Quasi 30 anni, studente universitario ma con un lavoro part-time: niente mantenimento dal padre

L’iscrizione all’università non può bastare per sancire il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre. Rilevante il fatto che il ragazzo abbia allo stesso tempo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, seppur part-time.

Se il figlio si avvia verso i 30 anni e ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, seppur part-time, allora la sua lentezza nel portare avanti il percorso di studi in ambito universitario non può certo consentirgli di pretendere ancora un sostegno economico dal padre. Cassazione, ordinanza n. 11186/20, sezione sesta civile, depositata l’11 giugno. Vittoria in primo grado per il papà, che vede ridotto a 300 euro l’ assegno dovuto alla ex coniuge per concorso nel mantenimento del figlio che è maggiorenne ma, secondo i giudici, non economicamente autosufficiente . Questa visione è confermata in appello, con conseguente risposta negativa alla richiesta dell’uomo di vedere cancellato il suo onere economico in favore del figlio. A rimettere tutto in discussione, ritenendo plausibile la domanda avanzata dal padre, è la Cassazione . L’uomo spiega che la mera iscrizione del figlio all’ università non è sufficiente a giustificare il permanere dell’obbligo a fornirgli sostegno economico, anche perché è accertato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio in ragione di un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato . Per i Giudici del Palazzaccio la decisione presa in secondo grado non è condivisibile poiché a fronte dello svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio e della prosecuzione della sua formazione professionale attraverso gli studi universitari , non paiono essere emerse circostanze che possano giustificare il permanere dell’ obbligo di mantenimento a carico del padre, anche tenendo presente l’età – quasi 30 anni – del ragazzo. Necessario ora un nuovo processo in appello, dove sarà necessario riprendere in esame la richiesta del genitore e valutare con attenzione la posizione del figlio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 febbraio – 11 giugno 2020, numero 11186 Presidente Sambito – Relatore Tricomi Ritenuto che Anumero De Pi. propone ricorso con due mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata, che in sede di reclamo, per quanto interessa, ha confermato il decreto del Tribunale di Bari che - in parziale accoglimento della domanda del De Pi. aveva ridotto ad Euro 300,00= l'assegno dovuto a Gi. Ma. Anumero Si. - ex coniuge - per concorso nel mantenimento del figlio De Pi. Da. numero il omissis , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Si. ha replicato con controricorso. Anumero De Pi. ha depositato memoria. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex articolo 380 bis cod. proc. civ. Considerato che 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del ricorso per cassazione alla luce del seguente principio Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. Cass. numero 12018 del 07/05/2019 Cass. numero 11218 del 10/05/2013 . 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 337 septies e 2697 cod.civ., nonché dell'articolo 6 della legge numero 898/1970. A parere del ricorrente erroneamente la Corte di appello ha ravvisato i presupposti per il permanere del diritto del figlio maggiorenne all'assegno di mantenimento, sulla scorta di un accertamento frettoloso e superficiale di quanto desumibile dalla documentazione versata in atti e sostiene che la mera iscrizione all'università non era sufficiente a giustificare il permanere dell'obbligo, essendo incontestato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio in ragione di contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con Poste Italiane. Il motivo è fondato e va accolto. Secondo i principi informatori della materia Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori aspirazioni. Cass. numero 18076 del 20/08/2014 e la Corte, pur avendo valutato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di Da. e la prosecuzione della sua formazione professionale attraverso gli studi universitari, non ha evidenziatole circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo in applicazione di criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età del beneficiario. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione, in conseguenza del denunciato erroneo rigetto del reclamo, dell'articolo 91 cod.proc.civ. in riferimento alla statuizione di compensazione integrale delle spese di lite. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. 3. In conclusione, andando di diverso avviso dalla proposta del relatore, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale di Bari in diversa composizione per il riesame e le spese anche del presente grado. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52. P.Q.M. - Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.