Lei non sapeva che lui non voleva figli: matrimonio nullo solo per il Tribunale ecclesiastico

In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica con cui sia stata dichiarata la nullità del matrimonio, l’ipotesi ostativa della contrarietà all’ordine pubblico per ragioni inerenti alla tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole può essere rilevata d’ufficio.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11633/20, depositata il 16 giugno. La Corte d’Appello di Milano rigettava la domanda di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra l’attore e la convenuta. Secondo la sentenza, non era stata dimostrata la conoscenza o conoscibilità da parte della donna circa la convinzione del marito di escludere l’indissolubilità del matrimonio o la possibilità di avere figli , rilevando dunque d’ufficio la contrarietà all’ordine pubblico . L’uomo ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per aver la Corte territoriale escluso la possibilità di delibazione della sentenza ecclesiastica, non essendosi la parte convenuta opposta all’accoglimento della domanda né avendo ella sollevato eccezione in senso stretto. Il Collegio ricorda che il principio di ordine pubblico italiano oggetto della controversia è inerente alla tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole . Il giudice è dunque tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità dell’esclusione di uno dei bona matrimonii da parte dell’altro coniuge con piena autonomia in quanto profilo estraneo al processo canonico. La relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli altri atti del processo eventualmente acquisiti. L’apprezzamento in fatto svolto dalla Corte risulta sottratto al sindaco di legittimità ed immune da vizi rilevando la ricorrente nel caso di specie della violazione del principio della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Per questi motivi, il ricordo viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio – 16 giugno 2020, n. 11633 Presidente Acierno – Relatore Parise Ragioni della decisione 1. Il ricorrente impugna, con un solo motivo, la sentenza n. 3801/2018, depositata il 7-8-2018, della Corte d’Appello di Milano che ha rigettato la domanda di delibazione, proposta dal medesimo ricorrente nei confronti di Bu.El. , della sentenza del Tribunale ecclesiastico con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra le suindicate parti per esclusione della prole e dell’indissolubilità da parte dell’uomo attore. La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la conoscenza o conoscibilità, da parte della Bu. , dell’intima convinzione del B. di escludere l’indissolubilità del matrimonio o di escludere la possibilità di avere figli. In particolare, da nessun atto emergeva che la riserva mentale del marito in ordine ai bona matrimonii fosse stata manifestata alla Bu. , contumace nel giudizio di delibazione, o conosciuta o conoscibile dalla stessa, la quale aveva partecipato personalmente al giudizio ecclesiastico senza, tuttavia, aver rilasciato dichiarazioni di rilevanza sulle intime convinzioni del marito nel senso precisato. La Corte d’appello ha, infine, affermato che la rilevabilità d’ufficio della contrarietà all’ordine pubblico della delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario è esclusa solo in relazione all’ipotesi di convivenza tra i coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla data del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, come da giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sent. n. 16379/2014 , ma non anche con riguardo alla differente fattispecie oggetto del giudizio. La Bu. è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 2. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’Accordo 18 febbraio 1984 di Revisione del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, art. 8, n. 2, richiamato dall’art. 82 del c.c. Afferma che non poteva essere negata la delibazione nel caso di specie, dovendosi affermare il principio secondo cui non è consentito il rilievo d’ufficio della contrarietà all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario quando parte convenuta non si opponga all’accoglimento della domanda o non sollevi l’eccezione in senso stretto. Ad avviso del ricorrente, quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16379/2014 deve applicarsi in tutti i casi in cui si faccia riferimento all’ordine pubblico dal momento che non è concepibile volere tutelare diritti personali di colui che da quella tutela riceve solo un danno pag. n. 6 ricorso . 3. Il motivo è infondato. Occorre premettere che nel caso di specie il principio di ordine pubblico italiano su cui si controverte, e ritenuto dalla Corte territoriale ostativo alla delibazione, è quello inerente alla tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Si tratta di un principio fondamentale in base al quale il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità dell’esclusione di uno dei bona matrimonii, da parte dell’altro coniuge, con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico. Il giudice italiano non deve, infatti, limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, ma deve condurre la relativa indagine con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati Cass. n. 17036/2019 in fattispecie analoga alla presente, nella quale l’altro coniuge era rimasto contumace nel giudizio di delibazione . La Corte territoriale, applicando i suesposti principi, ha accertato, con apprezzamento di fatto incensurabile fuori dai limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e con motivazione adeguata Cass. S.U. n. 8053/2014 , la ricorrenza, nel caso concreto, della violazione del principio fondamentale di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole, previa disamina delle risultanze degli atti del processo ecclesiastico e del complessivo comportamento processuale ed extraprocessuale della Bu. , soggetto a cui tutela si pone il principio di ordine pubblico di cui si discute. L’eccezionale deroga alla rilevabilità d’ufficio della distinta fattispecie di ordine pubblico della convivenza coniugale almeno triennale è stata statuita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16379/2014 esclusivamente in ragione delle indubbie peculiarità di quella fattispecie, in quanto correlata a fatti specifici e rilevanti, i quali, pur potendo emergere già dal giudizio di delibazione, di regola necessitano di idonea allegazione e dimostrazione da parte del coniuge interessato. La convivenza triennale come coniugi è stata considerata, infatti, una situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio perché caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima così Cass. S.U. n. 16379/2014 . Perciò è necessaria l’eccezione di parte, in ordine alla rilevanza della convivenza, così come nell’analoga fattispecie dell’impedimento al divorzio costituito dall’interruzione della separazione, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3. Nel caso in esame non ricorre la fattispecie di ordine pubblico della convivenza coniugale almeno triennale, in base a quanto accertato in punto di fatto dalla Corte d’appello, nè sussiste la complessità fattuale , il cui rilievo solo su istanza di parte possa valorizzarsi tramite il richiamo all’analoga disciplina in tema di divorzio, giustificativa della deroga di cui si è detto. La distinta fattispecie di ordine pubblico oggetto del presente giudizio riguarda, infatti, come si è visto, solo la violazione del principio fondamentale di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole, il cui rilievo d’ufficio non trova deroga, in base alle considerazioni che precedono, e che assume autonoma e decisiva rilevanza ostativa alla delibazione cfr. Cass. 14/2/2019 n. 4517 in un’ipotesi in cui è stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse a ricorrere, il motivo di ricorso attinente alla rilevanza della protrazione della convivenza, essendo stato già accertato il contrasto, di per sé solo ostativo alla delibazione di sentenza ecclesiastica, con il principio di tutela della buona fede e dell’incolpevole affidamento . 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell’intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto Cass. n. 23535/2019 . Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.