Affidamento ai servizi sociali e collocamento presso il padre: fondamentale la volontà delle figlie

Nell’affrontare il complicato di caso di due genitori ritenuti inadeguati a prendersi cura delle figlie, il Tribunale di Cosenza ha disposto il loro affidamento ai servizi sociali del Comune di residenza e, a fronte della reiterata volontà manifestata dalle minori, considerata l'età e il rapporto tra le stesse e i genitori, ha deciso di rispettare la loro volontà di preferire il collocamento presso il padre.

Così il Tribunale di Cosenza con decreto n. 5786/20 depositata il 4 agosto. La vicenda in esame trae origine dal giudizio volto ad ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, durante il quale il Presidente del Tribunale, a seguito della comparizione personale delle parti, disponeva il collocamento temporaneo della prole presso la madre . A seguito però della sofferenza manifestata dalle figlie e del disagio derivato dai comportamenti ostruzionistici messi in atto dalla stessa per impedire al padre di sentirle e vederle, il padre chiedeva, pur nella permanenza dell’affido condiviso delle minori, che venissero collocate presso di sé. Riuniti i giudizi, il Giudice rileva che nonostante le capacità genitoriali di entrambi i genitori siano state valutate dal c.t.u. come gravemente inficiate ”, le minori non sono state esposte ad un grave pregiudizio. Tuttavia, dai chiarimenti resi dal consulente si evince comunque l’ inadeguatezza di entrambi i genitori a garantire alle minori il normale sviluppo psico-fisico e l'inutilizzabilità di parenti come risorsa e, pertanto, il Giudice ritiene maggiormente rispondente all'interesse delle minori l'affidamento delle stesse ai servizi sociali del Comune. Il c.t.u. ha più precisamente definito la situazione familiare significativamente compromessa e ritenuto che la perdurante conflittualità dei genitori impedisca di prevedere la possibilità che gli stessi possano adottare scelte condivise circa le questioni sanitarie, educative, scolastiche, tanto da convincere il Giudice del fatto che sia necessario limitare la loro responsabilità genitoriale prevedendo un affidamento ai servizi sociali del Comune di residenza , che si attiveranno perché gli incontri tra le minori ed il genitore non collocatario avvengano regolarmente secondo lo schema attuale. Per quanto concerne il collocamento delle minori , il Giudice ha ritenuto di dover accogliere le conclusioni cui è giunto il c.t.u. e, dunque, ha disposto che siano collocate prevalentemente presso il padre , in considerazione della reiterata volontà manifestata dalle minori di volersi allontanare dalla madre, figura con la quale sussiste un rapporto altamente conflittuale, che provocherebbe il configurarsi di una situazione potenzialmente dannosa. Il consulente ha tuttavia precisato che una tale soluzione non appare comunque quella ideale per la crescita e lo sviluppo emotivo delle minori, ma solo la soluzione meno peggio .

Tribunale di Cosenza, sez. II Civile, decreto 16 luglio – 4 agosto 2020, numero 5786 Giudice De Marco Con ricorso del 29.7.2019, recante r.g.numero 5359-1/2018, omissis , premesso che era stato introdotto il giudizio per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, che, a seguito della comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, questi ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, relativi all'affidamento e collocamento della prole, reclamati dinanzi alla Corte d'Appello e dalla stessa confermati, che le minori avevano manifestato sofferenza e disagio per le nuove condizioni, denunciando, altresì, comportamenti ostruzionistici di , la quale ha impedito alle figlie di sentire e vedere il padre, le ha condotte in una città diversa senza coinvolgere il padre, deducendo un rifiuto delle minori a rientrare in casa con la madre ed un desiderio di vivere con il padre, ha chiesto, pur nella permanenza dell'affido condiviso delle minori, di stabilire il collocamento delle minori presso di se, con assegnazione della casa coniugale, ponendo a carico di omissis un contributo al mantenimento delle minori pari ad Euro 500,00 mensili, istando, in via subordinata, per il ripristino del regime alternato, precedentemente in atto rilevato che, con ricorso del 19.7.2019, recante r.g.numero 5359-2/2018, premesso che con l'ordinanza presidenziale del 29.4.2019 è stato disposto l'affidamento congiunto delle minori con collocamento presso la madre, che omissis non rispettava il regime stabilito, sottraendo le minori alla madre, ha chiesto pronunciarsi la decadenza dalla potestà genitoriale di omissis , adottare i provvedimenti necessari, disporre l'intervento dei servizi sociali, condannare la controparte al risarcimento dei danni, disporre l'affido esclusivo delle figlie alla madre, condannare il convenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Entrambe le parti si sono costituite nei rispettivi giudizi, che sono stati riuniti con provvedimento del 21.9.2019. Preliminarmente, deve disattendersi l'istanza di rinnovo dell'accertamento tecnico formulata nell'interesse di omissis , risultando agli atti sufficienti elementi di valutazione della personalità dei genitori, delle condizioni psicologiche delle ragazze, sui quali fondare la decisione in relazione ai motivi in contestazione. Ancora in via preliminare, va rigettata la domanda relativa alla declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale di omissis in considerazione del fatto che la condotta descritta da omissis non integra i presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale che costituisce un provvedimento predisposto dal legislatore non a scopo sanzionatorio ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore Cass. civ. Sez. VI 1, Ord., ud. 30/01/2018 18-06-2018, numero 15949 . Infatti, l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio, il fondamento della disposizione è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui coloro i quali siano chiamati alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascurino siffatti doveri cagionando al minore un grave pregiudizio e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia e che, in particolare, l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunciare la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli il fondamento della norma da ultimo menzionata è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui coloro i quali siano chiamati alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascurino siffatti doveri cagionando al minore un grave pregiudizio e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia. Orbene, nel caso di specie, appare evidente che, nonostante le capacità genitoriali del sig. omissis , come quelle della signora omissis siano state valutate dal nominato consulente come gravemente inficiate , ciò non ha comportato l'esposizione delle minori ad un grave pregiudizio, anche in considerazione del fatto che omissis e sono apparse ben curate e sostanzialmente serene, sebbene profondamente turbate, soprattutto omissis dall'esperienza che stanno vivendo, tenuto conto, oltretutto, del rilievo che assume l'inosservanza del provvedimento presidenziale, a fronte della reiterata volontà espressa dalle minori e della loro età. Quanto all'affidamento delle minori, deve ribadirsi la su descritta inadeguatezza di entrambi i genitori a garantire alle minori il normale sviluppo psico-fisico e l'inutilizzabilità di parenti come risorsa ciò in ragione della persistente, tuttora attuale e difficilmente recuperabile, seria situazione di entrambi i genitori che non consente agli stessi di proporsi come adeguate figure di riferimento genitoriale. Infatti, all'esito della c.t.u., dei chiarimenti resi dal consulente su richiesta del Giudice e della visione dei filmati relativi alle operazioni peritali, è emerso che il Sig. omissis si mostra agli occhi delle figlie come una figura genitoriale esageratamente dominante, in grado di contravvenire alle disposizioni del Tribunale. Egli lascia molto spazio alle figlie, soprattutto ad omissis alimentando il loro senso di onnipotenza cfr. pag. 37 della relazione di perizia , mentre la madre è percepita come figura genitoriale debole e ambigua. Ella da tempo ha assunto un atteggiamento vittimistico e passivo attraverso il quale tende a smarcarsi da ogni responsabilità le colpe sono solo dell'ex marito. Agli occhi delle figlie, la Sig.ra omissis si percepisce una vittima, mentre le uniche vittime sono omissis . Questi aspetti non fanno altro che indebolire il rapporto tra figlie e madre con quest'ultima che entra in sfida soprattutto con rimproverandola, colpevolizzandola, sminuendo implicitamente il suo disagio e dandole della bugiarda cfr. pag. 37 della relazione di perizia . Inoltre, dalla visione dei filmati di cui sopra, in particolare quello denominato colloqui familiari , si coglie l'impossibilità, per le parti, di mantenere la lucidità in ordine alle questioni relative al loro rapporto, il che influenzerebbe inevitabilmente la gestione delle minori, tenuto conto che, nel contesto degli incontri con lo psicologo consulente del Giudice, consapevoli di essere ripresi dalle telecamere, entrambe le parti, pur in presenza delle figlie, si sono abbandonate a reciproche accuse, parlando di festini sessuali o di andare a lavorare all'università perché nei bagni dell'università si guadagna . Nel caso di specie, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse delle minori l'affidamento delle stesse ai Servizi Sociali del Comune di Cosenza, nella persona del dirigente responsabile del settore, per come suggerito dal c.t.u., il quale ha definito la situazione familiare significativamente compromessa , e su cui ha concordato la c.t.p. di omissis considerato che l'affido a terzi soggetti rientra tra le facoltà, rimessa al potere discrezionale del giudice, già prevista dallo art. 155 6.co c.c. vecchio testo e non venuto meno a seguito delle novelle 54/2006 e 219/2012 stante la riserva generale di cui all'art. 337 ter c.c., misura che si rende necessaria quando occorra superare difficoltà manifestate dai genitori nello esercizio delle funzioni genitoriali, benché il loro livello di inadeguatezza non sia così elevato, almeno per entrambi, da dare causa alla decadenza ex art. 330 c.c In conclusione, la perdurante conflittualità dei genitori impedisce di prevedere la possibilità che gli stessi possano adottare scelte condivise circa le questioni sanitarie, educative, scolastiche, considerato che il nominato c.t.u. ha dato atto della circostanza che omissis vivono un profondo conflitto di lealtà causato dall'accesa conflittualità dei genitori che sembrano preoccuparsi di farsi la guerra, senza occuparsi dei bisogni delle figlie cfr. chiarimenti del 7.6.2020 . Non solo ma la loro inadeguatezza, incapacità di mettere al centro l'interesse delle minori, convince del fatto che sia necessario limitare la loro responsabilità genitoriale prevedendo un affidamento di omissis ai Servizi Sociali del Comune di residenza, che si attiveranno perché gli incontri tra le ragazze ed il genitore non collocatario avvengano regolarmente secondo lo schema attuale, ovvero provvederanno a modificare il calendario allorché ciò risulti maggiormente adeguato all'interesse delle minori e riferiranno a questo Giudice eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero insorgere. Inoltre, tenuto conto che sussiste una violazione dell'art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare da parte di uno Stato contraente la cui legislazione in materia di affidamento di minori rende possibile che i provvedimenti temporanei di affidamento allo Stato, i quali possono essere adottati in una situazione di urgente necessità”, siano protratti a tempo indeterminato, senza fissare un termine di durata dei provvedimenti o di riesame giudiziario degli stessi, con ampie deleghe da parte dei Tribunali ai Servizi sociali, e in definitiva senza che siano determinati i diritti genitoriali Corte Europea diritti dell'uomo sez. I, 18/07/2019, numero 40311 , si dispone che entro il 31 dicembre 2020, i servizi sociali predispongano una relazione al fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'affidamento delle minori agli stessi, verificando, nello specifico, anche se la frequentazione tra figlie e madre avvenga e sia favorito dal genitore collocatario. Sul punto, da ultimo, non appare superfluo rilevare che la determinazione testé assunta non può dirsi inficiata dall'intesa raggiunta dalle parti, all'udienza del 16.7.2020, su di un possibile affidatario per le minori, considerato che trattasi di persona al di fuori della cerchia familiare dei coniugi e di cui non è possibile apprezzare le capacità necessarie all'espletamento del delicato compito di cui trattasi, a prescindere dal rilievo che assume il fatto che è ius receptum che i provvedimenti del giudice del divorzio relativi all'affidamento dei figli, dovendo ispirarsi all'esclusivo interesse dei minori, non sono vincolati dalle richieste dei genitori, né dal loro accordo Cass. civ. Sez. I Sent., 20/06/2012, numero 10174 . Anche per quanto concerne il collocamento delle minori, si ritiene di dover accogliere le conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u., pertanto si dispone che siano collocate prevalentemente presso il padre, siccome approfonditamente argomentate e non confutate dalle osservazioni mosse dalle parti e dai loro consulenti. Detta soluzione, per come rappresentato dallo stesso consulente, con valutazione che si ritiene di dover condividere, non appare quella ideale per la crescita e lo sviluppo emotivo delle minori, ma solo la soluzione meno peggio . Infatti, il dott. omissis sebbene abbia evidenziato in più occasioni il senso di onnipotenza, alimentato dal padre, sviluppato dalle minori, in particolare da che oggi si permette di imporre alla madre di cambiare casa, di venderla, di affittarla, senza che la figura paterna riesca o voglia a redarguirla in questo cfr. pag. 39 della relazione di perizia , ha concluso che omissis ha omissis anni, omissis omissis anni per cui qualsiasi intervento di natura coatta, cioè che non tenga conto della volontà delle due ragazzine, potrebbe portare ad effetti controproducenti e, addirittura, dannosi, anche perché la madre non è valutata come idonea ad accogliere, contenere e comprendere le due figlie cfr. pag. 39 della relazione di perizia . Nello specifico, il c.t.u. ha escluso che ci si trovi dinanzi ad una ipotesi di alienazione parentale, come dedotto dal consulente tecnico di parte della sig.ra omissis , atteso che la capacità di discernimento di omissis appare integra, seppur influenzate dalla figura paterna, oltre alle altre argomentazioni di tipo tecnico in ordine alla confutazione degli otto criteri illustrati dal c.t.p. della sig.ra omissis , per come indicati in perizia, cui, sul punto, si rinvia. Del resto, secondo la stessa allegazione di omissis , la figlia maggiore, in data 27.6.2019, ancora manifestava sentimenti di affetto per madre, come si evince dal doc. numero 6 foto con messaggio 27 giugno per compleanno dr.ssa omissis ' , depositato nell'interesse della omissis , per cui il rifiuto delle minori di far rientro a casa, dopo aver trascorso il successivo fine settimana con il padre il giorno dopo, 28 giugno, controparte ha prelevato omissis per tenerle con sé e, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, oltre che contraria a quanto disposto nell'ordinanza presidenziale, si è rifiutato di riportarle alla madre la domenica , le minori, anche su loro richiesta ma contro la volontà della madre, sono state riportate dall'odierno ricorrente in San Lucido , cfr. pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta predisposta nell'interesse della sig.ra Fa., depositata in data 28.8.2019 , non può certamente ritenersi frutto di una coartazione delle minori ad opera del padre, considerato l'esiguo lasso di tempo trascorso. Oltretutto, pur dovendo differenziare le posizioni delle due sorelline, atteso che ha manifestato un contrasto con la madre molto più accentuato di omissis che, sebbene sia maggiormente bendisposta nei confronti della madre, come si evince dal fatto che si sia lasciata accarezzare e baciare dalla stessa cfr. i video allegati alla consulenza , tuttavia, ha ribadito di non volersi separare dalla sorella, condividendone, pertanto, le scelte, è emerso che non ci troviamo innanzi ad un rifiuto netto nei confronti della madre, semmai ad un rapporto significativamente conflittuale alimentato dalle condotte della stessa madre e dal padre che non fa nulla per ridimensionare l'atteggiamento irrispettoso delle figlie verso la madre maggiormente di omissis , denigrando a sua volta la figura materna e redarguendola per ogni sua scelta in loro presenza cfr. pag. 33 della relazione di perizia . Il consulente continua, illustrando che la madre è percepita come figura genitoriale debole e ambigua. Ella da tempo ha assunto un atteggiamento vittimistico e passivo attraverso il quale tende a smarcarsi da ogni responsabilità le colpe sono solo dell'ex marito. Agli occhi delle figlie, la Sig.ra omissis si percepisce una vittima, mentre le uniche vittime sono omissis . Questi aspetti non fanno altro che indebolire il rapporto tra figlie e madre con quest'ultima che entra in sfida soprattutto con rimproverandola, colpevolizzandola, sminuendo implicitamente il suo disagio e dandole della bugiarda. Naturalmente, la figlia non compresa e accolta dalla madre, trova conforto e rifugio presso il padre che appare molto attento a cogliere queste sottili dinamiche familiari. Medesima condizione per omissis che appare quella più pacata e che tende naturalmente ad accordarsi alla volontà della sorella . Il c.t.u., oltretutto, ha chiarito i pro ed i contro delle possibili soluzioni, precisando che, in caso di affidamento ad ente/soggetto terzo con permanenza prevalente delle figlie presso la madre, si potrebbe consentire il riequilibrio della frequentazione con la figura materna, avendo come contro, però, le significative difficoltà di trasferimento dal padre alla madre, oltre a dover prendere in considerazione le difficoltà della madre a relazionarsi con le figlie, mentre, in caso di affidamento ad ente/soggetto terzo con permanenza prevalente delle figlie presso il padre, si potrebbe ottenere, oltre al rispetto della volontà delle figlie, anche una probabile riduzione del conflitto figlie-madre, nonché un riequilibrio dei ruoli genitoriali con depotenziamento della figura paterna agli occhi delle figlie, e, come controindicazione, la difficoltà della frequentazione tra figlie e madre. Tuttavia, va considerato che il consulente, con valutazione che si ritiene di recepire ha affermato e ribadito che all'esito della conferma del provvedimento, sarebbero soddisfatti solo teoricamente i principi giuridici relativi ai diritti e doveri di figlie e madre, ma, in pratica, verrebbe a configurarsi una situazione potenzialmente dannosa per lo stato di salute di omissis che si vedrebbero costrette a relazionarsi con il genitore con cui hanno un rapporto altamente conflittuale e che non riuscirebbe a garantire un contenimento affettivo per via dei suoi limiti genitoriali. Quali potrebbero essere i potenziali danni psicofisici? Da un punto di vista teorico perdita dell'autostima, forte oppositività, tendenze all'acting-out, frustrazione, stress cfr. pag. 3 dei chiarimenti depositati dal c.t.u. in data 13.7.2020 , pertanto, a fronte della volontà espressa a più riprese dalle minori, delle possibili conseguenze, non efficacemente contrastate dalle difese di omissis , il cui procuratore, nel verbale d'udienza del 16.7.2020, ha affermato che le minori rischiano di non vedere la madre per sempre con rischi psicologici certificati da tutti gli esperti del mondo , si ritiene che il collocamento prevalente presso il padre sia da prediligere, atteso che entrambi i genitori sono non idonei, in questa situazione vista l'età ed il rapporto tra le figlie ed il padre e tra le figlie e la madre è sconsigliato un intervento giudiziario contrario alla volontà delle minori e che a fronte di due figure genitoriali inficiate, si propende per rispettare la volontà delle figlie cfr. dichiarazioni del c.t.u. dott. omissis all'udienza del 16.7.2020 . Da ultimo, va tenuto in debito conto la necessità che le figlie abbiano con la madre un rapporto equilibrato e costante, per cui si valuta importante predisporre un calendario degli incontri che renda loro possibile la frequentazione della madre in maniera assolutamente significativa. Pertanto, le minori trascorreranno con la madre, a settimane alterne, il lunedì, mercoledì e venerdì, una settimana ed il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, l'altra settimana, prevedendo il pernotto presso la stessa, pertanto dalle ore 15.30 del giorno stabilito alle ore 9.30 del mattino seguente o l'orario corrispondente con l'ingresso a scuola e, nelle settimane in cui è previso il weekend con la madre, dal sabato, alle ore 15,30, alla domenica, alle 22.00. Le minori trascorreranno il mese di agosto con la madre a settimane alternate 1/8 agosto, 8/15 agosto, 15/22 agosto, 22/29 agosto per l'anno 2020 , a partire dalla seconda settimana. Quanto alle festività natalizie, trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Quanto alle festività pasquali, trascorreranno con i genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo. Avuto riguardo al calendario di visite pressoché paritetico presso entrambi i genitori, questi provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie, quando saranno con loro, dovendosi, altresì, stabilire che le spese straordinarie nell'interesse delle minori siano sostenute in misura paritaria dai genitori, previo accordo in ordine alle stesse, salvo l'urgenza. In relazione alla casa coniugale, la stessa deve essere assegnata a omissis , in quanto genitore collocatario in via prevalente delle minori, atteso che, sebbene il presente giudizio di modifica delle condizioni si fondi sull'allegazione che, di fatto, le minori non vivono più con la madre a Cosenza, nella casa di omissis , ma con il padre a omissis , nella casa in cui le minori avevano abitato fino a qualche anno prima, tuttavia, non può ritenersi che la casa di omissis abbia perso, per il tempo trascorso, il carattere di casa familiare, tanto più che le minori, nei colloqui registrati dal c.t.u., fanno continuo riferimento a detta abitazione come quella corrispondente al centro dei loro interessi ed in cui le stesse vorrebbero fare ritorno. Infine, deve disporsi il rigetto delle restati domande spiegate da considerato che il fondamento delle domande risarcitorie e di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria hanno come minimo comun denominatore un comportamento che si traduca in inadempienze o in atti che comunque arrechino pregiudizio al minore, mentre, nel caso di specie, seppure con le specificazioni di cui sopra, il comportamento del padre non può considerarsi foriero di pregiudizio per le figlie. Spese al definitivo. P.Q.M. rigetta le domande spiegate da omissis affida le minori ai Servizi Sociali del Comune di Cosenza, nella persona del dirigente responsabile del settore dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cosenza, entro il 31 dicembre 2020, predispongano una relazione al fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato detto affidamento dispone il collocamento prevalente delle minori presso il padre, cui è assegnata la casa familiare in Cosenza, disciplinando i tempi di permanenza presso la madre secondo il calendario riportato in parte motiva dispone che i genitori provvedano direttamente al mantenimento delle figlie, ponendo a carico degli stessi le spese straordinarie nella misura del 50% dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura della Cancelleria, ai Servizi Sociali del Comune di Cosenza, nella persona del dirigente responsabile del settore spese al definitivo.