Ammissione al gratuito patrocinio nelle cause di separazione consensuale: è possibile il cumulo dei redditi?

Con sentenza n. 20545/20, depositata il 29 settembre, la Corte di Cassazione risolve la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale.

Il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dalla moglie avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale. In particolare, il Tribunale affermava che i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali è escluso il cumulo dei redditi ex art. 76, comma 4, d.P.R. n. 115/2002. Avverso tale decisione la moglie propone ricorso in Cassazione. Al ricorso resistono il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate. Il ricorso sottoposto alla Suprema Corte pone la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale . Nell’esaminarlo, la Corte parte dal dato normativo di cui all’ art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2020 , il quale prevede che, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante . Tuttavia, al comma 4 dello stesso articolo è previsto che bisogna considerare il solo reddito dell’istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi . Pertanto, secondo la Cassazione occorre stabilire se il giudizio di separazione di cui all’art. 711 c.p.c., che non ha ad oggetto diritti della personalità, rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi . Ebbene, nel definire la questione sottoposta alla sua attenzione, il Collegio di legittimità ribadisce la generale esistenza di un conflitto di interessi tra i coniugi in caso di separazione giudiziale e che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente, non comporta l’assenza di interessi configgenti . Inoltre, gli esiti dell’iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell’accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli, come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi . Per tali ragioni, la Corte conclude per l’accoglimento del ricorso, cassando con rinvio al Tribunale l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 novembre 2019 – 29 settembre 2020, n. 20545 Presidente Manna – Relatore Marcheis Fatti di causa 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., D.M.F. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Treviso aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale r.g.n. 8243/2016. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza resa il 13 ottobre 2017, rigettava l’opposizione, affermando che i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali è escluso il cumulo dei redditi D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 76, comma 4. 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione D.M.F. . Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso. Questa Corte, con ordinanza n. 11341/2019, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Considerato in diritto che 1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi a il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , per non avere il Tribunale ritenuto che il carattere personale della causa di separazione consensuale imponesse di considerare, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i soli redditi della ricorrente b con il secondo motivo, che denuncia nuovamente violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto che il conflitto di interessi tra le parti in causa imponesse di considerare unicamente i suoi redditi ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Entrambi i motivi sono fondati. Il ricorso pone la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 al comma 2 dispone che, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi . Occorre pertanto stabilire se il giudizio di separazione di cui all’art. 711 c.p.c., - che non ha ad oggetto diritti della personalità - rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi. Questa Corte, che si era già pronunciata sulla questione affermando l’esistenza del conflitto di interessi tra i coniugi in un caso di separazione giudiziale Cass. 30068/2017 , ha di recente esteso la soluzione al procedimento di separazione su base concordata Cass. 20385/2019 . È stato infatti ritenuto che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente art. 711 c.p.c., comma 2 , non comporta l’assenza di interessi configgenti. D’altro canto, gli esiti dell’iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell’accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli cfr. l’art. 158 c.c., comma 2 , come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi. 2. Il ricorso va pertanto accolto il provvedimento deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Treviso che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.