Assistito in coma, l’amministratore di sostegno non può dichiarare la volontà di questi di contrarre matrimonio

Il consenso a contrarre matrimonio deve essere espresso da un soggetto cosciente, non potendo tale consenso essere al contrario manifestato dall’amministratore di sostegno, nemmeno in sua sostituzione, qualora il beneficiario risultasse attualmente incosciente.

Nel caso in esame, un uomo, beneficiario dell’amministrazione di sostegno , aveva manifestato più volte l’intenzione di voler sposare la compagna con cui conviveva da ormai sei anni. Tuttavia, non sono mai riusciti a sposarsi perché l’uomo, alla data dell’attuale ricorso presentato dai genitori e dal fratello, si trovava in coma a seguito di un’emorragia cerebrale, trovandosi dunque in uno stato incapace di manifestare il proprio consenso. In merito a ciò, il giudice del merito ribadisce che il divieto di contrarre matrimonio , previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato . Pertanto, essendo fondamentale la libertà del beneficiario di contrarre matrimonio, egli potrà manifestare il proprio consenso autonomamente o assistito dall’amministratore di sostegno. L’eventuale divieto di contrarre matrimonio viene disposto - a tutela dell’interesse del beneficiario – nell’ipotesi di una totale incapacità di intendere e volere del soggetto, oppure laddove egli non sia in grado di comprendere adeguatamente le conseguenze della scelta. Non può, infatti, sostituirsi un terzo, nel caso di specie l’amministratore di sostegno, al beneficiario, essendo quello del matrimonio un atto personalissimo. Il consenso a contrarre matrimonio deve necessariamente essere espresso da un soggetto cosciente, non potendo questo consenso essere al contrario manifestato dall’amministratore di sostegno, nemmeno in sua rappresentanza o come nel caso di specie, in sua sostituzione . Pertanto, il Tribunale de La Spezia rigetta la richiesta di estensione dei poteri in capo all’amministratore di sostegno, avanzata dai parenti dell’assistito, confermando i poteri precedentemente attribuiti allo stesso amministratore con apposito decreto.

Tribunale di La Spezia, sentenza 4 marzo 2020 Giudice Drigani Fatto e diritto rilevato che sono già stati attribuiti all’amministratore di sostegno, nominato alla predetta udienza, i poteri di cui al decreto del 3.3.2020 vista l’istanza dei ricorrenti di attribuire all’amministratore di sostegno l’ulteriore potere a di richiedere all’ufficiale di stato civile del Comune di B. di procedere, ex art. 101 c.c., alla celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio b previa verifica della volontà e consenso al matrimonio con la sig.ra L. B., di rilasciare all’atto di matrimonio dichiarazione della volontà di contrarre in nome e per conto dell’amministrato nonché alla sottoscrizione dell’atto osservato, con riferimento alla richiesta di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno di contrarre matrimonio, che -può contrarre matrimonio anche la persona per la quale è stato nominato un amministratore di sostegno. Ed invero, la giurisprudenza sul punto stabilisce che il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato” cfr. Cass. civ., sent. n. 11536/2017 , e che soltanto in presenza di circostanze di eccezionale gravità, [sussiste] la possibilità di estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno il divieto previsto dall’art. 85 c.c., attraverso un apposito provvedimento del giudice tutelare” cfr. Cass. civ., sent. n. 12460/2018 - di conseguenza, essendo la regola la libertà del beneficiario di contrarre matrimonio, egli potrà manifestare il proprio consenso autonomamente o, al più, assistito dall’amministratore di sostegno eventualmente incaricato dal Giudice Tutelare di affiancare il beneficiario nel percorso di formazione della volontà, aiutandolo così a comprendere le implicazioni personali e giuridiche della scelta coniugale - l’eventuale divieto di contrarre matrimonio viene disposto - ad esclusiva tutela dell’interesse del beneficiario - a fronte di una totale incapacità di intendere e volere del soggetto, oppure laddove egli non sia in grado di comprendere e soppesare adeguatamente le conseguenze della scelta. In ogni caso, è richiesto un accurato accertamento sulla capacità del soggetto e deve garantirsi la massima considerazione della dignità della persona e le sue legittime future aspirazioni rilevato che il medesimo principio trova applicazione anche con riferimento alla capacità di testare, di donare e di riconoscimento del figlio, trattandosi tutti di atti personalissimi che, stante la loro natura, sono ritenuti insuscettibili di delega a terzi poiché relativi ad aspetti a tal punto intimi della persona che - per la loro valenza sentimentale, affettiva, esistenziale e patrimoniale – possono essere effettuati soltanto dal soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Appare, invero, difficile ipotizzare che al beneficiario possa sostituirsi un terzo nel caso di specie, l’amministratore di sostegno nell’assumere una siffatta decisione, dovendo la titolarità del diritto coesistere con l’esercizio dello stesso. Tali considerazioni sono del resto naturale conseguenza del riconoscimento sulla base dei principi costituzionali e delle fonti sovranazionali a tutela della disabilità dell’esercizio dei diritti fondamentali anche ai soggetti c.d. deboli ribadito, pertanto, che il beneficiario ben potrà porre in essere i succitati atti personalissimi in piena autonomia, salva l’opportunità di disporre - dietro espressa previsione del Giudice Tutelare e nei casi eccezionali in cui se ne ravvisa la necessità - l’assistenza da parte dell’amministratore di sostegno. Una tale previsione potrà avvenire nella duplice forma dell’assistenza nella sola fase di formazione della volontà, oppure anche in quella di manifestazione della stessa in quest’ultimo caso, cioè, l’amministratore di sostegno esternerà un consenso unitamente al beneficiario. In altri termini, la scelta rimarrà in capo al beneficiario, trattandosi di espressione di una sua autodeterminazione in tal senso, ma con l’ulteriore garanzia della presenza dell’amministratore cui spetterà, se del caso, il compito di riferire al Giudice eventuali vizi che dovessero inficiare la capacità di intendere e volere del soggetto è per l’appunto e soltanto l’esigenza di predisporre una forma di garanzia e tutela del beneficiario a legittimare una siffatta compressione della sua capacità di agire. Peraltro, è proprio la particolare situazione di fragilità e, di conseguenza, di incapacità a manifestare un consenso libero, pieno, effettivo e consapevole pur potendosi in teoria ben ipotizzare la manifestazione materiale da parte dell’interdetto di un consenso, seppur – ben inteso - privato di alcun valore giuridico all’atto personalissimo di contrarre matrimonio che costituisce la ratio sottesa al divieto assoluto, di ordine pubblico e che non consente deroghe previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto dato quindi atto di come il matrimonio rappresenti forse - tra gli atti personalissimi preclusi all’interdetto, e il cui divieto solo in via del tutto eccezionale può estendersi all’amministrato quello in cui la libertà intesa anche quale forma di autoresponsabilità è maggiormente tutelata e presidiata, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze rilevato, tuttavia, che sussistono evidenti differenze tra - da un lato - impedire al soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno di compiere un atto personalissimo giacché pregiudizievole ai suoi interessi per le evidenziate ragioni e - dall’altro - consentirgli invece l’effettivo esercizio del medesimo diritto laddove egli non sia mercé le sue contingenti condizioni psico-fisiche e/o di grave incapacità, che impediscono la manifestazione di una volontà cosciente e consapevole in grado di compiere, nemmeno con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, quel determinato atto. In tale ultima ipotesi, invero, in mancanza di un esercizio in via rappresentativa, siffatto diritto risulterebbe de facto totalmente precluso dato atto che la più moderna giurisprudenza ha effettivamente ammesso che determinati atti personalissimi siano compiuti non già dal soggetto incapace ma, in sua rappresentanza rectius, in sua sostituzione , dal tutore e/o dall’amministratore di sostegno. Si tratta, in particolare, del consenso ai trattamenti sanitari, ambito nel quale è stato attribuito al rappresentante il potere di esprimere la volontà in luogo del rappresentato, ricostruendola in via presuntiva attraverso un’indagine della personalità, delle scelte di vita e dei suoi orientamenti secondo quanto previsto dalla sentenza n. 21748/2007 della Corte di Cassazione, cui si rimanda integralmente per ciò che concerne parametri e criteri, nonché per il principio di diritto ivi espresso evidenziato che anche di recente il legislatore, sempre nell’ambito dei trattamenti sanitari, ha espressamente contemplato ipotesi in cui al Giudice viene conferito il potere di sostituirsi al soggetto incapace, e financo al suo rappresentante legale, nel decidere a quali trattamenti acconsentire o meno cfr. art. 3, comma 5, legge n. 219/2017 considerato tuttavia che sussistono, ad avviso di questo Giudice, differenze tra queste due ultime situazioni e quella che invece emerge nel caso di cui alla presente amministrazione di sostegno, vertendosi infatti in ipotesi in cui si chiede di autorizzare l’amministratore di sostegno a esprimere la volontà di contrarre matrimonio in nome e per conto di un soggetto attualmente in stato di coma e i.r.a. in paziente con emorragia cerebrale”. Un conto è, invero, la situazione in cui deve necessariamente essere presa una decisione in ordine a quali trattamenti sanitari - ivi compresi quelli c.d. salva vita e fatta salva l’operatività dello stato di necessità ex art. 54 c.p., con le ulteriori previsioni di cui alla legge n. 219/2017 - effettuare o meno, dovendosi discutere di quale sia il soggetto tenuto a manifestare il consenso altra, per contro, quella in cui la decisione da assumere ovvero il consenso a contrarre matrimonio risulti non necessaria e non assolutamente indispensabile rilevato che la normativa in materia di celebrazione del matrimonio espressamente prevede, quale requisito, il mutuo consenso espresso dagli sposi e ricevuto con le prescritte solennità dall’ufficiale di stato civile” che non può essere che quello manifestato nella formula e nei modi che la legge richiede ed al quale, indipendentemente dall’interno proposito dei nubendi, seguono gli effetti giuridici propri del matrimonio civile delle parti stesse voluto” cfr. Cass. civ, sez. I, sent. 26.3.1964, n. 684 , al punto che sono cause di inesistenza del matrimonio la mancanza dei requisiti formali della celebrazione e del consenso degli sposi” cfr. Cass. civ, sez. I, sent. 14.2.1975, n. 569 rilevato altresì che - il matrimonio contratto da persona incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione della nozze è impugnabile ai sensi dell’art. 120 c.c., sul solo presupposto dell’incapacità del nubendo, senza cioè che assumi rilievo il pregiudizio che sia potuto provenire dall’atto né la mala fede dell’altro coniuge, stante la tutela che l’ordinamento appronta proprio all’integrità del consenso matrimoniale, che deve formarsi in piena libertà e consapevolezza - l’incapacità di cui all’art. 120 c.c. è da intendersi quale condizione psico-patologica che toglie alla persona l’attitudine a intendere il reale significato dei propri atti, potendo afferire non solo alla sfera volitiva ma anche a quella cognitiva, di tipo permanente o transitoria, così come derivare da una malattia mentale o da disturbi psichici o fisici. In ogni caso, si è dinnanzi a situazioni in grado di influire sulla libertà di determinazione del soggetto e che impongono una valutazione del grado di consapevolezza del nubendo in relazione allo specifico atto compiuto - proprio con riferimento al matrimonio, pertanto, è indispensabile che il soggetto sia in grado a di comprendere a pieno la portata degli obblighi e dei diritti fondamentali che ne scaturiscono b conseguentemente, di volere il correlativo impegno giuridico e sociale ovvero la comunione materiale e spirituale che ne deriva ritenuto, quindi, che il consenso a contrarre matrimonio debba essere espresso da un soggetto cosciente, in grado di manifestare un consenso libero, pieno, effettivo e consapevole in altri termini, di autodeterminarsi sul punto , non potendo questo consenso essere al contrario manifestato dall’amministratore di sostegno, nemmeno in sua rappresentanza nel caso di specie, in sua sostituzione , proprio poiché l’amministrando-nubendo risulta attualmente incosciente diagnosi di coma e i.r.a. in paziente con emorragia cerebrale” e perciò incapace di esprime una seppur minima volontà in proposito ritenuto che la necessità di un consenso alle nozze espresso direttamente e personalmente dal nubendo debba trovare conferma anche a fronte della ratio ispiratrice degli artt. 404 ss. c.c. così come introdotti dalla legge 9.1.2004, n. 6 - ovvero di un impianto normativo volto a comprimere e limitare nella misura minore possibile i diritti e le iniziative del beneficiario, cercando di garantire e preservare la più ampia tutela e valorizzazione dei suoi interessi, aspirazioni e desideri - che pur prevede ipotesi di attribuzione all’amministratore del potere si sostituirsi al beneficiario nell’assunzione di numerose decisioni anche in materia sanitaria rilevato, inoltre, che l’art. 101 c.c. rubricato Matrimonio in imminente pericolo di vita” - disciplina la peculiare ipotesi in cui, a fronte dell’imminente pericolo di vita di uno dei nubendi, l’ufficiale di stato civile viene autorizzato a omettere tutte le fasi preliminari alla celebrazione del matrimonio, atteso che l’intera fase della pubblicazione è sostituita dal giuramento degli sposi i quali debbono asseverare che non sussistono impedimenti non suscettibili di dispensa - richiede pur sempre la manifestazione di una volontà del nubendo, imponendo addirittura una ulteriore dichiarazione purché gli sposi prima giurino che []” sostitutiva delle fasi procedimentali omesse - consente di derogare, mercé le ragioni di necessità e urgenza, alle sole regole ordinarie di competenza dell’ufficiale di stato civile, ma non anche alle altre forme, tra cui vi rientra certamente l’espressione del consenso direttamente da parte dei nubendi evidenziato che, effettivamente, si rinviene nell’ordinamento un’ipotesi in cui il consenso degli sposi non è espresso personalmente e direttamente dagli stessi. Segnatamente, l’art. 111 c.c. rubricato Celebrazione per procura” costituisce forma speciale di celebrazione del matrimonio inizialmente introdotto da leggi speciali per ragioni di natura bellica e successivamente inserito nel codice civile con estensione del suo ambito di applicazione in cui - in via del tutto eccezionale e non estendibile quindi in via analogica - si deroga al principio in base al quale la dichiarazione deve essere espressa personalmente e direttamente dagli sposi. Tuttavia, ciò è ammesso al ricorrere delle due tassative ipotesi ivi indicate militari o persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate in tempo di guerra situazione in cui uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi e a fronte del rilascio in forma di atto pubblico di procura speciale constatato che il caso di specie non integra né la fattispecie di cui all’art. 111 c.c. né quella di cui all’art. 101 c.c. rilevato che dall’istruttoria svolta all’udienza del 3.3.2020 è emerso che - sia il beneficiario che l’attuale compagna sono divorziati e hanno avuto dal loro primo matrimonio dei figli, e la loro relazione dura da oltre dieci anni - il beneficiario e l’attuale compagna convivono unitamente ai propri figli in un’abitazione di proprietà del beneficiario, da circa cinque o sei anni - tutti i parenti nulla hanno opposto a un eventuale matrimonio tra il beneficiario e l’attuale compagna, esprimendo la loro felicità in proposito - il beneficiario è sommozzatore della Polizia di Stato con qualifica di Assistente Capo - il beneficiario avrebbe riferito numerose volte, sia ai genitori che al fratello P. e al figlio J., di volersi sposare con la compagna la prima volta che ne hanno parlato è stata circa quattro o cinque anni fa” , anche a seguito di incidenti occorsi a dei colleghi, da cui sarebbe rimasto a tal punto scosso da riferire ai familiari mi sa che è meglio che la sposo, perché faccio un lavoro pericoloso” - il beneficiario e la compagna, tuttavia, stando alle dichiarazioni rese dai parenti, non hanno mai provveduto a sposarsi né - ad oggi - a richiedere le pubblicazioni matrimoniali, né tantomeno a programmare alcune attività tipiche di un matrimonio scelta della data e del luogo della cerimonia e del ricevimento, etc. , nonostante i propositi in tal senso e la lunga convivenza, nonché le riflessioni svolte sulla pericolosità del lavoro e i rischi connessi - il beneficiario avrebbe rappresentato come da dichiarazione resa al collega in occasione dell’incidente che ha portato all’attuale situazione in cui versa il beneficiario la propria preoccupazione per la compagna e la volontà di contrarre matrimonio con lei, dispiaciuto di non averlo ancora fatto” - dal punto di vista dell’attuale stato di salute, l’unica documentazione medica in atti riferisce una diagnosi di coma e i.r.a. in paziente con emorragia cerebrale”. All’udienza, il fratello P. ha aggiunto che il beneficiario è in prognosi riservata, non ci si può pronunciare sulla sua situazione di salute, le condizioni sono gravi ma i medici non escludono una possibile ripresa” e che da quando è entrato in sala operatoria non ha avuto momenti di coscienza” preso atto che l’istruttoria avrebbe, in effetti, rappresentato una convivenza consolidata e duratura nel tempo, nonché una situazione di armonia e serenità all’interno del nucleo famigliare, anche allargato” ritenuto al contempo di dover rimarcare, a prescindere dalla consapevolezza del beneficiario circa la pericolosità del proprio lavoro, cui non ha fatto seguito - nonostante i numerosi anni di convivenza con l’attuale compagna - nessuna manifestazione concreta ed effettiva di convolare a nozze, che l’unica documentazione medica in atti riporta una grave situazione di salute del beneficiario, che ne attesta l’assoluto attuale stato di incoscienza e di incapacità di manifestare un consenso rilevata altresì la circostanza che dal momento dell’operazione permane inalterato l’attuale stato di incoscienza del beneficiario considerato, in conclusione, che le osservazioni ut supra effettuate - e in particolare la succitata normativa in tema di matrimonio - non consentono, ad avviso di questo Giudice, deroghe in ordine alla necessità di un consenso alle nozze espresso direttamente e personalmente dal nubendo poiché atto personalissimo , risultando pertanto ostative all’attribuzione all’amministratore di sostegno quale rappresentante del beneficiario dell’ulteriore potere, previa verifica della volontà e consenso al matrimonio con la sig.ra L.B., di rilasciare all’atto di matrimonio dichiarazione della volontà di contrarre in nome e per conto dell’amministrato nonché alla sottoscrizione dell’atto oltre che di richiedere all’ufficiale di stato civile del Comune di B. di procedere ex art 101 c.c. alla celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio P.Q.M. rigetta la richiesta di estensione dei poteri in capo all’amministratore di sostegno come avanzata all’udienza del 3.3.2020 conferma, di conseguenza, i poteri attribuiti all’amministratore di sostegno con decreto del 3.3.2020.