Il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto al rischio contagio

Il Tribunale di Vasto evidenzia come il diritto-dovere di incontri tra genitori e figli possa subire limitazioni temporanee, in ossequio a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute, potendo permanere rapporti significativi e costanti tra le parti in gioco con strumenti telematici.

Massima Il diritto dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, in un momento di emergenza nazionale a causa del rischio di contagio dovuto alla pandemia, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost. In un contesto emergenziale sanitario i rapporti significativi e costanti tra genitori e figli possono essere esercitati quotidianamente con strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata. Il caso Il Tribunale di Vasto, con decreto reso il 2 aprile 2020, inaudita altera parte, ha rigettato l’istanza del padre, proveniente da Milano, zona ad alto tasso di contagio virale, che aveva chiesto l’emissione di un provvedimento provvisorio ed urgente per sentir disporre la collocazione della minore presso l’abitazione di famiglia in Aversa, nel periodo di tempo dallo stesso indicato, sul presupposto di non essere riuscito a rispettare la calendarizzazione, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, evidenziando una perdurante difficoltà ad instaurare conversazioni telefoniche con la minore per l’ostruzionismo operato dalla madre. I Giudici hanno stabilito che i rapporti significativi e costanti tra padre e figlia, in periodo di emergenza, possono avvenire a mezzo di videochiamate, e, all’uopo, hanno diffidato la madre dal porre in essere condotte ostative. La questione Il Tribunale di Vasto evidenzia come il diritto-dovere di incontri tra genitori e figli possa subire limitazioni temporanee, in ossequio a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute, potendo permanere rapporti significativi e costanti tra le parti in gioco con strumenti telematici. La valutazione effettuata verte anche sulle misure di contenimento, avendo riguardo, in particolare, agli spostamenti in Comuni diversi che, a priori, non realizzerebbero le condizioni di sicurezza. Le soluzioni giuridiche L’emergenza sanitaria, dovuta al Coronavirus, ha intensificato le situazioni conflittuali tra genitori che, limitati negli spostamenti, hanno interessato vari Tribunali affinché si pronunciassero in via d’urgenza, inaudita altera parte, con provvedimenti volti a regolamentare i tempi di permanenza dei figli con le figure genitoriali. La questione ha riguardato le limitazioni di movimento, soprattutto da Comuni diversi, disciplinate dai molteplici d.P.C.M., rispetto ai provvedimenti volti a regolamentare i tempi di permanenza di ciascun genitore con i propri figli. I genitori che avevano precedentemente regolamentato le tempistiche da trascorrere con i propri figli, per accordo o per provvedimento già reso dal Tribunale, si sono imbattuti nei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che imponevano limitazioni alla circolazione delle persone, in contrasto con quanto tra le parti già stabilito, ed a cui erano tenute a prestare ossequio, nel rispetto dei diritti e doveri di loro genitori nei confronti dei figli. L’art. 30 Cost. dispone che è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, riconoscendo uno specifico ordine di priorità alla necessità dell’adempimento dei doveri genitoriali, che l’ordinamento ha inteso assegnare al padre ed alla madre, ed al diritto dei figli ad essere effettivamente assistiti e curati. Tale disposizione costituzionale, letta in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost., suggerisce che il diritto-dovere dei genitori nei confronti dei figli implica una generale cura della persona del minore. Gli artt. 147 e 315-bis c.c. dispongono l’obbligo, per entrambi i genitori, di assistere moralmente i figli e fungono da garanzia per gli stessi in funzione del loro best interest. Ci si chiede se provvedimenti, quali i d.P.C.M., possano avere la forza di comprimere interessi, costituzionalmente garantiti, che proteggono il fanciullo, e se il principio della bigenitorialità possa essere recessivo rispetto alla limitazione di circolazione ed alla tutela della salute, in chiave di emergenza sanitaria. Se tale emergenza può essere invocata per giustificare il mancato esercizio di visita da parte del genitore non collocatario, non può, tuttavia, essere un pretesto per impedire ad uno dei genitori di vedere i figli in assenza di un provvedimento modificativo di quello già in essere. La decisone in commento, richiamando i d.P.C.M., ha esplicitato che gli incontri dei minori con genitori in comune diverso da quello di residenza dei fanciulli potrebbero non realizzare le condizioni di sicurezza a tutela della salute degli stessi, poiché lo scopo primario, in fase pandemica, è quello di attuare una rigorosa limitazione di spostamenti sul territorio onde scongiurare il contagio, con conseguente compressione di alcuni diritti, recessivi rispetto al diritto alla salute. Provvisoriamente, quindi, il genitore non collocatario, che, nel caso di specie, non ha fornito prova, provenendo da un comune ad alto contagio, di aver rispettato tutte le prescrizioni a tutela della salute, può esercitare i propri doveri e diritti in modo limitato attraverso strumenti telematici, quali la videochiamata. Osservazioni Tra i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti è opportuno operare un bilanciamento, onde valutare quale possa meritare prevalenza in una situazione contingente di natura emergenziale. Gli articoli 29 e 30 Cost., a tutela delle relazioni familiari, pongono l’interesse primario della prole a conservare significativi rapporti affettivi con entrambi i genitori, e l’art. 32 che tutela la salute, da leggersi alla luce del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., impongono una riflessione orientata alla tutela dell’interesse superiore del fanciullo. La costituzione garantisce i diritti dei membri della famiglia, ma chiede in pari tempo che il loro esercizio si sottometta alla regola della solidarietà. In chiave solidaristica l’interesse del minore appare preminente sotto una duplice veste come singolo che necessita di protezione sia in rapporto alle relazioni con entrambi i genitori che rispetto alla propria salute, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità , quindi rispetto alla salute dei terzi ed al suo sviluppo e crescita in tutti quei contesti, compreso quello familiare, dove lo stesso si esprime, anche negli affetti. In questo momento storico di emergenza sanitaria, si ritiene che il preminente interesse del minore sia la protezione della salute, anche in funzione solidaristica, rispetto alla quale, in quanto cittadino, gli viene richiesto quel sacrificio non rimandabile. Il sacrificio imposto dall’isolamento può essere, infatti, temperato mediante sistemi di comunicazione alternativi all’incontro il genitore, quali le videochiamate che devono essere favorite dal genitore collocatario. Resta fermo che entrambi i genitori, compatibilmente con le restrizioni volte ad evitare la diffusione del virus, devono assumere decisioni orientate al miglior interesse del minore, permettendo ai figli di comunicare emozioni, sensazioni, timori ad entrambe le figure genitoriali, in modo che questi possano sentirsi accolti e rispettati, per quanto possibile, indipendentemente dal contatto con il genitore non collocatario. Tali scelte, dettate da una situazione di emergenza caratterizzata dal rischio di contagio virale, non potranno comprimere il principio di bigenitorialià. In assenza di un provvedimento modificativo da parte del Tribunale di quello già in essere, terminata l’emergenza, non può essere impedito al genitore non collocatario di vedere i figli e stare con loro affinché possa continuare a svolgere appieno le proprie funzioni genitoriali la cui assenza potrebbe incidere sull’equilibrio psicofisico dei minori, già privati del sostegno di entrambi i genitori in un momento drammatico, ed esposti allo stress del confinamento. Guida all'approfondimento B. Liberali, Prima il dovere e poi il diritto alla ricerca degli ossimori costituzionali nella cura dei figli, Gruppo di Pisa, Dibattito sul diritto e la giustizia costituzionale G.Ondei, I bisogni del minore fra autonomia provata e intervento giudiziario , CSM, Formaz. Dec., Brescia, 18 novembre 2018 I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costiuzionale , Relazione in occasione dell’incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale Costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia, 30-31 marzo2006. Fonte ilfamiliarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Tribunale di Vasto, decreto 2 aprile 2020 Fatto letti gli atti e la documentazione del procedimento iscritto al n. 428/2019 R.V.G. letta, in particolare, l'istanza depositata il 01.04.2020, con la quale ______ ha chiesto, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c., l'emissione di un provvedimento urgente per disporre la collocazione della figlia minore presso di sé nel periodo compreso tra il 7 ed 14 aprile p.v. o, in alternativa, tra il 13 ed il 26 aprile rilevato che il ricorrente - rappresentando di non aver potuto trascorrere con la figlia minore i periodi di tempo prestabiliti, a causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale - ha chiesto di poter tenere con sé la bambina dal 7 al 14 aprile o, in alternativa, dal 13 al 26 aprile , presso la propria abitazione di Aversa, in modo da recuperare anche i fine settimana in cui si è trovato nell'impossibilità di rispettare la calendarizzazione stabilita, deducendo una perdurante difficoltà di instaurare conversazioni telefoniche con la figlia per le resistenze e l'ostruzionismo della resistente valutata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'adozione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte nell'ambito del giudizio di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, ex art. 337 quinquies c.c., al fine di garantire la piena tutela del minore anche attraverso provvedimenti cautelari, tutte le volte in cui il diritto assistito dal fumus boni iuris sia minacciato dal pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, che non può essere tutelato nei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria rilevato che l'emissione di provvedimenti provvisori è espressione di una tutela immanente alla salvaguardia dell'interesse del minore, come si evince dall'art. 336 c.c., che legittima il tribunale all'adozione di provvedimenti nell'interesse del figlio anche in assenza di domanda, e dall'art. 337 ter c.c., che consente di adottare ogni provvedimento relativo alla prole, compreso l'affidamento a terzi, anche d'ufficio , e ciò in quanto l'instaurazione del contraddittorio differito assicura la necessaria tutela dei diritti di difesa delle parti considerato che, dalle allegazioni di parte ricorrente, si evince che il _____, proveniente da Milano luogo in cui attualmente vive e lavora , il 23 marzo u.s. si è spostato ad Aversa, presso l'abitazione di famiglia, dove vorrebbe portare e tenere con sè la figlia per il periodo innanzi indicato ritenuto che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020 ed all'ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, come pure al D.P.C.M. 21/3/2020 e, da ultimo, al D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia è quello di attuare una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio con il divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora , tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori ritenuto, quindi, che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost. cfr., in tal senso, Trib. Bari, ord. 26 marzo 2020 ritenuto, peraltro, che - nel caso di specie - non è verificabile se la minore si esponga a rischio sanitario, tenuto conto a che il padre proviene da un luogo ad alto tasso di contagio virale b che non è dimostrato che lo stesso abbia rigorosamente rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente c che non è chiaro se nell'abitazione di destinazione siano presenti altre persone, oltre al ricorrente ritenuto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, che l'istanza del ricorrente non possa essere accolta, fermo restando che il diritto del padre a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia può essere esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana posto che, sotto tale ultimo profilo, le difficoltà dedotte e documentate dal resistente devono essere superate diffidando la resistente a consentire al _____ di avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia, senza la presenza o l'interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14 30 e le 21 30 P.Q.M. a rigetta l'istanza di cui in epigrafe b dispone che _______ possa avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia minore _______, senza la presenza o l'interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14 30 e le 21 30 c diffida _______ a consentire a _________ l'esercizio del diritto di colloquio telefonico con la figlia, come innanzi descritto, astenendosi da condotte impeditive od ostative d manda alla Cancelleria per gli ademmenti di competenza.