Padre libero professionista: la contrazione reddituale derivante da Coronavirus giustifica la riduzione dell’assegno ai figli?

Con ordinanza Presidenziale il Tribunale di Terni disposto la riduzione dell’assegno di mantenimento ai figli posto a carico del padre libero professionista che, a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19, ha subito una drastica contrazione dei propri redditi.

Nel giudizio di divorzio la moglie ha chiesto al Tribunale di Terni l’aumento da euro 350 a 400 mensili dell’assegno di mantenimento per i figli a carico del marito, alla luce dei maggiori costi derivanti dalla necessità di essere aiutata nell’accompagnare i figli a scuola, non essendo supportata dall’ ex marito nello svolgimento di tale attività. Il marito, parte resistente nel giudizio, ha avanzato richiesta di riduzione dell’assegno da euro 350 a 150 , dovendo sostenere i costi derivanti dal canone locazione della casa in cui si è trasferito a seguito dell’assegnazione alla moglie della casa familiare e avendo subito un’operazione che lo ha costretto ad interrompere l’attività di libero professionista. Inoltre, egli ha allegato le difficoltà economiche generate causate dalla pandemia , in conseguenza della quale si è verificata un’interruzione dell’attività lavorative e una contrazione del reddito . Il Tribunale ha ritenuto documentati glia oneri sia per la spesa connessa al canone di locazione sia l’operazione chirurgica subita allegati dal marito inoltre, il Presidente, rilevando che l’attività del padre consiste nella consulenza a piccole aziende , che sono state quelle più colpite economicamente dalle conseguenze negative derivanti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha ritenuto verosimile che , quale libero professionista , abbia subito una contrazione reddituale diversamente dalla moglie lavoratrice dipendente presso una Pubblica Amministrazione, e ha quindi disposto la ridurre ad euro 200 dell’assegno perequativo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli, riservando la possibilità di rideterminazione dell’assegno qualora venga accertata la ripresa dei livelli reddituali del padre. Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale di Terni, sez. I Civile, sentenza 16 luglio 2020 Giudice Velletti Fatto e diritto esaminati gli atti, sentiti i coniugi ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione valutate complessivamente le risultanze acquisite nell’ottica di un equo bilanciamento tra le dedotte esigenze rilevato che dal matrimonio sono nati i figli in data 2006, e , in data .2012 considerato che fermo l’affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso l’abitazione materna, è emersa sostanziale condivisione in merito alle modifiche alle modalità di frequentazione padre figli, come proposte dalla ricorrente, che prevedono un ampliamento della permanenza dei figli presso il padre, con conseguente modifica di tali modalità secondo quanto riportato in dispositivo ritenuto che la ricorrente ha chiesto l’aumento dell’onere posto a carico del padre per il mantenimento dei figli da 350,00 mensili per ognuno ad 400 mensili, con aumento del contributo alle spese straordinarie al 70%, rappresentando i maggiori costi derivanti dalla necessità di essere coadiuvata nell’accompagnamento a scuola dei figli a causa della asserita mancata collaborazione paterna mentre il resistente ha chiesto la riduzione dell’assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento dei minori da 350,00 ad 150,00 per ogni figlio in considerazione dei maggiori costi derivanti dal canone di locazione pari ad 400 mensili onere connesso alla assegnazione della casa familiare in comproprietà tra le parti alla ricorrente gravata di rata di mutuo condivisa, pari a complessivi 485 mensili e di problemi di salute con conseguente necessità di interrompere l’attività libero professionale per il periodo dell’operazione e della convalescenza rilevato che nel corso dell’udienza presidenziale il resistente si è dichiarato disponibile ad accompagnare i figli a scuola in caso di impegni materni, previa comunicazione degli orari, e ha allegato difficoltà economiche a causa della pandemia in corso con conseguente interruzione dell’attività libero professionale di ., e notevole contrazione dei redditi non precisamente quantificata anche in considerazione della tipologia dei clienti piccole imprese che hanno contratto o interrotto l’attività anche dopo la ripresa seguita al lockdown considerato che dall’esame degli atti emerge che la ricorrente dipendente della Pubblica amministrazione, con la qualifica di , ha percepito reddito complessivo lordo di 23.410 cfr. CUD 2019 mentre il resistente, ., ha percepito reddito complessivo lordo di 31.672 cfr. dichiarazione dei redditi 2019 rilevato che risulta documentata la spesa per il canone di locazione, per 400 mensili, e deve presumersi la contrazione dei redditi del resistente libero professionista a causa della pandemia, che ha comportato l’interruzione dell’attività libero professionale per circa due mesi pari al tempo di interruzione dell’attività economica per disposizioni governative , oltre ad essere presumibile la riduzione dell’attività lavorativa a causa dei riflessi della pandemia sulle attività libero professionali, non avendo la ricorrente contestato che il svolge tale attività fornendo consulenza a piccole imprese, quelle che risultano notoriamente maggiormente colpite dalla crisi economica in atto ritenuto che risulta documentato il problema di salute del resistente, con necessaria temporanea interruzione dell’attività lavorativa per il tempo dell’operazione e della convalescenza considerato che, pertanto, a fronte della presumibile riduzione dei redditi del , la , dipendente pubblico, non subirà riduzioni del reddito considerato che in conseguenza di quanto esposto deve essere prevista una riduzione dell’onere posto a carico del padre per il mantenimento dei figli, mantenendo inalterato il pari contributo per le spese straordinarie, salva eventuale rideterminazione dell’assegno, anche con effetto retroattivo, nel corso del giudizio, qualora all’esito del deposito di documentazione reddituale venga evidenziata l’invarianza dei redditi percepiti dal , ovvero venga accertata la ripresa dei pregressi livelli reddituali P.Q.M. visto l’articolo , 8 co., l.898/70 ferme le ulteriori condizioni della separazione, come attualmente vigenti, a modifica delle modalità di frequentazione padre figli, dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori a settimane alterne secondo la seguente alternanza settimana A Martedì dall’uscita della scuola riportandoli a scuola il Mercoledì e Venerdi dall’uscita della scuola riportandoli a scuola il Sabato settimana B il martedì dall’uscita della scuola riportandoli a scuola il Mercoledì Weekend alternati da Sabato all’uscita della scuola fino al Lunedì riportandoli a scuola. Pone a carico del padre assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli di 200 per ciascun figlio pari ad 400 complessive da corrispondere alla madre con le modalità già in essere con decorrenza dal mese di luglio 2020, oltre ISTAT annuale nomina giudice istruttore e fissa il giorno 27 ottobre 2020 ore 9,50, per la comparizione delle parti. Assegna alla parte ricorrente termine sino a 45 giorni prima dell’udienza per il deposito di una memoria integrativa ed alla parte convenuta termine sino a venti giorni prima dell’udienza per il deposito di una comparsa di risposta con l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articolo e 167 c.p.c., primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito. Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.