COVID-19, la causa relativa al diritto di visita ai figli non ha quel carattere d’urgenza richiesto per la trattazione

La sezione civile del Tribunale di Agrigento ha ritenuto che la causa relativa alla richiesta di risarcimento del danno presentata dall’ex moglie verso l’ex marito che non rispetta le prescrizioni relative al diritto/dovere di visita dei figli debba essere rinviata.

Il Tribunale di Agrigento, adito ex art. 709-ter c.p.c. dall’ex moglie per ammonire e condannare l’ex marito al risarcimento dei danni poiché questi non si era attenuto alle prescrizioni relative al diritto/dovere di visita dei figli stabilite con precedente ordinanza, ha rilevato che l’art. 83 del dpcm n. 18/20202 ha disposto la sospensione di tutte le udienze civili fino al 15 aprile data prorogata fino all’11 maggio 2020 . Inoltre, nella decisione i Giudici hanno rilevato che, ai sensi della Circolare organizzativa emanata dal Tribunale di Agrigento il 23 marzo 20202, devono essere tenute soltanto le udienze riguardanti gli alimenti e le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità, i procedimenti cautelari riguardanti la tutela dei diritti fondamentali della persona e quelli che produrrebbero pregiudizio alle parti se la loro trattazione fosse ritardata. Chiarito questo, il Tribunale specifica che nel caso di specie il diritto di visita del padre è stato regolato con ordinanza alla quale questi deve attenersi. Inoltre, non rivestendo la richiesta di ammonimento e di condanna al risarcimento del danno quel carattere di urgenza richiesto , il Tribunale ha disposto il rinvio dell’udienza alla data che sarà comunicata alle parti. Fonte ilfamiliarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Tribunale di Agrigento, sez. Civile, decreto 29 marzo 2020 Giudice Ragusa Il Giudice, letta l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. depositata da omissis in data 27 marzo 2020 con cui, allegando gravi inadempienze, ha chiesto l'ammonimento di omissis e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni visto l'art. 83 del DPCM del 17 marzo 2020 n. 18, con cui è stata disposta la sospensione di tutte le udienze civili dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, ad eccezione delle materie tassativamente indicate al comma 3, lett. a del citato art. 83 vista la Circolare organizzativa adottata dal Presidente del Tribunale di Agrigento del 23 marzo 2020, con cui è stato stabilito che fino al fino al 15 aprile 2020, saranno tenute unicamente le udienze nei procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3, lettera a , del citato D.L. 18/2020, ovverosia le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità cd. cause alimentari in senso stretto i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona [] tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, la cui urgenza andrà dichiarata con decreto non impugnabile emesso, d'ufficio o su istanza di parte da depositare in via telematica, dal Presidente della sezione civili, e – per le cause già iniziate – dal giudice assegnatario o dal presidente del collegio considerato che, nel caso di specie, il diritto di visita del omissis è regolato dalle statuizioni di cui all'ordinanza del 4 giugno 2018 e del 5 marzo 2019, cui le parti devono attenersi ritenuto che la richiesta del omissis di ammonimento e di condanna al risarcimento del danno della omissis non riveste quel carattere di urgenza richiesto dal quadro normativo suddetto che, non ravvisandosi i presupposti per provvedere inaudita altera parte, è necessario provvedere nel contraddittorio tra le parti considerato che per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 verranno adottate dal Presidente del Tribunale le misure organizzative per la trattazione delle udienze civili. P.Q.M. Dispone la fissazione dell'udienza alla data che sarà comunicata alle parti con successivo provvedimento, nel quale verranno indicate anche le modalità di svolgimento della stessa.