Concesso il pernottamento del minore presso il genitore non collocatario per preservare la relazione genitoriale

Iprovvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli minori consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solonell’interesse superiore del minore, assicurando sempre il rispetto del principio della bigenitorialità.

Così la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi con l’ordinanza n. 16125/20, depositata il 28 luglio. Accogliendo in parte il reclamo proposto dal un padre contro il decreto del Tribunale che, escludendo ogni possibilità di pernottamento, aveva regolato il diritto di visita del figlio minore, la Corte d’Appello territorialmente competente disponeva, invece, che il padre potesse almeno una notte a settimana tenere il figlio con sé, con varianti per i fine settimana e i periodi feriali. La madre del minore propone così ricorso per cassazione avverso tale decisione, denunciando violazione dell’art. 337- ter c.c.,per aver la Corte distrettuale omesso di considerare l’interesse prioritario del minore di 2 anni inoltre, la stessa ricorrente sostiene di aver documentato, anche in sede di mediazione familiare, episodi di disagio del minore ove distaccato da ella, vista la sua tenera età. Per la Suprema Corte, i suddetti motivi di ricorso appaiono inammissibili. Infatti, come più volte affermato dai Giudici di Legittimità, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli minoriconsentonorestrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore del minore , assicurando sempre il rispetto del principio della bigenitorialità , quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, così da garantirgli una stabile abitudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali dovranno cooperare nell’assistenza, nell’educazione e nell’istruzione del figlio stesso. Ebbene, nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha stabilito che la regolazione dei pernottamenti così come da essa indicata nel provvedimento impugnato era da considerarsi consona a preservare la relazione genitoriale con entrambi i genitori, fondamentale per la crescita del minore, nell’interesse prioritario di questi. Da qui l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 1 – 28 luglio 2020, n. 16125 Presidente Genovese – Relatore Terrusi Rilevato che la corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, accogliendo in parte qua il reclamo proposto da N.S.F. contro il decreto del tribunale di Sassari in data 22-2-2018, che ai sensi dell’art. 337-bis c.c. e seg., escludendo ogni possibilità di pernottamento, aveva regolato il diritto di vista quanto al figlio minore A. nato il dalla relazione con S.R. e collocato presso la madre , ha disposto che invece il padre potesse almeno una notte alla settimana tenere il figlio presso di sé nei termini specificamente indicati nel provvedimento, con varianti relative ai fine settimana e ai periodi feriali, la S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi l’intimato ha resistito con controricorso entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che I. - col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. per avere la corte d’appello omesso di considerare l’interesse prioritario del minore, a quel momento di soli due anni col secondo motivo denunzia l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 337-ter c.c. e art. 132 c.p.c., a proposito dell’affermazione secondo cui non vi sarebbero state a sostegno della posizione di essa madre motivazioni diverse da quelle ancorate alla tenera età del bimbo, a fronte di disagi non opportunamente documentati invero la ricorrente assume di aver dedotto e documentato, anche in sede di mediazione familiare, episodi di disagio del minore ove distaccato dalla madre, con conseguente consigliabile pernottamento presso il padre solo dopo il compimento del terzo anno di età II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è inammissibile questa Corte ha più volte affermato che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore giustappunto del minore nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole di recente Cass. n. 9764-19 III. - nella concreta fattispecie la decisione della corte territoriale è stata determinata dalla considerazione che la possibilità del padre di tenere con sé il figlio anche di notte era stata radicalmente esclusa e ciò tuttavia era avvenuto esclusivamente in considerazione della tenera età del figlio, mentre era mancata l’allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti di contro la corte d’appello ha concluso che, invece, la regolazione dei pernottamenti nei termini ben vero prudenziali indicati nel provvedimento era da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l’esplicazione di essa rispetto a momenti e a situazioni fondamentali per la crescita del minore, nell’interesse precipuo di questi IV. - la decisione è stata in tal modo basata su un apprezzamento di fatto, coerentemente motivato e immune da errori di diritto, del quale il secondo motivo, nella sua genericità, vanamente tenta di sovvertire l’esito ne consegue che l’intero ricorso va dichiarato inammissibile spese alla soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.000,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.