Modifica delle condizioni di affidamento dei figli: a decidere il tribunale competente è la residenza abituale dei minori

Il giudice competente a decidere sulla domanda di revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è quello del luogo di residenza abituale dei minori.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n 15421/20, depositata il 20 luglio. Il Tribunale di Sondrio, adito per la revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori di una coppia che si aveva ottenuto la cessazione degli effetti del matrimonio civile, declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Cassino, luogo dove era stato pronunciato il divorzio e la conseguente obbligazione messa in discussione. Il Tribunale precisava inoltre che quello era il luogo di residenza del convenuto. L’ex moglie ha proposto ricorso per cassazione. Il Collegio ha accolto il ricorso riconoscendo la competenza in capo al Tribunale di Sondrio in quanto luogo coincidente con la residenza abituale dei minori , nonché luogo dove l’obbligazione doveva essere eseguita. Tale soluzione deriva sia dal diritto eurounitario, tra cui in particolare il regolamento CE n. 2201/2003, che dalle norme interne. L’ art. 709- ter c.p.c. infatti, in tema di conseguenze dell’inadempimento degli obblighi inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale, fissa un principio che la giurisprudenza ha assunto come indicatore esplicito del foro competente anche alle determinazioni sui figli minori conseguenti al divorzio, in mancanza di altre indicazioni nella l. n. 898/1970. Precisa inoltre il Collegio che tale principio non è scalfito dall’art. 12- quater l. n. 898/1970 il quale si limita a prevedere come foro concorrente quello del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione, senza comunque escludere l’applicazione di quello individuato dalla residenza abituale dei minori. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Sondrio cui rimette il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio – 20 luglio 2020, n. 15421 Presidente/Relatore Acierno Ragioni della decisione Il Tribunale di Sondrio ha declinato la propria competenza in relazione alla causa avente ad oggetto la revisione delle condizioni relative all’affidamento e mantenimento dei figli minori, contenute nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra D.D. e C.N. . Ha ritenuto il Tribunale la competenza del Tribunale di Cassino ove era stato pronunciato il divorzio e l’obbligazione messa in discussione era sorta, precisando che il convenuto risiedeva a Minturno. La signora C. ha proposto ricorso per regolamento di competenza indicando in Sondrio il foro competente in quanto luogo di residenza abituale dei minori. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha individuato in Sondrio il foro competente in primo luogo perché coincidente con la residenza abituale dei minori ed in secondo luogo perché luogo ove l’obbligazione doveva essere eseguita. Il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale in quanto coerenti con il costante orientamento della Corte, saldamente ancorato sulle regole del diritto Eurounitario Reg. CE n. 2201 del 2003 , del diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo con l’art. 709 ter c.p.c. in tema di conseguenze dell’inadempimento degli obblighi relative all’esercizio della responsabilità genitoriale. Le controversie che hanno ad oggetto l’affidamento e il mantenimento dei minori ancorché contenute in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori. Cass.25636 del 2016 27153 del 2017 . La L. n. 898 del 1970 non contiene un indicatore esplicito ma il principio espresso dal citato art. 709 ter c.p.c., alla luce dell’ampio quadro di fonti delineato e in sintonia con il preminente interesse del minore, deve ritenersi esteso anche alle determinazioni sui figli minori conseguenti il divorzio, essendo identico l’oggetto delle controversie ex art. 709 ter c.p.c. e quelle riguardanti la modifica delle determinazioni relative all’affidamento e mantenimento minori, in quanto entrambe relative alla regolazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Ritiene, pertanto, il Collegio di doversi discostare dall’ordinanza n. 8016 del 2013 su cui fonda la declinatoria di competenza il Tribunale di Sondrio dal momento che la Corte in questa pronuncia non ha potuto tenere conto perché ratione temporis non ancora applicabile del nuovo regime giuridico derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla L. n. 219 del 2012 e dal D.Lgs. n. 154 del 2013, tutto rivolto ad eliminare ogni ingiustificata disparità di trattamento sostanziale e processuale nel sistema di protezione giuridica dei minori ed in particolare in ordine alla titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, come si può agevolmente desumere dalla stessa intitolazione del capo II del Titolo IX del Libro I Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio che afferma in modo espresso l’uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio. Il principio è infine rafforzato dall’art. 337 quinquies c.c., il quale prevede in via generale il diritto di richiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Non incide sulla correttezza del principio affermato la L. n. 898 del 1970, art. 12 quater che si limita ad introdurre un foro concorrente quello del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione ma non esclude l’applicazione di quello individuato dalla ricorrente nella residenza abituale dei minori. In conclusione il ricorso deve essere accolto, dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Sondrio cui va rimesso il giudizio e la statuizione sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. Accoglie il ricorso dichiara la competenza del Tribunale di Sondrio cui rimette la causa anche per le spese del presente procedimento.