Rimborso delle spese per il mantenimento del figlio: l’azione si prescrive con la sentenza che accerta la filiazione

La richiesta di rimborso pro quota delle spese sostenuto per il mantenimento del figlio naturale, avanzate dal genitore che lo ha allevato nei confronti di quello che non ha contribuito alle spese, non è utilmente azionabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16561/20, depositata il 31 luglio. Una parte, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità passata in giudicato , conveniva davanti al giudice l’uomo con cui nel 1978 aveva avuto un figlio, domandando che questi fosse condannato al risarcimento di euro 128.515,74 a titolo di rimborso pro quota delle spese per il mantenimento del figlio , da lei sola sostenute. L’attrice domandava anche 4.563,74 euro per le spese straordinarie sostenute e per il risarcimento dei danni. Il Tribunale riteneva prescritta l’azione di rimborso per il periodo anteriore al decennio e condannava il convenuto a pagare euro 1.637,15, oltre interessi. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado. Avverso la decisione propone ricorso la donna lamentando che la Corte territoriale abbia disatteso il principio per cui il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dall’accertamento del rapporto di filiazione definitivo e irrevocabile. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ricorda che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che in materia di mantenimento del figlio naturale il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale , che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale . Questo principio non è inficiato dalla puntualizzazione che l’azione di regresso può essere esercitata, dal genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale. Infatti, in tal caso l’azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità naturale . Il genitore che ha fatto il riconoscimento, ove abbia da solo provveduto integralmente al mantenimento del figlio, può ottenere che sia giudizialmente accertato il diritto al rimborso della quota spettante all’altro semplicemente la facoltà di anticipare la tutela non rileva, però, ai fini del computo del termine di prescrizione e non rileva proprio perché, nonostante la facoltà di proporre la domanda anticipatamente nello stesso giudizio di dichiarazione giudiziale di filiazione , per poter mettere in esecuzione il titolo è poi necessario il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di paternità o di maternità Chiarito questo, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 1° – 31 luglio 2020, n. 16561 Presidente Genovese – Relatore Terrusi Rilevato che con atto notificato il 16-4-2012 L.A. , esponendo che la dichiarazione giudiziale di paternità del figlio Mera sopravvenuta a seguito della sentenza della corte d’appello di Roma n. 3594 del 2009, passata in giudicato il 30-8-2010, conveniva dinanzi al tribunale di Roma A.A. affinché fosse condannato al pagamento della complessiva somma di 128.515,74 EUR a titolo di rimborso pro quota delle spese relative al mantenimento del figlio medesimo, da lei sola attrice sostenute fin dalla nascita di questo, nonché della somma di 4.563,74 EUR a titolo di rimborso della quota parte delle spese straordinarie e al risarcimento dei danni A. si costituiva eccependo la prescrizione dei crediti azionati e chiedendo che in ogni caso le domande fossero rigettate per mancanza di prove il tribunale riteneva prescritta l’azione di rimborso per il periodo anteriore al decennio e condannava il convenuto al pagamento della minor somma di 1.637,15 EUR, oltre interessi, per le spese di mantenimento relative al periodo aprile-agosto 2002 tale decisione veniva confermata dalla corte d’appello di Roma con sentenza depositata l’11-10-2017 la L. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico mezzo, al quale A. resiste con controricorso le parti hanno depositato memorie. Considerato che I. - devono essere disattese le eccezioni sollevate nel controricorso quella di improcedibilità è infondata dal momento che è in atti la copia analogica della sentenza con attestazione di conformità e con annessa relata di notificazione quella di inammissibilità, basata sul rilievo che la firma della parte nella procura speciale in calce all’atto risulta autenticata da difensore l’avv. Lorenzo Reggianini non iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, non tiene conto del prevalente principio secondo il quale, ove la parte ricorrente sia assistita da due difensori come nel caso concreto , la certificazione da parte dell’avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell’autografia della sottoscrizione apposta sulla procura speciale rilasciata in calce o a margine del ricorso costituisce mera irregolarità, allorché l’atto sia stato firmato - come nella specie - anche dall’altro difensore viceversa iscritto nell’albo speciale tale irregolarità, per quanto qui rileva, non comporta la nullità della procura v. Cass. Sez. U n. 4901-93, Cass. Sez. U n. 10732-03, e poi anche Cass. n. 24894-05, Cass. n. 17103-06, Cass. n. 25385-18, Cass. n. 34748-19 II. - con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. in relazione agli artt. 147, 279 e 315-bis c.c., per avere la corte d’appello infranto il principio secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre, in casi simili, dall’accertamento del rapporto di filiazione divenuto definitivo e irrevocabile III. - il motivo è fondato come questa Corte ha da tempo chiarito, in materia di mantenimento del figlio naturale il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale tra le tante, Cass. n. 7986-14, Cass. n. 15756-06, Cass. n. 23596-06 tale principio non è inficiato dalla puntualizzazione che l’azione di regresso può essere esercitata dal genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale v. di recente Cass. n. 4208-18 difatti in tal caso l’azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità naturale IV. - diversamente da quanto inteso dalla corte territoriale, la dianzi detta possibile proposizione cumulativa dell’azione di regresso, nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, persegue il semplice obiettivo di tutelare la parte più debole, che, avendo fatto il riconoscimento, è tenuta a provvedere per intero al mantenimento tuttavia il mancato riconoscimento non determina il venir meno dell’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale a essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori V. - sono note al Collegio le critiche che a tale consolidato orientamento sono state mosse da una parte della dottrina tali critiche si sostanziano - per lo più - in un addebito di incoerenza, poiché si dice che l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, sebbene affermando che gli obblighi genitoriali, tra i quali quello di mantenimento, sorgono per il fatto materiale del concepimento e della nascita, individua poi il presupposto giuridico per l’esercizio di quei diritti nel riconoscimento formale dello status di figlio può tuttavia osservarsi che il genitore che ha fatto il riconoscimento, ove abbia da solo provveduto integralmente al mantenimento del figlio, può ottenere che sia giudizialmente accertato il diritto al rimborso della quota spettante all’altro semplicemente la facoltà di anticipare la tutela non rileva, però, ai fini del computo del termine di prescrizione e non rileva proprio perché, nonostante la facoltà di proporre la domanda anticipatamente nello stesso giudizio di dichiarazione giudiziale di filiazione , per poter mettere in esecuzione il titolo è poi necessario il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di paternità o di maternità codesta conclusione - che fa leva sul passaggio in giudicato della sentenza onde potersi connettere l’eseguibilità del titolo alla certezza della situazione sottostante - trova coerente riscontro in quanto il legislatore ha stabilito a proposito della decorrenza decennale del termine di accettazione dell’eredità art. 480 c.c. , che, per i figli non riconosciuti, scatta esso pure, giustappunto, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione in definitiva, alla base dell’orientamento appena ricordato resta sempre l’esigenza di favorire il genitore adempiente, unitamente alla necessità - però - di garantire anche la certezza dello stato di filiazione nonostante non si possa dubitare che la procreazione sia essa stessa fonte di responsabilità genitoriale, la suddetta condizione di certezza rileva onde suggellare l’obbligazione di mantenimento pure all’esterno del rapporto e quindi il diritto del genitore adempiente di ottenere il rimborso pro quota delle spese da esso solo sostenute per il mantenimento del figlio non incorre nell’ordinaria prescrizione decennale prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale VI. - l’impugnata sentenza va cassata segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, si uniformerà al principio esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Roma.