Revocata l’assegnazione della casa familiare se manca la dimora abituale del figlio disabile affidato alla madre

Confermata dalla Cassazione la decisione con cui è stata accolta la richiesta avanzata dall’uomo. Revocata l’originaria assegnazione della casa familiare alla donna e al figlio disabile. Decisiva la constatazione che quell’immobile non costituiva più, da tempo, la dimora abituale del ragazzo.

Figlio disabile da accudire quotidianamente ciò nonostante, può essere revocata, come richiesto dall’ex marito, l’ assegnazione della casa familiare alla madre. Decisiva la constatazione che la donna e il ragazzo non risiedono più fisicamente in quell’appartamento Cassazione, ordinanza n. 16286/20, depositata il 30 luglio . Terreno di scontro tra moglie e marito nel giudizio di divorzio è anche la casa familiare . In prima battuta l’immobile viene assegnato alla donna in quanto collocataria in via prevalente del figlio disabile, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente . Successivamente, però, i Giudici d’Appello revocano tale decisione, ponendo in evidenza le difficoltà economiche dell’uomo e il fatto che figlio disabile e madre non vivano più nella casa familiare. Questo provvedimento suscita la reazione della donna, che propone ricorso in Cassazione, sostenendo che i Giudici di merito abbiano revocato l’assegnazione tenendo preminentemente conto dell’interesse economico del marito e non dell’interesse prioritario del figlio , e osservando poi che non è stata spesa nemmeno una parola sull’adeguamento della statuizione economica a seguito della revoca dell’assegnazione della casa familiare . Ogni obiezione mossa dalla donna si rivela però inutile. Dalla Cassazione mostrano difatti di condividere la valutazione compiuta in Appello, valutazione centrata sul fatto che la casa familiare non costituiva più, da tempo, la dimora abituale del ragazzo , e quindi non soddisfaceva il suo interesse abitativo . Per quanto concerne invece un possibile adeguamento delle statuizioni economiche nei rapporti tra i due coniugi, viene osservato che i Giudici merito hanno dato conto del peggioramento delle condizioni economiche dell’uomo , mentre, allo stesso tempo, si è appurata la possibilità per la donna di avvalersi del sussidio offerto degli enti pubblici dell’effettivo luogo di residenza per assicurare sia il trasporto del ragazzo che la frequenza di un ‘Centro’ , senza dimenticare poi le entrate del figlio, accertate come sufficienti a coprire la relativa spesa .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 – 30 luglio 2020, numero 16286 Presidente Ferro – Relatore Tricomi Ritenuto che Vi. Ze. ricorre con due mezzi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che, in giudizio di divorzio, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare in Rovetta - già assegnatale quale collocataria in via prevalente del figlio Lu., nato il omissis , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed affetto da tetraparesi atasso-spastica, ritardo cognitivo medio ed epilessia sintomatica con gravi limitazioni fisiche e psichiche -, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pa. Ro Ro. ha replicato con controricorso e depositato nota spese. Sussistono i presupposti per la trattazione camerale ex articolo 380 bis cod. proc. civ. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 337 sexies, comma sesto, cod. civ. e dell'articolo 6 della legge numero 898/1970 sostiene che la Corte di appello abbia revocato l'assegnazione tenendo preminentemente conto dell'interesse economico del Ro. e non dell'interesse prioritario del figlio. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha ampiamente motivato sulle circostanze di fatto da cui ha desunto che la casa familiare da tempo non costituiva piú la dimora abituale di Lu., e quindi non soddisfaceva il suo interesse abitativo, senza che quanto accertato risulti essere stato concretamente contestato sotto il profilo motivazionale, né sia stato indicato quale differente e pertinente interesse del figlio sia stato sottoposto all'attenzione della Corte territoriale e non sia stato esaminato da questa la decisione risulta pertanto in linea con i principi espressi da Cass. numero 11218 del 10/5/2013 ed immune dal vizio denunciato. 2. Con il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, fatto che viene individuato nella statuizione assunta dalla Corte di appello di Brescia nella sentenza del 24/1/2014, emessa nel giudizio di separazione, che, disattesa la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, aveva fornito il seguente indirizzo vedranno i coniugi se accordarsi in modo diverso, riconoscendo un maggior sostegno económico in cambio del rilascio dell'immobile che la moglie ha diritto di coabitare con il figlio . Si duole in particolare che non sia stata spesa nemmeno una parola sull'omesso adeguamento della statuizione economica a seguito della revoca delfassegnazione della casa familiare. Il motivo è inammissibile, Invero, l’omesso esame di un fatto deve convergere su fatti storici e non può riguardare statuizioni o deduzioni Cass. Sez. U. numero 8053 del 07/04/2014 cfr. Cass. numero 14802 del 14/06/2017 . Non emerge, inoltre, che l'eventuale adeguamento delle statuizioni economiche sia stato tempestivamente richiesto dalla Ze., quantomeno in via subordinata, nel presente giudizio e, quindi facesse parte del thema decidendum. Inoltre la Corte territoriale ha dato conto non solo del peggioramento delle condizioni economiche del Ro., ma anche della possibilità per la madre di avvalersi del sussidio offerto degli enti pubblici dell'effettivo luogo di residenza Clusone , per assicurare sia il trasporto del ragazzo che la frequenza del Centro Diurno, considerando altresi le entrate del figlio, accertate come sufficienti a coprire la relativa spesa, senza che la doglianza si faceio carico di esaminare tale passaggi motivazionali. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell'ordinanza, a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. del 30/6/2003 numero 196. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 Cass. S.U. numero 23535 del 20/9/2019 . P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 = , oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettaria mente nella misura del 15%, ed accessori di legge - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 - Dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. del 30.05.2002 numero 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.