Convertito in Legge il Cura Italia: sostegno alle famiglie tra conferme e novità

Ild.l.17 marzo 2020 numero 18,cd. Cura Italia recante le Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato convertito in legge numero 27 del 24 aprile 2020ed è in vigore dal 30 aprile 2020.

Ild.l. 17 marzo 2020 numero 18, cd. Cura Italia recante le M isure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato convertito in l egge numero 27 del 24 aprile 2020 ed è in vigore dal 30 aprile 2020. Con la conversione rimangono sostanzialmente confermate le misure previste a favore dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati , con particolare attenzione ai genitori di minori in età scolare, nonché categorie deboli di lavoratori, con invalidità o che assistano familiari invalidi. Invariate le seguenti misure - l’indennità per congedo parentale speciale per figli da 0 a 12 anni o senza limiti di età per figli disabili esteso di ulteriori 15 giorni rispetto all’ordinario gli articoli 23 e 25 della legge stabiliscono sia per i dipendenti del settore privato, che di quello pubblico, la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età della prole non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata articolo 4, comma, l. numero 104/1992 , iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati strutture assistenziali. Le disposizioni dell'articolo 23 si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari. Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato , nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per figli minori fino a 12 anni, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. - il diritto di astensione dal lavoro per genitori con figli da 12 a 16 anni, senza corresponsione di indennità e contribuzione figurativa, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. - il bonus baby-sitting per a contributo della copertura dei costi di una bay-sitter, come alternativa al congedo parentale - l’estensione di 12 giorni dei permessi retribuiti ex l.104/1992 - l’equiparazione alla malattia” della quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria ai sensi dell'articolo 26, il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computato ai fini del periodo di comporto. - il premio fino a 100 euro ai lavoratori dipendenti che si sono recati sul posto di lavoro a marzo 2020. Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge si segnala - Estensione del periodo di smart working In tema di lavoro agile”, smart working , in sede di conversione del decreto è stato modificato l’articolo 39, ampliando dal 30 aprile al termine dello stato di emergenza epidemiologica , al momento previsto per il 31 luglio 2020 , il periodo fino al quale i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working , a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori privati affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento di tali istanze. La legge di conversione ha esteso, con il comma 2 bis dell’articolo 39, le previsioni di cui sopra anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse . - Dipendenti pubblici nuova possibilità di cessione di ferie e permessi In sede di conversione è stato aggiunto il comma 4- bis all'articolo 87, secondo il quale fino al termine dell'emergenza sanitaria o comunque non oltre il 30 settembre 2020, anche in deroga al dettato dei contratti collettivi nazionali , i dipendenti delle PA possono cedere, in forma scritta , in tutto o in parte, a titolo gratuito e senza condizione, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima Amministrazione di appartenenza, senza distinzione di categorie di inquadramento o profili professionali. - Fondo di solidarietà per in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari Viene introdotto il nuovo articolo 22 bis, secondo il quale è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, che durante lo stato di emergenza da COVID-19 abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto del contagio da COVID-19. Fonte ilfamiliarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus