Eredità e donazioni con riserva di usufrutto: come effettuare la valutazione in caso di usufrutto congiuntivo

Quando la donazione di un immobile è gravata dalla riserva di usufrutto in favore del donante e del coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, se quest’ultimo sopravvive al donante, l’obbligo di conferimento del donatario è relativo al valore della nuda proprietà al momento dell'apertura della successione.

In un giudizio in materia di eredità, il Giudice di prime cure aveva disposto la divisione dei beni relitti tra i vari eredi, tenuto conto della collazione per imputazione di quanto i coeredi ricorrenti avevano ricevuto per donazione dal genitore. Inoltre, il medesimo Giudice aveva condannato alcuni di essi a corrispondere nei confronti degli altri coeredi la quota parte degli utili dell'azienda agricola compresa nell'eredità, in quanto oggetto di gestione esclusiva . Impugnata la relativa pronuncia, la Corte di Appello decideva, oltre al resto a di non condividere la valutazione del primo Tribunale circa i criteri da seguire ai fini della collazione per imputazione dei beni donati con riserva di usufrutto, che dovevano considerarsi per il valore della piena proprietà all'apertura della successione b che i coeredi, all'epoca ricorrenti, i quali avevano gestito in via esclusiva l'azienda compresa nell'asse, erano tenuti a corrispondere ai coeredi esclusi dalla stessa gestione gli utili e non i frutti civili c di negare ai coeredi il diritto al rimborso di spese sostenute per asseriti miglioramenti, non essendovi prova della realizzazione di opere idonee ad incrementare il valore dei beni d di negare che gli stessi coeredi avessero diritto a un compenso per la gestione, ritenendo superata la presunzione di onerosità del mandato. Così deciso dalla Corte territoriale con sentenza definitiva, la stessa, assieme ad altre due precedenti non definitive, veniva impugna con ricorso affidato a circa sette diversi motivi. Quello certamente degno di nota, perché accolto e per quanto qui interessa, denunciava la seguente violazione di legge. I ricorrenti lamentavano che, preso atto che ai fini della collazione per imputazione, le donazioni con riserva di usufrutto si stimano per il valore della piena proprietà al tempo della morte del donante solo in presenza di riserva in favore del donante stesso, nel caso di specie, il detto principio non poteva essere applicato, dato che le donazioni erano state fatte con riserva di usufrutto in favore del donante e del coniuge vita natural durante con reciproco diritto di accrescimento e provato che il coniuge era sopravvissuto per circa 10 anni dopo la morte del donante. Effetti dell’usufrutto congiuntivo e di quello in favore del solo donante. Il suddetto motivo viene ritenuto fondato dalla Suprema Corte, la quale, difatti, ha contestato alla Corte di Appello di avere erroneamente assunto come regola assoluta il principio di giurisprudenza secondo cui, in caso di beni donati con riserva di usufrutto, la collazione per imputazione va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della colazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante è effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. La Suprema Corte spiega che, agendo così pedissequamente, la Corte territoriale non si è avveduta che il principio de quo si riferisce alla ipotesi di usufrutto in favore del solo donante e non anche, come nel caso di specie, in ipotesi di usufrutto in favore del donante e della sua consorte. Gli Ermellini, in argomento, rammentano che unicamente l’usufrutto in favore solo del donante si estingue all'apertura della successione, mentre nel caso in esame si trattava di usufrutto congiuntivo in favore del donante e del coniuge, che, tra l’altro, era sopravvissuta al donante. E, infatti, l’usufrutto congiuntivo, ossia l'usufrutto che è attribuito congiuntamente a due o più persone con reciproco diritto di accrescimento dell’uno alla morte dell'altro, si estingue solo con la morte dell'ultimo usufruttuario più longevo. Con la conseguenza che, finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originali, l'usufrutto congiuntivo impedisce la consolidazione con la nuda proprietà. Alla luce di tutto quanto rappresentato, appare evidente - secondo gli Ermellini - che il principio di giurisprudenza inizialmente richiamato è stato applicato dalla Corte di merito in modo non conforme alla sua ratio, secondo cui, cioè, ai fini della collazione per imputazione, poiché il conferimento deve avvenire secondo il valore del bene donato all'apertura della successione, si deve considerare la condizione giuridica del bene in quel momento. Con l’effetto che, in ipotesi di donazione di immobile con riserva di usufrutto congiuntivo, se alla morte del donante sia ancora in vita uno degli altri usufruttuari, il bene è soggetto a collazione per imputazione per il valore della nuda proprietà. Nel cassare, così, la sentenza in relazione al suesposto motivo, la Suprema Corte indica al Giudice di rinvio di attenersi al seguente principio qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, cosiddetto usufrutto congiuntivo , se il coniuge sia morto prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà mentre se il coniuge sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento dell'apertura della successione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 febbraio – 2 settembre 2020, n. 18211 Presidente D’Ascola – Relatore Tedesco Fatti di causa Per quanto interessa in questa sede, la Corte d'appello di Potenza, nella causa di divisione fra i fratelli P., relativa all'eredità del comune genitore P.N., ha pronunciato una prima sentenza non definitiva n. 103 del 2015 , con la quale ha rigettato la gran parte delle censure mosse da P.M., P.A. e P.V.M. contro la sentenza del Tribunale di Matera. Con tale sentenza il primo giudice aveva disposto la divisione dei beni relitti, tenuto conto della collazione per imputazione di quanto i coeredi attuali ricorrenti avevano ricevuto per donazione dal genitore. Il medesimo giudice aveva inoltre condannato P.M., P.A. e P.V.M. a corrispondere ai coeredi P.R., Po.Ad. e P.M.R. la quota parte degli utili dell'azienda agricola compresa nell'eredità, in quanto oggetto di gestione esclusiva. In particolare, la corte d'appello a ha condiviso la valutazione del primo tribunale circa i criteri da seguire ai fini della collazione per imputazione dei beni donati con riserva di usufrutto, che debbono considerarsi per il valore della piena proprietà all'apertura della successione b ha stabilito che i coeredi, attuali ricorrenti, i quali avevano gestito in via esclusiva l'azienda compresa nell'asse, erano tenuti a corrispondere ai coeredi esclusi dalla stessa gestione gli utili e non i frutti civili c ha negato ai coeredi P.M., P.A. e P.V.M. il diritto al rimborso di spese sostenute per miglioramenti, non essendovi prova della realizzazione di opere idonee ad incrementare il valore dei beni d ha negato che gli stessi coeredi avessero diritto a un compenso per la gestione, ritenendo superata la presunzione di onerosità del mandato e ha risolto altre questioni riguardanti la valutazione dei beni e la composizione della massa f ha accolto invece il motivo d'appello riguardante la pretesa degli appellanti al rimborso delle spese di cui alla scrittura del 9 febbraio 2012. Con una seconda sentenza non definitiva n. 29 del 2017 , la corte d'appello ha determinato il saggio degli interessi sul credito di rimborso degli appellanti, disponendo la prosecuzione della causa per la liquidazione e per inserire nella massa una particella in un primo tempo esclusa. Con sentenza definitiva n. 653/2017 , infine, la corte d'appello ha statuito sul credito di P.M., P.A. e P.V.M. e ha apportato al progetto le variazioni conseguenti all'inserimento della nuova particella, confermando la decisione del primo giudice nella parte in cui prevedeva l'attribuzione diretta di alcune quote e il sorteggio di altre. Per la cassazione delle sentenze P.M., P.A. e P.V.M. hanno proposto ricorso, affidato a sette motivi. P.M.R., P.R. e Po.Ad. sono rimasti intimati. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. In via preliminare si chiarisce che i motivi di ricorso si riferiscono alla prima sentenza non definitiva della Corte d'appello n. 103 del 2015. Parallelamente i richiami operati nel seguito della presente decisione sono da riferire a tale sentenza. 2. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 737,981,1014 c.c. e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 20 e 23. Ai fini della collazione per imputazione, le donazioni con riserva di usufrutto si stimano per il valore della piena proprietà al tempo della morte del donante solo in presenza di riserva in favore del donante. Nella specie le donazioni erano state fatte con riserva di usufrutto in favore del donante e del coniuge vita loro natural durante con reciproco diritto di accrescimento. Il coniuge era sopravvissuto al donante, essendo deceduto il 15 giugno 1990 la successione del donante si è aperta il 23 aprile 1980 . Il motivo è fondato. Una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ab origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico Cass. n. 25646/2018 n. 5659/2015 n. 9177/2018 . E' stato anche chiarito che nella collazione - per imputazione - di un bene immobile devono essere imputati, insieme col valore di stima del bene al momento dell'apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dal cennato momento anzichè le rendite dello immobile nel corrispondente periodo Cass. n. 2453/1976 . In quanto ai beni donati con riserva di usufrutto, la collazione per imputazione va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perchè solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perchè l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 c.c. è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso Cass. n. 25473/2010 n. 20387/2009 . La corte d'appello assume tale principio di giurisprudenza, incontrovertibilmente esatto, come regola assoluta. Non si avvede che il principio si riferisce all'ipotesi di usufrutto in favore del solo donante. Solo questo, infatti, si estingue all'apertura della successione, mentre nel caso in esame si trattava di usufrutto congiuntivo in favore del donante e del coniuge, che era sopravvissuto al donante. L'usufrutto congiuntivo, ossia l'usufrutto attribuito congiuntamente a due o più persone con reciproco diritto di accrescimento dell'uno alla morte dell'altro, si estingue con la morte dell'ultimo usufruttuario più longevo. Finchè rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, l'usufrutto congiuntivo impedisce la consolidazione con la nuda proprietà Cass. n. 24108/2011 . Il principio di giurisprudenza richiamato dalla corte di merito va perciò applicato in conformità alla sua ratio ai fini della collazione per imputazione, poichè il conferimento deve avvenire secondo il valore del bene donato all'apertura della successione art. 746 c.c. , si deve considerare la condizione giuridica del bene in quel momento. In ipotesi di donazione di immobile con riserva di usufrutto congiuntivo, se alla morte del donante sia ancora in vita uno degli altri usufruttuari, il bene è soggetto a collazione per imputazione per il valore della nuda proprietà. La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione a tale motivo e il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sè e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento c.d. usufrutto congiuntivo , se il coniuge sia morto prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento dell'apertura della successione . 3. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 820 c.c. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 . Il motivo propone le seguenti censure a al fine di determinare le rendite dell'azienda la corte d'appello ha usato il sistema di capitalizzazione del reddito, che è utilizzabile per stabilire il valore del capitale, mentre è inidoneo a determinare il reddito realmente percepito. A tal fine, infatti, occorre considerare tutti i fattori rilevanti occorsi durante il periodo di riferimento b comunque sia non si dovevano riconoscere in favore dei coeredi le rendite dell'azienda, ma i frutti civili, in conformità alla domanda della controparte. Il profilo di censura sub b è fondato. La corte d'appello ha negato la gestione unitaria dell'azienda da parte di coeredi, il che, secondo la sentenza impugnata, rendeva non configurabile la tesi, sostenuta in appello dagli attuali ricorrenti, della esistenza di una impresa familiare o di una società tra tutti gli eredi nello stesso tempo essa ha riconosciuto che ai coeredi esclusi dalla gestione spettava una quota degli utili di impresa e non i frutti sarebbe penalizzante per le sorelle P. l'attribuzione non di parte del reddito, detratti gli oneri, bensì di una porzione del canone di affitto astrattamente ricavabile dall'azienda . E' noto che, nel caso di comunione d'azienda, l'elemento discriminante fra comunione a scopo di godimento e società è costituito dallo scopo lucrativo Cass. n. 3028/2009 L'azienda ereditaria deve ritenersi oggetto di comunione se vi sia la finalità del solo godimento in comune secondo la sua consistenza al momento dell'apertura della successione. Tuttavia, se viene esercitata per finalità speculative con nuovi conferimenti in vista di ulteriori utili, sulla base dell'incremento degli elementi aziendali, può verificarsi che o l'impresa è esercitata da tutti i coeredi, e in tal caso l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società sia pure irregolare o di fatto ovvero l'impresa viene esercitata da uno o più eredi, e in tal caso la comunione incidentale è limitata all'azienda così come relitta dal de cuius, con gli elementi esistenti all'apertura della successione, mentre l'impresa esercitata dal singolo o da parte dei coeredi è riferibile soltanto ad esso o ad essi con gli utili e le perdite relativi Cass. n. 10188/2019 n. 1366/1975 . La sentenza impugnata non è in linea con tale principio. Dalla considerazione che l'azienda era stata gestita solo dal alcuni dei coeredi discendeva che, al fine di determinare ciò che spettava agli altri, occorreva fare riferimento non al reddito di impresa, ma ai frutti civili, in conformità al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui il condividente di un bene immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione frutti che, identificantesi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile Cass. n. 7716/1990 n. 20934/2013 17876/2919 . 4. L'accoglimento di tale profilo di censura comporta l'assorbimento del profilo di censura del secondo motivo e del terzo motivo, con il quale di denuncia il medesimo contenuto della sentenza per motivazione apparente. 5. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che gli attuali ricorrenti non avessero provato di avere apportato miglioramenti all'azienda comune. Si sostiene che l'assunto è contraddetto dai documenti versati in atti che provano la realizzazione di magazzini, ovili, strutture, oliveti e altre opere fisse . Il motivo è infondato. La censura investe la ricostruzione in fatto, che non è censurabile in cassazione in quanto tale, ma solo attraverso la denuncia dell'omesso esame di uno o più fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Cass. S.U., n. 8053/2014 . Costituisce fatto decisivo quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa Cass. n. 18368/2013 . In palese difformità da tale schema di censura, i ricorrenti richiamano senza illustrarne nel dettaglio il contenuto documenti inseriti nel fascicolo di parte di primo grado, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e risultanze CTP D.C. . Essi sostengono che dal complesso di tali elementi si evinceva che le opere erano state realizzate. In questo modo, però, i ricorrenti non denunciano una omissione nel senso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma propongono una diversa valutazione degli elementi acquisiti nel corso della istruzione ciò in cassazione non è consentito. Già nel vigore del testo previgente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, si chiariva che il disposto della norma non non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass. n. 9234/2006 . 6. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1709,1720 e 230 bis c.c La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d'appello ha negato il diritto al compenso a favore dei coeredi che avevano gestito l'azienda agricola compresa nell'asse. Il motivo è infondato. La presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall'art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti Cass. n. 17384/2018 n. 14682/2014 . Nel caso di specie, la corte di merito ha ritenuto superata la presunzione nel quadro di una ricostruzione dei fatti che vedeva la gestione esercitata da alcuni dei coeredi con esclusione degli altri. Secondo i ricorrenti la corretta valutazione degli elementi di causa avrebbe dovuto indurre la corte di merito a disconoscere l'assunto delle coeredi in ordine alla loro esclusione dalla gestione dell'azienda. Il motivo, pertanto, sotto la veste della violazione di legge, si esaurisce, al pari del motivo precedente, nella inammissibile esternazione di un dissenso rispetto alla decisione assunta con la sentenza impugnata supra . 7. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 241 c.p.c. e dell'art. 61 c.p.c., perchè la corte d'appello non ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica, proponendo inoltre questioni riguardanti la stima. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che comporta il rifacimento del progetto divisionale. 8. Il settimo motivo denuncia violazione dell'art. 233 c.p.c E' oggetto di censura la mancata ammissione di giuramento estimatorio sul valore dei gioielli che gli attuali ricorrenti assumevano compresi nell'asse ereditario. Il motivo è inammissibile. La valutazione in ordine all'ammissibilità e rilevanza del giuramento suppletorio ed estimatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non può essere invocata in sede di legittimità Cass. n. 16157/2004 n. 9542/2010 . E' poi palese il difetto di specificità della censura non è indicato quando e come fu richiesto il giuramento, nè è riportato il contenuto della formula del giuramento stesso, impedendo quindi alla Corte di legittimità di vagliare la decisività del mezzo sulla base del solo ricorso, senza dover attingere a elementi estranei ad esso Cass. n. 4365/2015 n. 6078/2002 . Si deve ancora aggiungere che ogni questione su tale aspetto è superata dal fatto che la corte ha ritenuto che i gioielli non facessero parte dei beni da dividere pag. 15 della sentenza . Tale statuizione non ha costituito oggetto di censura. 9. In conclusione sono accolti il primo e, nei limiti cui sopra, il secondo motivo sono assorbiti il terzo e il sesto motivo sono rigettati gli altri. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Potenza, che si atterrà ai principi di cui sopra e liquiderà le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo e, nei limiti di cui in motivazione, il secondo dichiara assorbiti il terzo e il sesto motivo rigetta i restanti motivi cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese.