La posizione del successore e del legittimario nell’azione di simulazione contro l’atto del de cuius

I successori mortis causa a titolo universale, quali continuatori della personalità del defunto , subentrano nella medesima condizione e, di conseguenza, in tema di simulazione, non possono essere compresi nella categoria di terzi. Tale qualificazione può però essere riconosciuta in capo al legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa dall’atto simulato.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16535/20, depositata il 31 luglio, pronunciandosi in merito ad una vicenda successoria in cui la figlia riconosciuta del de cuius chiedeva l’accertamento della nullità di una serie di atti di disposizione da lui compiuti in prossimità della morte, tramite procura rilasciata ai figli. Sul tema la Corte afferma che i successori mortis causa a titolo universale , quali continuatori della personalità del defunto , subentrano nella medesima condizione e, di conseguenza, in tema di simulazione , non possono essere compresi nella categoria di terzi . Tale qualificazione può però essere riconosciuta in capo al legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa dall’atto simulato. In tal caso infatti, il legittimario si pone come terzo rispetto all’atto impugnato di simulazione, compiuto dal de cuius nel proprio patrimonio, giacchè, per la realizzazione del suo diritto a conseguire la porzione di eredità attribuitagli ex lege , egli si oppone alla volontà negoziale manifestata dal suo dante causa, come un qualsiasi altro terzo . Ne consegue che quando la successione legittima si apre su un relictum insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo in vita il de cuius fatto donazione che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario è già investito ex lege , determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, in materia di simulazione di atti compiuti dal de cuius , il riferimento alla quota di successione intestata, operato dal legittimario nel chiedere l’accertamento della simulazione, non significa che la parte abbia fatto valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall’esame complessivo della domanda risulti che l’accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa . Inoltre, il principio secondo cui il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso infatti il legittimario non ha altra via per reitegrare la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 novembre 2019 – 31 luglio 2020, n. 16535 Presidente D’Ascola – Relatore Tedesco Fatti di causa I.C.M., figlia riconosciuta di I.A., dopo la morte del genitore, deceduto ab intestato il omissis , chiamava in giudizio il coniuge del defunto M.A.C. e i figli M., A. e I.B Proponeva le seguenti domande a dichiararsi la nullità di una serie di atti di disposizione compiuti da I.A. in prossimità della morte con negozi notarili del 29 dicembre 1994 tali atti, conclusi dal de cuius a mezzo dei figli procuratori in forza di procura del 15 dicembre 1994, erano nulli per falsità della procura e per difetto dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., o in ogni caso annullabili per vizio del consenso, consistente nella violenza morale esercitata dai figli, i quali avrebbero indotto il padre a compiere quegli atti che in condizioni diverse non avrebbe mai compiuto b dichiararsi parimenti la nullità degli atti posti in essere da I.M. e I.A.B. quali procuratori del padre in virtù di procura speciale per atto di notaio del 15 dicembre 1994, previo accertamento della nullità della procura per falsità della firma, procura rilasciata il 15 dicembre 1994 si tratta dei medesimi atti traslativi sopra indicati al punto a pag. 2 della sentenza c accertarsi la simulazione di una pluralità di negozi intervenuti nel periodo compreso fra il 1973 e il 1986, con i quali il coniuge e figli si era resi acquirenti di immobili o intestatari di partecipazioni sociali, in quanto donazioni indirette a favore di essi acquirenti, donatari e intestatari. In conseguenza delle suddette richieste l'attrice chiedeva quindi ricostituirsi il patrimonio del defunto, comprendendo in esso il valore dei beni ceduti il 29 dicembre 1994 e quello dei beni di cui agli atti simulati e dichiarare il diritto della figlia alla successione del proprio genitore ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c. e, in considerazione dei diritti riservati dalla legge, disporre la reintegrazione della propria quota di riserva su quanto pervenuto ai figli legittimi e al coniuge. Il tribunale, integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti partecipi dei negozi impugnati di simulazione, accoglieva la domanda relativamente ai negozi supra sub a e sub b, annullandoli in quanto conclusi dal defunto in condizione di incapacità di intendere e di volere rigettava le altre domande. Secondo il primo giudice l'attrice non aveva agito per la tutela della propria quota di riserva a lei spettante quale legittimaria, ma per far valere i propri diritti di erede ex lege sull'intero patrimonio del defunto ai fini della divisione. Conseguentemente la domanda di simulazione, in quanto proposta nella veste di erede legittima e non di legittimaria in relazione a negozi risalenti ad oltre dieci anni prima della sua proposizione, doveva ritenersi prescritta, decorrendo il relativo termine dalla data del negozio, trovandosi l'erede, a differenza del legittimario, nella stessa posizione del defunto. La corte d'appello, decidendo il gravame della originaria attrice, confermava la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato prescritta l'azione di simulazione. La corte escludeva che le deduzioni dell'attrice potessero essere intese quale esercizio dell'azione di riduzione. La corte accoglieva invece l'appello incidentale dei convenuti, rilevando che il tribunale, nel disporre l'annullamento dei negozi per incapacità naturale, era incorso in vizio di extra petizione, posto che gli stessi negozi erano stati impugnati per vizio del consenso consistente nella violenza morale. Per la cassazione della sentenza I.C.M. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. I.M., I.A.B. e M.C. hanno resistito con controricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. E' prioritario l'esame del secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il tribunale aveva rimesso la causa in decisione al fine di decidere in ordine alla qualificazione della domanda. In tale sede decisoria il tribunale, in base al rilievo che l'attrice avesse agito nella qualità di legittimaria, aveva pronunciato ordinanza, con la quale aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipi degli atti impugnati. Ciò posto la ricorrente lamenta che il medesimo tribunale, nel decidere la causa, aveva poi disatteso tale qualificazione della domanda, operata con un provvedimento che, benchè assunto con la forma della ordinanza, aveva natura decisoria. Sul punto la corte di merito, investita con specifica ragione di censura, ha riconosciuto che il primo giudice, nel definire il giudizio, non era vincolato dalla precedente ordinanza, in presenza di rituale riserva d'appello contro il provvedimento. La corte di merito non ha però considerato che a tale riserva d'appello non era poi seguita l'impugnazione della sentenza sotto questo profilo. L'appello incidentale delle controparti riguardava altra aspetti. Il motivo è infondato. In tema di procedimento civile, il provvedimento con cui sia stata disposta, ai sensi dell'art. 102 c., l'integrazione del contraddittorio, essendo relativo all'istruzione della causa, ha contenuto ordinatorio pertanto, lo stesso - reso appunto in forma di ordinanza che non può mai pregiudicare la decisione della causa artt. 177 e 279 c.p.c. - non costituisce sentenza suscettibile di separato gravame o di riserva di gravame e, in difetto, di passaggio in giudicato Cass. n. 21335/2005 n. 17898/2018 . 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la corte di merito ha negato che l'attrice avesse agito a tutela della propria quota di riserva mediante esercizio dell'azione riduzione. Si evidenzia che la attuale ricorrente, figlia naturale del defunto, aveva denunciato che il genitore aveva beneficiato i figli con una serie di donazioni dirette e indirette quest'ultime attuate con l'intestazione ai figli, di immobili e quote societarie in realtà acquistati e pagati da lui che tale programma negoziale, inteso a frustrare le aspettative ereditarie delle figlia naturale a vantaggio dei figli legittimi, era stato infine completato pochi giorni prima della morte che il defunto si era spogliato dei beni residui mediante negozi posti in essere dai figli quali procuratori del genitore gli stessi figli avevano dichiarato in sede di inventario che il padre non possedeva nulla. Ciò posto l'attrice, nella qualità di chiamata all'eredità del genitore, aveva chiesto accertarsi la simulazione degli atti di acquisto di beni a nome dei figli legittimi per essere stati attuati con mezzi finanziari sborsati dal padre. La ricorrente sostiene che, all'interno del quadro, giuridico e fattuale, dedotto con la citazione, la domanda non poteva essere qualificata diversamente se non come volta alla riduzione di quegli atti di dissimulata liberalità. 2.1. Prima di passare alla disamina delle questioni proposte con la censura è opportuno richiamare la considerazioni che hanno indotto la corte d'appello a decidere in questo modo. Si legge testualmente nella sentenza impugnata l'attrice, agendo quale erede legittima del de cuius, ha chiesto l'accertamento della simulazione degli atti indicati prospettando la simulazione per interposizione fittizia di persona e, incidentalmente, accennando anche a simulazione relative, dissimulanti donazioni indirette, al fine di acquisire i beni all'asse ereditario e conseguire anche la quota disponibile senza integrazione della quota di riserva. Tale conclusione peraltro risulta avallata dalla precisazione della domanda effettuata dalla stessa parte attrice nella memoria istruttoria in data 2 ottobre 2000 in cui si afferma -la domanda dell'attrice affonda le sue radici nell'art. 737 c.c., disciplinante la collazione, istituto del tutto diverso dall'azione di riduzione delle donazioni di cui all'art. 555 c.c., come sopra evidenziato. Neppure può ritenersi che la domanda di reintegrazione della quota di riserva sia stata compiutamente proposta dall'attrice nelle conclusioni di cui al capo F della citazione in quanto il richiamo alla lesione dei diritti riservati ad essa dalla legge e la generica richiesta di reintegrazione della quota di sua spettanza previa riduzione di quanto pervenuto ai figli legittimi dal coniuge nella misura che sarà accertata e dovuta rispetto al patrimonio complessivamente ricostruito , non è sufficiente allo scopo sia per la genericità dell'espressione, sia per l'assenza, anche nella parte narrativa, di specifiche deduzioni in ordine agli elementi essenziali dell'azione consistenti nell'eccedenza delle disposizioni rispetto alla disponibile e nella lesione della quota di riserva ai relativi fatti costitutivi involgenti i limiti entro i quali sia stata lesa la quota di riserva e il valore della massa ereditaria , sia soprattutto perchè, nell'incipit del capo F, l'attrice a proposto la specifica domanda di dichiarare il diritto di J.C.M. alla successione del proprio genitore ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., vale a dire secondo le regole della successione legittima e non della successione necessaria sicchè il successivo richiamo alla lesione dei diritti riservati dalla legge e la richiesta di reintegrazione della quota di spettanza, sembrano riferite alla violazione della parità delle quote spettanti agli eredi legittimi e al ripristino della stessa una volta ricostruito del patrimonio del de cuius con l'inclusione die beni oggetto degli atti simulati . . Alla stregua delle considerazioni sopra svolte deve essere confermata la prescrizione dichiarata dal tribunale in ordine alla simulazione degli atti risalenti al periodo 1973/1986, decorrendo il termine di prescrizione della data della stipulazione e non da quello di apertura della successione . Secondo la corte, poichè nella fattispecie, l'azione di simulazione relativa è diretta non ad accertare la nullità del negozi dissimulati trattandosi in tale ipotesi di azione imprescrittibile come quella rivolta a far valere la simulazione assoluta bensì a fare dichiarare la sussistenza del contratto vero, in vista delle conseguenze ad esso ricollegabili, trova applicazione il termine di prescrizione decennale del compimento degli atti impugnati . 3. Il primo motivo è manifestamente fondato. Il principio di diritto applicato dalla corte è il seguente il dies a guo del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda. Se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione che si asserisce dissimulata lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede nella medesima posizione del de cuius Cass. n. 4021/2007 n. 3932/2016 . La ricorrente non censura l'applicazione del principio con riferimento all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di simulazione relativa, ma censura esclusivamente la premessa della sua applicazione. Contesta cioè che, nella specie, l'attrice avesse agito nella veste di erede ai fini della ricomposizione della massa in vista della divisione. Le considerazioni che seguono sono riferite esclusivamente a tale contenuto della decisione, rimanendo estranea al piano della indagine ogni ulteriore questione. E' bene inoltre evidenziare che i principi enunciati in questa materia dalla giurisprudenza si riferiscono generalmente al tema dei mezzi a disposizione dei legittimario per la prova della simulazione, in rapporto a quanto prescrive l'art. 1417 c.c., piuttosto che a quello della decorrenza del termine della prescrizione dell'azione di simulazione relativa. Il punto di partenza è però sempre il medesimo e coinvolge la questione di quale sia la posizione del legittimario dinanzi agli atti simulati posti in essere dal de cuius, questione che si pone allo stesso modo sia nella prospettiva della individuazione dei mezzi di cui il legittimario si può avvalere per la prova della simulazione, sia ai fini della individuazione del decorso del termine di prescrizione della relativa azione sempre che si condivida la premessa, tutt'altro che pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza della Corte Cass. n. 19678/2013 , che l'azione di simulazione relativa rimanga soggetta a prescrizione decorrente dal compimento dell'atto simulato . Le considerazioni proposte nella presente decisione con riferimento al tema della prova debbono intendersi riferite anche alla individuazione del dies a qua del termine di prescrizione. 4. La quota di riserva costituisce oggetto di un diritto proprio del legittimario, che non deriva da quello del de cuius Cass. n. 893/1987 . La quota di riserva continua a rimanere oggetto di un diritto proprio del legittimario ancorchè egli, chiamato all'eredità per legge o per testamento Cass. n. 4991/1978 , abbia acquistato la qualità di erede con l'accettazione L'accettazione dell'istituzione di erede universale non esclude, non estingue, non assorbe, nè preclude il diritto dell'erede legittimario alla quota di riserva, nè l'esercizio dell'azione di riduzione Cass. n. 66/1980 . Discende da ciò la regola, consolidata nella giurisprudenza della Corte, secondo cui quando il legittimario agisce per la reintegrazione della quota riservata, sebbene erede di una delle parti contraenti, sono a lui inapplicabili le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione Cass. n. 5515/1984 . Il legittimario, infatti, si pone in una posizione antagonista rispetto al de cuius, opponendosi alla volontà negoziale manifestata dal dante causa come qualsiasi altro terzo, con ciò giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall'art. 1417 c.c. Cass. n. 6315/2003 . Egli quindi si sottrae alle limitazioni probatorie in tema di prova della simulazione, operanti in linea di principio anche per l'erede della parte contraente Cass. n. 6507/1980 . Anche in relazione a un negozio solenne, potrà ricorrere alla prova per testimoni e per presunzioni, oltre che all'interrogatorio formale diretto a provocare la confessione Cass. n. 6632/2006 . Il legittimario agisce a tutela di un diritto proprio, perchè la simulazione pregiudica non i diritti del de cuius, bensì i suoi propri Cass. n. 3795/1975 . L'atto compiuto dal de cuius assume l'idoneità a ledere i diritti del legittimario in rapporto a quanto prescrive l'art. 556 c.c., ai fini dell'accertamento della consistenza dell'asse ereditario in relazione al quale deve essere determinata la quota di riserva Cass. n. 14562/2004 n. 817/1992 . Il legittimali ha interesse ad accertare che un bene, alienato sotto l'apparenza del negozio oneroso, è in realtà una donazione soggetta a riunione fittizia ed eventualmente a riduzione. Ha altresì interesse a far valere la simulazione assoluta del negozio, al fine di fare accertare che un bene oggetto di alienazione fa parte del relictum ereditario Cass. n. 4100/1980 . Questa Corte ha recentemente chiarito che Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia Cass. n. 12317/2019 . 5. La qualità di terzo è riconosciuta al legittimario ancorchè sia istituito erede per legge o per testamento, senza che questo però voglia dire che l'erede, solo perchè legittimario, quando impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius, venga a trovarsi sempre e comunque nella veste di terzo e non in quella del contraente Cass. n. 7134/2001 . Perchè gli sia riconosciuta la veste di terzo occorre che l'accertamento della simulazione sia richiesto dal legittimario in tale specifica veste, per rimediare a una lesione di legittima, intesa l'espressione in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all'asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma Cass. n. 8215/2013 n. 19468/2005 . E' regredito definitivamente nella giurisprudenza della Corte l'indirizzo che restringeva la facoltà del legittimario di valersi della prova testimoniale e di prove indiziarie al caso in cui l'azione di simulazione mirasse solo alla reintegrazione della quota di riserva e non si estendesse anche alla disponibile Cass. n. 167/1972 n. 1361/1969 . Subentra invece al defunto il legittimario che agisce al solo scopo di avocare alla massa ereditaria i beni che si assume di questa facciano parte, per essere stati oggetto di negozio simulato Cass. n. 853/1986 . In questo caso il legittimario non esercita un diritto proprio, contro la volontà del defunto, ma si vale di un titolo che lo pone nella identica situazione giuridica del dante causa Cass. n. 8684/1986 . Egli quindi deve soggiacere a tutti i limiti da lui costituiti, fra i quali il limite delle alienazioni simulate, la cui rilevanza formale può essere rimossa solo con i mezzi di prova di cui disponeva il dante causa Cass. n. 7134/2001 . Il legittimario trae dal defunto anche il diritto di richiedere la collazione Cass. n. 3932/2016 . L'erede che agisce per ottenere la collazione della donazione dissimulata si trova perciò nella medesima posizione del de cuius, sia ai fini della prova, sia ai fini della prescrizione dell'azione di simulazione Cass. n. 536/2018 n. 4021/2007 n. 2092/2000 . 6. Secondo la corte di merito le deduzioni operate dall'attrice con la domanda, sopra trascritte, non consentivano di ritenere proposta l'azione di riduzione. Ha quindi negato che l'attrice fosse terza rispetto ai negozi simulati, avendo agito nella veste di erede per la ricostruzione del patrimonio ereditario al fine di includervi i beni oggetto degli atti denunciati di simulazione. La decisione, corredata da ampi richiami di principi di giurisprudenza, è errata sotto una molteplicità di profili A Innanzitutto la corte di merito, nel negare che la figlia legittimaria avesse agito con l'azione di riduzione, ha attribuito alla domanda un significato che si pone in palese e stridente contrasto con la espressioni usate dalla parte, che aveva espressamente richiesto la riduzione delle donazioni dissimulate tanto bastava, secondo i principi dinanzi dichiarati, per riconoscere al legittimario la qualità di terzo rispetto ai negozi simulati posti in essere dal de cuius. B In secondo luogo, nel pervenire a tale irragionevole conclusione, la corte ha obliterato completamente il fatto che l'attrice aveva denunciato la mancanza o comunque la insufficienza del relicutm determinata dagli atti di disposizione compiuti in vita del genitore. In ipotesi di insufficienza del relicturn è gioco forza che i diritti riconosciuti dalla legge al legittimario non potrebbero essere soddisfatti altrimenti se non a scapito dei simulati acquirenti donatari, una volta fornita la prova della simulazione. La situazione non poteva ingenerare alcun equivoco in ordine al fatto che la domanda di simulazione fosse preordinata alla reintegrazione della quota di riserva Cass. n. 19527/2005 . C E' poi palese l'errore commesso dalla corte merito laddove ha ravvisato nella richiesta dell'attrice di dichiarare il diritto di J.C.M. alla successione del proprio genitore ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c. , una enunciazione incompatibile con la intenzione dell'attrice di far valere il proprio diritto di legittimaria. Analogamente è a dirsi per quella parte della decisione laddove, quale ulteriore indice del fatto che la parte avesse agito nella veste di erede, la corte pone l'accento a un passaggio degli scritti difensivi della I.C.M., nel quale si afferma che la domanda dell'attrice affonda le sue radici nell'art. 737 c.c. , disciplinante la collazione, istituto del tutto diverso dall'azione di riduzione delle donazioni di cui all'art. 555 c.c., come sopra evidenziato . C.1. Quei riferimenti avrebbero potuto giustificare l'esito decisionale cui è pervenuta la sentenza impugnata se il legittimario si fosse limitato a sostenere che la simulazione aveva comportato la sottrazione dl bene al patrimonio del de cuius, con la conseguente perdita per ciascun successore dei diritti spettanti su di esso, eventualmente a titolo di collazione, mentre la situazione fatta valere con la domanda, secondo la ricostruzione della stessa corte, aveva ben altro contenuto. L'attrice aveva univocamente sostenuto che, mediante gli atti posti in essere dal genitore, erano stati lesi i suoi diritti di legittimaria cfr. Cass. n. 3999/1969 e ne aveva chiesto la riduzione. C.2 Si può aggiungere, da un punto di vista squisitamente teorico e indipendentemente dalla problematica della prova della simulazione, che, in ipotesi di insufficienza del relictum lasciato nella successione legittima, l'invocazione congiunta della quota di successione intestata, insieme alla quota di riserva, non solo non introduce alcun elemento di incompatibilità o di incertezza sulla finalità di tutela avuta di mira dal legittimario, ma risponde al normale modo di operare dell'azione di riduzione rivolta contro donatari e legatari. Se il de cuius muore intestato dopo avere fatto donazioni che eccedono la disponibile il legittimario, chiamato ab intestato, consegue la quota a lui devoluta per legge, ma questa, per la concorrenza delle donazioni, risulta di fatto di valore insufficiente. In questa situazione, perfettamente corrispondente a quella dedotta con la domanda, oggetto della tutela non è il titolo di erede. come nel caso dell'azione di riduzione esperita dal legittimario preterito contro i beneficiari di disposizioni testamentarie a titolo universale, ma il valore economico della quota di cui il legittimario è già investito per legge. Il legittimario erede ab intestato, il quale agisce in riduzione contro i donatari o i legatari , non abdica e al titolo di erede legittimo in favore del titolo di legittimario, nè alla quota ereditaria conseguita in virtù della successione intestata in favore della quota riservata. Il legittimario, piuttosto, fa valere tale sua qualità, concorrente con quella di erede legittimo, per far sì che la quota di successione intestata si adegui, in valore, alla quota di riserva tramite la riduzione delle donazioni e dei legati. La successione necessaria, determinata dalla pronuncia di riduzione, non implica qui un'autonoma ragione di vocazione del legittimario all'eredità, ma ha soltanto una funzione integrativa del contenuto economico della vocazione di cui il legittimario è già investito ab intestato. L'esperimento vittorioso della riduzione determina il concorso della successione necessaria con la successione legittima. D La corte di merito, al fine di corroborare ulteriormente la decisione, richiama il principio di giurisprudenza sugli oneri di deduzioni imposti al legittimario che agisce in riduzione, ritenuti evidentemente non assolti nel caso in esame dall'attrice. In base a tali principi il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius Cass. n. 14473/2011 n. 1357/2017 . Senza che sia qui necessario interrogarsi sulla validità teorica di questo principio, oggetto di rimeditazione nella recente giurisprudenza della Corte Cass. n. 5458/2917 , nella presente sede è sufficiente evidenziare che esso non è pertinente al caso che il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio, sacrificando totalmente i diritti di uno dei riservatari. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via per avere la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari Cass. n. 19527/2005 . La compiuta denuncia della lesione è implicita nella deduzione circa la manifesta insufficienza del relicum. 7. La sentenza è pertanto cassata in relazione a questo motivo e il giudice di rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto Se è vero che i successori mortis causa a titolo universale, quali continuatori della personalità del defunto, subentrano nella condizione giuridica di questo e, pertanto, in materia di simulazione, non possono essere compresi nella categoria dei terzi, in tale categoria può farsi rientrare il legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa dall'atto simulato. In tal caso, infatti, il legittimario si pone come terzo rispetto allo atto impugnato di simulazione, compiuto dal de cuius nel proprio patrimonio, giacchè, per la realizzazione del suo diritto a conseguire la porzione di eredita attribuitagli ex lege, egli si oppone alla volontà negoziale manifestata dal suo dante causa, come un qualsiasi altro terzo . Quando la successione legittima si apre su un relictum insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo in vita il de cuius fatto donazioni che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario è già investito ex lege, determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, in materia di simulazione di atti compiuti da de cuius, il riferimento alla quota di successione intestata, operato dal legittimario nel chiedere l'accertamento della simulazione, non significa cha la parte abbia fatto valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall'esame complessivo della domanda risulti che l'accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa . Il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via per reintegrare la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relicum . 8. E' assorbito il terzo motivo, con il quale si denuncia che la corte di merito, in conseguenza dell'errore incorso nella interpretazione della domanda, ha fissato ha fissato il dies a quo della decorrenza del termine dell'azione di simulazione dal compimento del negozio piuttosto che dal momento della morte. 9. Con il quarto motivo si sostiene che non incorre in vizio di ultra petizione il giudice, che in presenza di domanda di annullamento per violenza, disponga annullamento del contratto per incapacità naturale. Come riconosce la stessa corte di merito violenza morale ed incapacità naturale incidono entrambe sulla facoltà di autodeterminazione. Il motivo è infondato. Sebbene violenza morale e incapacità naturale incidano entrambe sulla facoltà di autodeterminazione, tuttavia la prima ha incidenza sulla determinazione volitiva, mentre la seconda impedisce la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto, sicchè diversi sono i presupposti dell'una e dell'altra e gli accertamenti in fatto che ne conseguono. Pertanto, se nel giudizio di primo grado a fondamento di una domanda di annullamento delle dimissioni di una lavoratrice sia stato posto il vizio del consenso determinato da violenza, costituisce causa petendi del tutto nuova, che comporta inammissibile novità della domanda in appello, la pretesa incapacità di intendere e di volere. Nè quest'ultima, quale causa di annullamento del negozio, è configurabile come fattispecie consequenziale alla violenza, in quanto la violenza non comporta necessariamente incapacità di intendere e di volere, atteso che, di norma, non priva il soggetto della facoltà di percepire e valutare il contenuto dell'atto anche nei suoi aspetti pregiudizievoli, al contrario di quanto avviene nell'ipotesi di incapacità di intendere e di volere Cass. n. 7327/2002 . Nello stesso senso è stato chiarito che proposta domanda di annullamento di un testamento olografo per incapacità naturale del testatore, costituisce domanda nuova la richiesta, formulata in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, nel testo vigente anteriormente all'1 marzo 2006 , di annullamento del medesimo testamento per altro motivo nella specie, difetto di data . fondando le due azioni, pur nella identità di petitum, su fatti costitutivi diversi, nè potendo il giudice rilevare ex officio l'annullabilità dell'atto di ultima volontà per tale diversa ragione, mancando una norma che espressamente gli riconosca tale potere Cass. n. 698/2016 . La corte d'appello, laddove ha riconosciuto che il giudice di primo grado, investito di una domanda di annullamento per violenza morale, non poteva disporre l'annullamento degli atti impugnati per incapacità naturale del disponente, pena la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è in linea con tali principi 10. In conclusione è accolto il secondo motivo sono rigettati il primo e il quarto motivo è assorbito il terzo. La sentenza è cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio della causa ad altre sezione della Corte d'appello dell'Aquila anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo rigetta il secondo e il quarto dichiara assorbito il terzo cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti rinvia ad altra sezione della Corte d'appello dell'Aquila anche per le spese.