non compete solo all’erede, ma a chiunque vi abbia interesse Cass. n. 16/1985 . In questo senso è significativo il principio di Cass. 12291/1998, che ha negato l’esperibilità dell’azione di annullamento del testamento da parte dei cugini della testatrice, esclusi dall’ordine della successione legittima della stessa a causa dell’esistenza in vita della di lei sorella , sorella che, però, era identificata nominativamente in quella vicenda. Si può quindi affermare il principio che l’interesse del successibile ex lege a impugnare il testamento non può essere negato in forza della considerazione, teorica e astratta, che potrebbero esistere altri successibili. L’interesse del successibile potrebbe essere disconosciuto solo in presenza di un chiamato noto che lo preceda nell’ordine successorio. La causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che si atterrà ai principi di cui sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.