Figlio malato, padre indifferente e madre in difficoltà: necessario l’intervento economico del nonno

Confermato l’obbligo dell’ascendente paterno deve versare 130 euro ogni mese alla madre del nipote. Decisiva la constatazione delle difficoltà affrontate dalla donna, che percepisce circa mille e cento euro al mese, ma deve occuparsi di un figlio che è malato e ha bisogno di terapie riabilitative. Ella non riceve alcun aiuto dal padre del ragazzo, mentre può contare sul sostegno dei nonni materni, che hanno accolto a casa lei e il figlio.

Contributo economico necessario da parte del nonno se il nipote – che è malato e necessita di terapie riabilitative – viene ignorato dal padre e può contare solo sulla limitata forza economica della madre, che guadagna circa mille e cento euro al mese. Irrilevante il fatto che la donna viva a casa dei genitori assieme al figlio Cassazione, ordinanza n. 14951/20, sezione sesta civile, depositata oggi Per i Giudici di merito è indiscutibile l’ obbligo del nonno paterno egli deve versare ogni mese alla madre del nipote – malato e bisognoso di terapie riabilitative – un assegno di 130 euro. Evidenti, difatti, le difficoltà affrontate dalla donna, che non può contare sul sostegno del padre del ragazzo e deve fare affidamento solo sulle proprie entrate, pari a circa mille e cento euro al mese. Per il nonno, però, la decisione pronunciata in Appello va messa in discussione. Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, ricorso con cui egli osserva, innanzitutto, che la madre del nipote non ha mai dimostrato lo stato di bisogno e tantomeno l’incapacità di provvedere da sola ai bisogni primari del figlio , anche tenendo presente che ella lavora stabilmente e convive con il figlio presso i suoi genitori . Peraltro, la donna non ha dimostrato di non poter incrementare il proprio reddito e, aggiunge ancora il nonno, il padre del ragazzo ha un lavoro regolare. Le osservazioni proposte dal nonno paterno non convincono i Giudici della Cassazione, che ne confermano l’obbligo di versare 130 euro ogni mese alla madre del nipote. Decisiva è la valutazione della situazione economica della donna quest’ultima guadagna circa mille e cento euro mensili , e tale entrata non è sufficiente, secondo i magistrati, a far fronte alle esigenze del minore che è malato e necessita di terapie riabilitative . Questo quadro non può essere messo in discussione, comunque, alla luce del contributo economico garantito dai nonni materni, che ospitano nella loro casa la figlia e il nipote. Infine, non può essere trascurato un ulteriore dettaglio la donna ha documentato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre del ragazzo, che non ha mai versato alcun assegno per il contributo al mantenimento del figlio .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 febbraio – 14 luglio 2020, n. 14951 Presidente Sambito – Relatore Meloni Fatti di causa La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 7/5/2020, ha confermato il decreto pronunciato dal Tribunale di Perugia in data 4-4-2016 con il quale Ma. Al., ascendente paterno del minore Ma. Cr. veniva condannato a pagare l'assegno di 130,00 Euro mensili quale contributo al mantenimento del nipote da versarsi alla madre Ma. An Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione Ma. Al. affidato a due motivi e memoria. An. Ma., Vi. Ma. e Mi. Vi., ascendenti materni del minore Cr. resistono con controricorso e memoria. Ragioni della decisione Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 316 bis c.c. in riferimento all'articolo 360 comma 1 nr.3 e 5 c.p.c., in quanto il giudice territoriale ha posto a suo carico il pagamento di un assegno quale contributo al mantenimento del nipote, sebbene la madre non abbia mai dimostrato lo stato di bisogno e tantomeno l'incapacità di provvedere da sola ai bisogni primari del figlio considerato che lavora stabilmente e convive con il figlio presso i suoi genitori. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in riferimento all'articolo 360 comma 1 nr. 3 e 5 c.p.c. in quanto il giudice territoriale ha posto l'obbligo di pagamento dell'assegno a carico dell'ascendente paterno sebbene la madre del minore Ma. An. non abbia dimostrato di non poter incrementare il proprio reddito e sebbene risulti che il padre lavora come addetto accoglienza clienti presso la One Investigazioni srl. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che qui si condivide cfr. Cass. n. 10419 del 2018 , l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex articolo 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli -che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti sol perchè uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l'altro genitore sia in grado di mantenere la prole. Nella fattispecie la sentenza di appello, che ha confermato sul punto la decisione di primo grado, è conforme alla giurisprudenza sopra riportata la situazione economica della madre, che guadagna circa 1.100,00 Euro mensili, è stata ritenuta insufficiente a far fronte alle esigenze del minore, perché è malato e necessita di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita. La Corte ha dato conto, inoltre, che la madre ha documentato l'impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre, che non ha mai versato alcun assegno per il contributo al mantenimento del figlio. E tali accertamenti non possono esser qui posti in discussione attenendo al merito. Per quanto sopra, il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del soccombente. Trattandosi di processo esente, non è dovuto il raddoppio del contributo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese forfetarie ed accessorie come per legge. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.