Madre e nonna ignorano per sei anni il bimbo: confermata l’adottabilità

Respinta la pretesa avanzata dalla madre e dalla nonna, cioè riabbracciare il minore. Inutile il richiamo alla capacità genitoriale della figura materna. Ciò che conta è che madre e nonna hanno consapevolmente ignorato il minore per anni.

Confermata l’ adottabilità del minorenne se la madre e la nonna lo hanno consapevolmente ignorato per ben sei anni. Inutile, e tardivo, il ripensamento di entrambe, che avrebbero dovuto muoversi per tempo. Ora per i Giudici è fondamentale il benessere del bambino che vive serenamente in una casa famiglia”. Cassazione, sentenza n. 19825/20, sezione I Civile, depositata oggi . Riflettori puntati su madre e nonna e sulla loro opposizione alla pronuncia di adottabilità del bambino. Su questo punto i Giudici di merito ritengono priva di fondamento la pretesa avanzata da entrambe, cioè poter riabbracciare il minore. Decisiva la constatazione dello stato di abbandono del bambino che, osservano i Giudici dell’appello, è stato lasciato dalla madre e dai propri familiari in tenerissima età, dapprima, con il padre, pur descritto come maltrattante e violento, mai attivandosi per segnalare la condizione di grave degrado in cui lo stesso minore si trovava, e, successivamente, alle istituzioni di pubblica assistenza, non attivandosi per cercarlo e riaverlo, pur avendo risorse e strumenti personali familiari ed economici che avrebbero potuto assicurare facilmente esiti positivi di una ricerca . Inutile si rivela infine il ricorso proposto da madre e nonna in Cassazione . Innanzitutto, i Giudici tengono a precisare che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro manifestata da parenti entro il quarto grado quando, come in questo caso, non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità . A questo proposito, viene evidenziato che nella vicenda in esame si è appurato che la nonna e la madre non intrattengono rapporti con il minore da lungo tempo e che non hanno mai svolto ricerche per cercarlo, pur potendo farlo, essendo inserite da moltissimi anni nella realtà sociale italiana, ed avendo a disposizione un’ambasciata molto efficiente . Per quanto concerne poi la presunta capacità genitoriale della figura materna , sostenuta dalle due donne, e la sua connessa volontà di recuperare il rapporto con il figlio , i giudici ribattono evidenziando un dato inequivocabile, e cioè che la madre e la nonna sono state totalmente assenti per sei anni dalla vita del minore . In premessa, comunque, dalla Cassazione ribadiscono che il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità , perfino quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica . In questo caso, però, si è invece accertato che la madre e la nonna non solo sono state totalmente assenti per sei anni dalla vita del minore , come già detto, ma non ne hanno mai chiesto notizie e non si sono attivate per cercarlo . In sostanza, esse non hanno mai provato a instaurare una effettiva relazione affettiva col bambino. E questo dato di fatto rende superfluo, concludono i giudici della Cassazione, un accertamento peritale sulla concreta capacità genitoriale della madre, incompatibile con le esigenze del minore – attualmente sereno nella ‘casa famiglia’ – di essere accudito ed allevato in una famiglia .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 gennaio – 22 settembre 2020, n. 19825 Presidente Valitutti – Relatore Fidanzia Fatti di causa Con sentenza depositata il 21 dicembre 2017 la Corte d'Appello di Roma - sezione Minorenni - rigettando gli appelli proposti da Du. Eu. e Du. Ca. Be., rispettivamente madre e nonna del minore Ro. Go., nato il omissis , ha confermato la sentenza, emessa in data 9 giugno 2017, con cui il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minore medesimo. Ha evidenziato la sentenza impugnata lo stato di abbandono del minore Ro., il quale è stato lasciato dalla madre e dai propri familiari in tenerissima età, dapprima, con il padre, pur descritto come maltrattante e violento, mai attivandosi per segnalare la condizione di grave degrado in cui lo stesso minore si trovava, e, successivamente, alle istituzioni di pubblica assistenza, non attivandosi per cercarlo e riaverlo, pur avendo risorse e strumenti personali familiari ed economici che avrebbero potuto assicurare facilmente esiti positivi di una ricerca. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso Du. Eu. e Du. Ca. Be La curatrice speciale del minore non ha svolto difese. ragioni della decisione 1. Con il primo motivo Du. Eu. e Du. Ca. Be. hanno dedotto la violazione dell'art. 360 comma 1. n. 3 in relazione all'art. 10 L. n. 184/1983 nonché dell'art. 360 comma 1. n. 4 cod. proc. civ. e la nullità del giudizio in relazione alla non utilizzabilità degli atti del procedimento de potestate. Lamentano le ricorrenti che il giudizio per la dichiarazione dello stato di adottabilità era stato preceduto da un giudizio de potestate -concluso con la revoca in capo ai genitori della responsabilità sul figlio minore - del quale la madre non era mai stata informata, per un disguido all'anagrafe del Comune di Roma. Evidenziano le ricorrenti che pur avendo il Tribunale per i Minorenni affermato di voler prescindere dalle risultanze di quel procedimento, in realtà, nella parte motiva della sentenza vi erano stati molti richiami impliciti ed espliciti a quanto emerso in quel procedimento di volontaria giurisdizione. Infine, avendo la Corte d'Appello attribuito un rilievo determinante al lungo lasso di tempo trascorso tra l'interruzione dei rapporti tra il minore e sua madre ed il ritrovamento di quest'ultima, i vizi di notifica degli atti del procedimento de potestate avevano determinato il prolungarsi di questo periodo. 2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità artt. 366, n. 6 e 369, n. 4 cod. proc. civ . La Corte d'appello ha affermato che il Tribunale - nel giudizio di primo grado per la dichiarazione di adottabilità del minore - non ha utilizzato gli atti del precedente giudizio avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Le ricorrenti assumono che, invece, nella motivazione della sentenza di primo grado, i richiami al precedente giudizio sarebbero stati molti, e che addirittura l'intera motivazione della sentenza di primo grado sarebbe stata condizionata dal precedente giudizio, ma tale motivazione della decisione di primo grado non è stata riportata neppure nei passi che sarebbero stati condizionati dalla precedente decisione. Anzi, ben al contrario, a p. 7 del ricorso, viene prodotta la decisione sul punto del Tribunale che espressamente afferma di avere tenuto conto, a supporto della decisione, dei soli argomenti desunti dalle due udienze del precedente giudizio quello sulla decadenza dalla genitorialità alle quali le due donne avevano personalmente partecipato. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1. nn. 3 e 5 in relazione all'art. 10 L. 184/1983 per omesso avvertimento alla nonna materna dell'apertura dell'avvio del procedimento. Lamentano le ricorrenti che se è pur vero che la madre era irreperibile, il Tribunale aveva comunque omesso di avvertire la nonna materna -quale parente entro il quarto grado con cui la minore aveva avuto un rapporto significativo a norma dell'art. 10 L. 194/1983 - la quale era stata immediatamente rintracciata nelle informative del Tribunale ed avrebbe potuto avvertire tempestivamente la madre della bambina. 4. Il motivo è inammissibile. Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità Cass. 9021/2018 . Le ricorrenti assumono che la nonna avrebbe dichiarato, all'udienza del 2 marzo 2017, di avere intrattenuto rapporti significativi con il minore. E tuttavia, la Corte d'appello ha -con ampia ed adeguata motivazione - accertato, in fatto, che la nonna e la madre non intrattengono rapporti con il minore, quanto meno dall'agosto 2014, e che non hanno mai svolto ricerche per cercarlo, pur potendo farlo, essendo inserite da moltissimi anni nella realtà sociale italiana, ed avendo a disposizione un'ambasciata molto efficiente. Nel ricorso, per contro, le suddette dichiarazioni non sono esposte neppure in sintesi, con evidente difetto di specificità, non risultando la ratio decidendi suesposta inficiata dalla censura. Non vi è dubbio, peraltro, che le ricorrenti, nel contestare la valutazione del provvedimento impugnato in ordine alla significatività del rapporto nonna-nipote, non abbiano fatto altro che formulare censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dalla Corte d'Appello e ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda processuale, come tali non consentite in sede di legittimità. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1. n. 3 in relazione all'art. 15 L. 184/1983. Lamentano le ricorrenti che non è stata svolta alcuna indagine sulle dichiarazioni rese dalla madre e dalla nonna e sulla capacità genitoriale della madre, essendo stata ritenuta in modo ingiustificato non credibile la volontà di quest'ultima di recuperare il rapporto con il figlio. Non sono state quindi valorizzate tutte le circostanze verificatisi in corso di causa e tali da incidere sulla irreversibilità della situazione di abbandono. 6. Il motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità perfino quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica Cass. 16537/2018 Cass. 17603/2019 . Nella specie, la Corte territoriale ha, per converso, accertato - con ampia indagine in fatto, trasfusa nella motivazione - che la madre e la nonna sono state totalmente assenti per sei anni dalla vita del minore, di non averne mai chiesto notizie e di non essersi attivate per cercarlo, in sostanza di non avere mai instaurato una effettiva relazione affettiva con il medesimo, pervenendo alla motivata conclusione della superfluità di un accertamento peritale sulla concreta capacità genitoriale della madre, incompatibile con le esigenze del minore -attualmente sereno nella casa famiglia - di essere accudito ed allevato in una famiglia. Tale motivato accertamento in fatto non è stato neppure impugnato sub specie del vizio di motivazione, nei limiti di cui al novellato art. 360, n. 5, ma solo sub specie del vizio di violazione di legge, nella specie insussistente. Il rigetto del ricorso non comparta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, non essendosi la tutrice del minore costituita in giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1 comma 1. lett. a del d.p.c.m. 8 marzo 2020 .