Rapporto tra giudizio per il riconoscimento della paternità e dichiarazione di adottabilità

La Cassazione ha chiarito che, intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo, il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

Così ha deciso con l’ordinanza numero 11208/20, depositata l11 giugno. Un cittadino straniero presentava domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e agiva innanzi al Tribunale ordinario per ottenere il riconoscimento della paternità delle due figli minori . Il Tribunale per i minorenni dell’Umbria, a cui veniva rappresentata l’esistenza della domanda ex art. 250 c.c., richiesto di prendere ogni decisione previa acquisizione del fascicolo relativo e tanto nella pregiudizialità , rispetto al procedimento sulla dichiarazione dello stato di adottabilità delle minori, di quello di riconoscimento della paternità, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza. Il Tribunale di Perugia, rilevando che il Tribunale per i minorenni dell’Umbria aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, disponendone l’affido preadottivo, adottava un’ordinanza di sospensione del giudizio ex art. 11 l. 184/1983. Avverso l’ordinanza di sospensione il cittadino straniero ricorre in Cassazione per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c sostenendo che il Tribunale di Perugia, decidendo sulla sospensione ex art. 11 cit., non abbia tenuto conto della circostanza che la sentenza di adottabilità è stata emessa dal Tribunale per i minorenni dell’Umbria successivamente rispetto al deposito del ricorso ex art. 250 c.c., avvenuto dunque tempestivamente ed anteriormente rispetto alla dichiarazione di adottabilità, in epoca nella quale non risultava in essere neppure l’affidamento preadottivo delle minori e che il Tribunale per i minorenni avesse, a sua volta, pronunciato la sentenza sull’adottabilità. La Suprema Corte, ritenendo il ricorso fondato , ricorda la normativa art. 11 l. numero 183/1984 per cui, una volta che intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo del minore, il riconoscimento della paternità/maternità è privo di efficacia. Dunque, in tale circostanza, il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva. Nel caso di specie, la Cassazione rileva che il ricorrente, dopo la domanda di riconoscimento ex art. 250 c.c., ha avanzato correttamente istanza di sospensione ex art. 11 al Tribunale per i Minorenni davanti a cui pendeva il giudizio sull’adottabilità dei figli minori. Questo avrebbe dovuto determinare il giudice dell’adozione a sospendere il relativo giudizio. Infatti, il secondo comma dell’art. 11, l. numero 183/1984, stabilisce espressamente che il giudizio per il riconoscimento della paternità/maternità giudiziale deve essere sospeso ove intervenga la dichiarazione di adottabilità. Nel caso di specie, osserva la S.C., il Tribunale di Perugia, quale giudice del procedimento di riconoscimento ex art. 250 c.c., comma 4, non avrebbe potuto adottare, ai sensi della L. numero 184 del 1983, art. 11, ultimo capoverso, l’ordinanza di sospensione e tanto in difetto della pendenza di un giudizio da individuarsi , per l’espressa previsione della L. numero 183 del 1984, art. 11, u.c., in quello di accertamento della paternità o maternità art. 269 c.c. , e quindi di una ipotesi distinta da quella verificatasi. Alla luce di quanto sopra chiarito, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del procedimento davanti al Tribunale di Perugia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 19 febbraio – 11 giugno 2020, n. 11208 Presidente Acierno – Relatore Scalia Rilevato Che 1. con atto in data 03.07.2019, D.K.K. ricorre in cassazione per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza di sospensione adottata ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 11, ultimo capoverso, nel giudizio rubricato al numero r.g. 7671/2017 dal Tribunale di Perugia dopo aver premesso di aver presentato ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze - Sezione di Perugia davanti al Tribunale di Perugia 2. nella domanda di riconoscimento dello status di rifugiato il ricorrente ha rappresentato di essere padre delle due minori, O.C. , nata in il omissis e O.M. , nata a il omissis , avute dalla compagna O.P. o D. 3. dopo aver presentato domanda in via amministrativa per il ricongiungimento familiare il ricorrente ha appreso della sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale e del collocamento delle minori presso una comunità con affidamento ai Servizi Sociali in attesa dell’individuazione di una famiglia affidataria 4. con ricorso ex art. 250 c.c. è stata adita dal ricorrente l’autorità ordinaria per ottenere sentenza che tenesse luogo del consenso mancato al riconoscimento delle minori 5. il Tribunale per i minorenni dell’Umbria, a cui veniva rappresentata l’esistenza della domanda ex art. 250 c.c., richiesto di prendere ogni decisione previa acquisizione del fascicolo relativo e tanto nella pregiudizialità, rispetto al procedimento sulla dichiarazione dello stato di adottabilità delle minori, di quello di riconoscimento della paternità, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza 6. con ordinanza adottata il 4.06.2019 sull’istanza ai sensi della L. n. 184 del 1983, ex art. 11, ultimo capoverso, il Tribunale di Perugia, quale giudice del riconoscimento ex art. 250 c.c., rilevato che il tribunale per i minorenni dell’Umbria con sentenza del 24.07.2018 aveva dichiarato lo stato di adottabilità delle minori, disponendone così l’affido preadottivo, sospendeva il giudizio 7. il Tribunale di Perugia decidendo sulla sospensione ex art. 11 cit., non avrebbe tenuto conto della circostanza che la sentenza di adottabilità era stata emessa dal tribunale per i minorenni dell’Umbria solo in data 24.07.2018 nonostante il ricorso ex art. 250 c.c. fosse stato depositato in data 15.12.2017 e quindi tempestivamente ed anteriormente alla dichiarazione di adottabilità, in epoca nella quale non risultava in essere neppure l’affidamento preadottivo delle minori e che il Tribunale per i minorenni avesse, a sua volta, pronunciato la sentenza sull’adottabilità nonostante fosse stata depositata in epoca anteriore, il 21.06.2018, l’istanza prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 11, comma 2 8. per l’effetto il Tribunale del riconoscimento della paternità naturale e quello per i minorenni avevano negato al padre biologico di poter addivenire al riconoscimento disconoscendogli la concessione del temine di sospensione ed ogni delibazione sulla pregiudizialità del riconoscimento introdotto, non considerando il principio della prevenzione in ragione del quale la domanda di riconoscimento era stata avanzata ben prima della pronuncia della sentenza di adottabilità 9. Che il rappresentante della Procura generale della Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto che 10. Il ricorso per regolamento necessario di competenza è fondato per le ragioni di seguito precisate. 11. La L. n. 183 del 1984, art. 11, u.c., stabilisce che Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva . 12. La norma indicata, centrale nella sua applicazione al fine di dare soluzione alla fattispecie in esame, scrutinata nelle sue previsioni sancisce da una parte a l’inefficacia del riconoscimento ex art. 250 c.c. una volta che sia intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo b la sospensione ope legis del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità L. n. 183 del 1984, art. 8 e la sua estinzione ove lo stesso segua alla pronuncia di adozione divenuta definitiva. 13. Il caso di specie è assoggettato all’ipotesi di cui alla lett. b , nei termini di seguito illustrati. 14. Il ricorrente ha avanzato correttamente istanza di sospensione ai sensi della legge cit., ex art. 11, comma 2, al Tribunale per i Minorenni dinanzi al quale pendeva il giudizio sull’adottabilità delle minori e tanto egli ha fatto dopo aver proposto domanda di riconoscimento ex art. 250 c.c 15. Tale condotta processuale avrebbe dovuto determinare il giudice dell’adozione a sospendere il relativo giudizio. 16. La L. n. 183 del 1984, art. 11, comma 2, per quanto in questa sede rileva, governa espressamente i rapporti tra il giudizio sulla dichiarazione di adottabilità e quello per il riconoscimento della paternità o maternità giudiziale stabilendo di quest’ultimo la sospensione, di diritto, là dove intervenga la dichiarazione di adottabilità. 17. Per la descritta fattispecie, due sono le precisazioni d’obbligo. 18. Prima dell’indicata fase deve essere chiaro che il Tribunale per i Minorenni è competente a decidere sull’istanza di sospensione del giudizio sulla dichiarazione di adottabilità, a fronte della richiesta da parte del genitore biologico di un termine per la proposizione del giudizio di riconoscimento della paternità o maternità naturale in termini, vd. Cass. n. 2802 del 07/02/2014 e ciò, vieppiù, quando poi si deduca dal genitore naturale che un giudizio all’indicato fine sia già stato proposto. 19. Il Tribunale ordinario là dove venga investito della cognizione della domanda volta ad ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso mancato dell’altro genitore al riconoscimento in via amministrativa art. 250 c.c., commi 1 e 3, e art. 254 c.c. , secondo i contenuti propri dell’art. 250 c.c., comma 4, non può adottare alcun provvedimento di sospensione. 20. La L. n. 183 del 1984, art. 11, comma 2, è infatti espressamente dettato per disciplinare i rapporti tra il giudizio sulla dichiarazione di adottabilità del minore e quello avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e non contempla, come tale, la differente ipotesi del procedimento di cui all’art. 250 c.c., comma 4, diretto a conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio minore al riconoscimento da parte dell’altro. 21. Ecco che, in forza dell’indicato percorso processuale, la sospensione è istituto che è stato nella specie applicato al di fuori del paradigma normativo suo proprio. 22. Il Tribunale di Perugia, quale giudice del procedimento di riconoscimento ex art. 250 c.c., comma 4, non avrebbe potuto adottare, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 11, ultimo capoverso, l’ordinanza di sospensione pronunciata il 4.06.2019 e tanto in difetto della pendenza di un giudizio da individuarsi, per l’espressa previsione della L. n. 183 del 1984, art. 11, u.c., in quello di accertamento della paternità o maternità art. 269 c.c. , e quindi di una ipotesi distinta da quella verificatasi. 23. In accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato e deve disporsi la prosecuzione del procedimento perché il Tribunale di Perugia, quale giudice del riconoscimento ex art. 250 c.c., adotti le determinazioni di competenza. P.Q.M. Visto l’art. 42 c.p.c. accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del procedimento davanti al Tribunale di Perugia.