La scuola è obbligata a garantire all’alunno con handicap il sostegno per il numero di ore approvate nel Piano educativo individualizzato

La condotta posta in essere dall’amministrazione scolastica, che non appresta il sostegno all'alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.

Sul tema il Tribunale di Rieti con ordinanza del 12 febbraio 2020. Il caso. Una donna, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di un minore, affetto da un disturbo della sfera emozionale, associato ad un ritardo dello sviluppo e del linguaggio, citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rieti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti - e l’Istituto comprensivo frequentato dal bambino. In via cautelare chiedeva che venissero emessi, anche inaudita altera parte, i provvedimenti necessari per far cessare immediatamente la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti del minore - consistente nel mancato riconoscimento del diritto ad usufruire del sostegno didattico richiesto -, e che, conseguentemente, venisse assegnato al bambino un insegnante di sostegno per un totale di 11 ore settimanali. Nel merito, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la natura discriminatoria della condotta attuata dall’Amministrazione, in danno dell’alunno disabile, ordinandone la cessazione, nonché la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferto dall’alunno, scaturenti dalla grave violazione posta in essere. A sostegno delle proprie istanze affermava che il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica aveva redatto il Piano Educativo Individualizzato PEI per il bambino, che prevedeva espressamente la necessità di un docente di sostegno per un numero di ore settimanali pari a 11, maggiore rispetto alle 5 che, invece, erano state assegnate. Nel costituirsi in giudizio, il MIUR eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la posizione giuridica dell’alunno fosse qualificabile come interesse legittimo e non diritto soggettivo al sostegno. Nel merito, rilevava l’infondatezza delle pretese avverse. Restava contumace l’Istituto Comprensivo, regolarmente citato in giudizio. La decisione del Tribunale. Con riguardo, in via pregiudiziale, all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente, il giudice reatino la ritiene priva di fondamento e la respinge. Si richiama ad una serie di recentissime pronunce della Suprema Corte, a Sezioni Unite, in tema di sostegno all’alunno in situazione di handicap, sostenendo che in questi casi la giurisdizione si radica diversamente - spettando ora al giudice ordinario, ora a quello amministrativo - a seconda della doglianza formulata nei confronti della pubblica amministrazione scolastica. Afferma che, nella fase che precede la redazione del PEI, sussiste in capo alla scuola il potere discrezionale di individuare la misura più adeguata al sostegno, mentre, una volta che il suddetto Piano sia stato approvato, il potere autoritativo dell’amministrazione si consuma e la relazione tra l’alunno disabile e quest’ultima va ricondotta allo schema diritto soggettivo – obbligo. Pertanto, la questione relativa alla mancata assegnazione delle ore di sostegno, corrispondenti al PEI, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, competente a reprimere i comportamenti discriminatori. Nel merito, il Tribunale di Rieti ritiene fondata la domanda attorea e la accoglie. Dopo aver fatto un quadro generale delle disposizioni normative nazionali e sovranazionali esistenti - volte a superare le disuguaglianze per garantire a ciascun soggetto i diritti fondamentali della persona e assicurare a ogni alunno con disabilità i necessari e specifici interventi di sostegno per una corretta integrazione scolastica – il giudice reatino si richiama a pronunce della Suprema Corte e della Corte costituzionale, affermando che, una volta che sia stato elaborato ed approvato il PEI, col prospetto del numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno in situazione di handicap particolarmente grave, l’amministrazione scolastica non può, discrezionalmente, rimodulare la misura del supporto integrativo, adducendo la scarsità delle risorse disponibili per il servizio. La scuola ha, invece, il dovere di assegnare all’alunno personale docente specializzato, al fine di garantirgli il diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini. Se ciò non avviene e non è, dunque, apprestato il sostegno pianificato, la scuola pone in essere una discriminazione indiretta qualora non venga ridotta, in misura corrispondente, anche l’offerta formativa per gli alunni normodotati. Nel caso in esame, ad avviso del Tribunale di Rieti il MIUR e l’Istituto scolastico si sono resi senz’altro responsabili di una condotta integrante gli estremi della discriminazione indiretta a danno del minore disabile. Con riguardo, infine, al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dall’alunno, il giudice di prime cure, nel ricordare che la costante giurisprudenza lo ammette, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, soltanto in caso di lesione di interessi costituzionalmente protetti, facenti capo alla persona, dalla quale scaturiscano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, ritiene che nella fattispecie in esame viene in considerazione proprio la violazione dei valori costituzionali suddetti. In definitiva, l’alunno ha subito un rilevante pregiudizio nella sua formazione ed istruzione e sono state frustrate le sue legittime esigenze di accrescimento, di apprendimento, di integrazione e di inserimento scolastico. Conclusione. Il Tribunale di Rieti, con l’ordinanza in oggetto, dichiarata la contumacia dell’Istituto comprensivo, evocato in giudizio ma non costituitosi, accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta attuata, ordina alle amministrazioni resistenti di cessare il comportamento pregiudizievole posto in atto nei confronti del minore, attribuendo un docente di sostegno allo stesso per complessive 11 ore settimanali. Accoglie, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, condannando il MIUR a corrispondere alla parte ricorrente la somma di denaro liquidata e, altresì, le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla stessa le spese del giudizio.

Tribunale di Rieti, sez. Civile, ordinanza 12 febbraio 2020 Giudice Sbarra Fatto e diritto Con ricorso ex artt. 702 bis e 700 - 669 sexies c.p.c. in corso di causa, ritualmente depositato e notificato, Hi. Ki. Id., quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Co. An. Ov., conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l’Ambito Territoriale Provinciale di Roma e l’Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano, chiedendo, in via cautelare, di emettere, anche inaudita altera parte, i provvedimenti necessari e idonei a far cessare immediatamente la condotta discriminatoria nei confronti del minore portatore di handicap, con conseguente assegnazione allo stesso dell’insegnante di sostegno per ore 11 settimanali. Nel merito, parte ricorrente concludeva perché il Tribunale, previa conferma del provvedimento cautelare, accertasse e dichiarasse la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall’Amministrazione in danno dell’alunno disabile Co. An. Ov. e, per l’effetto, le ordinasse la cessazione di tale condotta discriminatoria, integrata dal mancato riconoscimento del diritto ad usufruire del richiesto sostegno didattico, con conseguente attribuzione dell’insegnante di sostegno all’alunno per 11 ore settimanali, nonché la condannasse al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla alunno, quantificato equitativamente in misura pari ad Euro1.000,00 per ogni mese con riduzione proporzionale per la frazione di mancata attribuzione dell’insegnante di sostegno per 11 ore settimanali con decorrenza dall'inizio dell'a.s. 2019/2020. Esponeva, tra l’altro, parte ricorrente a sostegno 1. di essere madre di Co. An. Ov., alunno di 7 anni, iscritto, nel corrente anno scolastico 2019/2020, alla classe 3 della sezione B, del corso comune” della Scuola Primaria, Plesso di Via Tiberina, a Fiano Romano in via Tiberina n. 73/a 2. che il minore risulta affetto da Disturbo della sfera emozionale ICD-10 F93 associato ad un ritardo dello sviluppo e del linguaggio ICD-10 F80.1 Disturbo espressivo del linguaggio ”, come documentato dalla Certificazione per l’integrazione scolastica redatta dalla ASL Roma 4, in data 19.2.2019 ed ulteriormente accertato dall’INPS, con verbale del 14.03.2019, con il quale era confermato il giudizio di Portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n. 104” 3. che il competente gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica G.L.O.H - Gruppo di lavoro operativo handicap redigeva, in data 18.11.2019, per il corrente anno scolastico, il Piano Educativo Individualizzato in sigla PEI per il bambino, con espressa indicazione della necessità di un docente di sostegno per un numero di ore settimanali pari ad 11, maggiore a quello assegnato provvisoriamente per garantire l’integrazione scolastica dell’alunno n. 5 ore settimanali 4. che, tuttavia, il MIUR e l’Istituto Scolastico resistente, senza tenere conto delle indicazioni del gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica, avevano assegnato allo scolaro disabile, per il corrente anno scolastico 2019/2020, soltanto 5 ore di sostegno scolastico e non le 11 ore necessarie 5. che tale riduzione delle ore di sostegno didattico si paleserebbe assolutamente illegittima ciò in quanto, completata la fase della predisposizione del piano educativo individualizzato nel raccordo PEI – GLHO con riferimento allo specifico studente interessato, si esaurirebbe l’ambito di discrezionalità tecnica dell’amministrazione scolastica, alla quale compete la valutazione delle esigenze del minore che si trovi in una situazione di svantaggio, con conseguente riconoscimento, in capo all’interessato, di un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione della misura di sostegno individuata nel P.E.I., la cui violazione integrerebbe una condotta discriminatoria ex L. 67/06, con conseguente attrazione alla giurisdizione del G.O. delle relative controversie ex art. 28 D.Lgs. n. 150/11, cui l’art. 3 L. 67/06 fa rinvio 6. che, ai sensi dell’art. 3 D.P.C.M. n. 185 del 23.02.2006, il P.E.I. deve essere redatto entro il 30 luglio con effetti per il successivo anno scolastico al fine di consentire all’Ufficio Scolastico Regionale e al MIUR di programmare gli adempimenti ex L. 333/01, ossia per la concessione alle singole Istituzioni scolastiche dell’organico di sostegno in deroga” ritenuto necessario a garantire l’integrazione degli alunni disabili secondo le effettive esigenze rilevate 7. che nella vicenda in esame risulterebbero violate molteplici disposizioni normative, quali gli artt. 2, 3, II co., 34, I co., 32 e 38, III e IV co. Cost., la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con L. 18/09, la L. 104/92, il principio normativo secondo cui l’assegnazione delle ore di sostegno deve essere disposta sulla base delle effettive esigenze rilevate e la L. 67/06, recante Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” 8. che nel caso di specie sarebbe evidente la natura discriminatoria della immotivata decurtazione delle ore di sostegno l’Amministrazione scolastica, infatti, lungi dal confrontarsi con i risultati dell’attività istruttoria degli organi scolastici e medici, sceglieva autonomamente, e senza la debita considerazione delle condizioni psico-sanitarie della persona del minore, di assegnare all’alunno portatore di handicap un numero di ore nettamente inferiore rispetto a quello che in sede istruttoria era stato ritenuto necessario 9. che le parti resistenti dovrebbero essere, di conseguenza, condannate a rimuovere gli effetti di tale discriminazione, mediante l’attribuzione dell’insegnante di sostegno per 11 ore, così come stabilito dal competente Gruppo di Lavoro per l’Integrazione scolastica 10. che parte ricorrente avrebbe diritto a vedersi, altresì, riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali scaturenti dalla grave violazione posta in essere dal MIUR e consistita nella mancata attribuzione, in favore del figlio scolaro della ricorrente, delle ore di sostegno individuate come necessarie dal competente gruppo di lavoro del GLOH. Il Giudice, ritenuta la non sussistenza dei presupposti per la concessione della invocata tutela inaudita altera parte, fissava, con decreto del 12.12.2019, l’udienza del giorno 11.02.2020 per la discussione, unitamente alla domanda cautelare, anche del merito. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti si costituiva come memoria del 30.01.2020, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., dovendosi qualificare la posizione giuridica dell’alunno quale interesse legittimo e non diritto soggettivo al sostegno, peraltro limitato dal vincolo delle risorse di organico e finanziarie nel concreto disponibili. Nel merito, rilevava l’infondatezza delle avverse pretese, in quanto i la pretesa vantata dal ricorrente non sarebbe assimilabile al diritto allo studio ovvero alla salute, diritti che, anch’essi, in ogni caso, incontrerebbero i medesimi limiti oggettivi legati alle risorse finanziarie ed organizzative ii dall’esame della normativa di settore, non sarebbe evincibile un diritto del portatore di handicap a vedersi attribuito un insegnante di sostegno per un numero di ore predeterminato iii l’Amministrazione, dunque, sarebbe tenuta nel limite di quanto concretamente possibile, alla luce delle risorse disponibili. L’Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva. All’udienza del giorno 11.02.2020, il difensore di parte ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate nel ricorso ed il giudice riservava la decisione. Ciò posto, preliminare è la declaratoria di contumacia dell’Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano, non costituitosi pur essendo stato regolarmente citato in giudizio. I. L’eccezione di difetto di giurisdizione. In via pregiudiziale, deve essere vagliata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, sollevata dalle parti resistenti nella propria memoria di costituzione. Tale eccezione è destituita di ogni fondamento. E’ appena il caso di precisare, infatti, che, sulla scorta dei recentissimi interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, la giurisdizione si radica diversamente - spettando ora al giudice ordinario ora a quello amministrativo - a seconda della doglianza formulata nei confronti della pubblica amministrazione scolastica. In particolare, è stato definitivamente chiarito, con ampia e condivisibile motivazione da intendersi in questa sede integralmente richiamata, che una volta approvato il piano educativo individualizzato , definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 tale piano obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il sostegno all'alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili conseguentemente, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario Cass., Sez. Un., n. 25011 del 25/11/2014 Cass., Sez. Un., n. 9966 del 20/04/2017 Cass., Sez. Un., n. 25101 del 08/10/2019 ” cfr. da ultimo, Corte di Cassazione – Sez. Unite Ordinanza n. 1870 pubblicata il 28 gennaio 2020 . In altri termini, se nella fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato sussiste ancora, in capo all'amministrazione scolastica, il potere discrezionale, espressione dell'autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, la successiva formalizzazione del piano suddetto determina il sorgere dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell'alunno stesso Cass., Sez. Un., n. 5060 del 28/02/2017 . L’approvazione del P.E.I. determina, dunque, la consumazione del potere autoritativo dell’amministrazione e la relazione che si instaura tra l’alunno disabile e l’amministrazione va ricondotta allo schema diritto soggettivo-obbligo, con conseguente devoluzione della controversie inerenti la mancata assegnazione delle ore di sostegno corrispondenti al piano individuale al giudice ordinario, al quale spetta la repressione dei comportamenti discriminatori. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito deve essere respinta. II. La domanda inerente la condotta discriminatoria. Nel merito, la domanda di accertamento della natura discriminatoria della condotta dell’Amministrazione scolastica nei confronti dell’alunno minore disabile istante in relazione all’anno scolastico 2019-2020 è fondata e merita accoglimento. In linea generale, la necessità di assicurare a ciascun alunno affetto da disabilità i necessari e specifici interventi di sostegno è il precipitato delle disposizioni sovranazionali nazionali che disciplinano la materia, correttamente richiamate da parte ricorrente. L’art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità ratificata con l n. 18/2009 impone agli Stati di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione scolastica dei disabili a tutti i livelli. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea cd. Carta di Nizza, divenuta parte integrante dei Trattati dell’Unione Europea attraverso il richiamo contenuto nell’art. 6 TUE garantisce il diritto all'istruzione art. 14 , vietando all’art. 21 ogni forma di discriminazione fondata tra l’altro sulla disabilità riconosce all’art. 26 il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L’art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ribadisce l’esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione, tra cui quelle nascenti dalla condizione di disabilità, così come gli artt. 2 e 3 della Costituzione impongono di superare le diseguaglianze per garantire a qualunque soggetto i diritti fondamentali della persona. Nel solco della disciplina costituzionale e sovranazionale citata, si inserisce poi la normativa specifica in materia di tutela dei disabili, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate , diretta attuazione delle disposizioni costituzionali sul diritto all’istruzione e all’integrazione dei disabili in condizioni di eguaglianza con gli alunni normodotati. Il riferimento è, in particolare, agli artt. 2 sulla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo” e sui doveri inderogabili di solidarietà sociale” , 3 sul compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana , 34, primo comma sulla apertura della scuola a tutti” e 38, terzo comma sul diritto all’educazione” anche quando vi sia una disabilità . Da ultimo, infine, la citata legge 1 marzo 2006, n. 67, finalizzata alla piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, definisce all’art. 2 quale condotta discriminatoria, vietata e sanzionata dall’ordinamento, ogni atto o comportamento che seppure apparentemente neutri finiscano con il produrre l’effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre. D’altronde, le recenti decisioni della Suprema Corte cfr. sent. n. 25011/2014 hanno sul punto ribadito che il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità”, statuendo che in tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il piano educativo individualizzato , definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.” Ancora, in questo senso, la Corte Costituzionale sent. n. 80 del 22 febbraio 2010 ha stabilito che è costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.” Per effetto di tale fondamentale sentenza, quindi, il sistema è stato ricostruito in modo tale da consentire la deroga all’organico predeterminato per legge, ritenendosi incostituzionali le disposizioni commi 413 e 414 della l. 244 del 2007 che invece avevano fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno o avevano escluso la possibilità di assumere insegnanti di sostegno con contratti a tempo determinato, in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito per legge, tenendo conto del caso concreto e, quindi, del grado di disabilità vedi art. 10, co. 5 del D.L. 78 del 2010, modificato, a decorrere dal 1. settembre 2019, dall' articolo 8, comma 1, lettera a , del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 . Ne discende che, alla luce del quadro normativo di riferimento, ove il piano educativo individualizzato elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica abbia prospettato il numero delle ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l’amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano, ma ha il dovere di assicurare l’assegnazione, in favore dell’alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo – se del caso, là dove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi – all’attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell’alunno disabile all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini cfr. in questo senso, ex multis, Consiglio di Stato con la decisione n. 2023 del 3 maggio 2017 da ultimo, TAR Campania-Napoli, sentenza n. 5668/2019 . Se ne è inferito che l’omissione o le inefficienze nell’apprestamento, da parte dell’amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all’attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico e che l’una o l’altra sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell’offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta vietata dall’art. 2 L. n. 67/06, per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell’amministrazione pubblica preposta all’organizzazione del servizio scolastico che abbia l’effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. Ciò posto e calando tali considerazioni nella vicenda in esame, si osserva che il P.E.I. elaborato dal competente Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica in relazione all’anno scolastico 2019/2020 specifica espressamente che il team presente al GLH del 6/11/2019 riporta il parere che l’alunno An. Co., in base alla patologia certificata ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 1, necessita ai fini dell’integrazione scolastica di un docente di sostegno per complessive n. 11 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, ai sensi dell’art. 10 comma 5 Legge 122/2010” mentre attualmente fruisce di n. 5 ore settimanali di sostegno come ripartite nel GLH del 9/10/2019, a causa delle esigue unità in organico dei docenti di sostegno inviate alla scuola dall’ATP di Roma” si veda a pag. 2 del Piano, prodotto in atti . Peraltro, la circostanza che l’Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano abbia in concreto riconosciuto all’alunno esclusivamente n. 5 ore di sostegno con riguardo al corrente anno scolastico è ulteriormente documentata dal verbale del GLH, del giorno 06.11.2019, nel quale si legge testualmente L’insegnante Pezzola [] sulla base dei bisogni del bambino, rilevati in questi ultimi anni, ritiene davvero esigue le ore di sostegno assegnate. Interviene l’insegnante Impero, che approva pienamente quanto affermato dalla docente di matematica, ed aggiunge che lei stessa ha rilevato nel bambino difficoltà derivanti dalla presenza di un disturbo del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi che di fatto hanno importanti ricadute sull’elaborazione dei contenuti disciplinari, e che pertanto l’alunno ha bisogno di essere supportato. Entrambe le insegnanti temono che con un ridotto orario di sostegno, diventi alto il rischio di non riuscire a raggiungere gli obiettivi delineati nel PEI” cfr. All. n. 7 ricorso . Quanto sopra si traduce senza dubbio nella riscontrata necessità, da parte dei soggetti istituzionalmente chiamati a compiere tale valutazione, ai fini dell’integrazione scolastica del minore, di un docente di sostegno per complessive n. 11 ore settimanali, come evincibile dalla documentazione medica in atti. E’ altrettanto pacifico che, con riguardo all’anno scolastico in questione, l’Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano ha in concreto attribuito all’alunno esclusivamente 5 ore di sostegno implicitamente riconoscendo, del resto, l’insufficienza delle stesse, ai fini del raggiungimento dei risultati di integrazione ed apprendimento perseguiti, in relazione a quanto risultante dal P.E.I. e dal riportato verbale del GLH, del giorno 06.11.2019. Ne segue che, alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, il MIUR e l’Istituto scolastico resistente si sono resi senz’altro responsabili di una condotta integrante gli estremi della discriminazione indiretta a danno di Co. An. Ov. l’Istituto era, infatti, nella specie privo del potere discrezionale di sindacare l’operato del GLOH e, quindi, di ridurre unilateralmente il monte ore ritenuto necessario dagli esperti per il sostegno didattico all’alunno in relazione all’anno scolastico corrente, come indicato nel PEI, cui parte resistente avrebbe dovuto dare piena e compiuta attuazione. Dovrà, in definitiva, accertarsi e dichiararsi la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall’Amministrazione scolastica nei confronti dell’alunno minore disabile istante per l’anno scolastico 2019-2020. Ciò posto, l’art. 3 della richiamata legge n. 67 del 1. marzo 2006 da leggersi in combinato disposto con l’art. 28 d.lgs. n. 150/2011 e con l’art. 44, co. da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero stabilisce, quanto alle modalità di tutela avverso le condotte discriminatorie, che con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Ne discende, stante la sussistenza, per le considerazioni sopra svolte, di una condotta discriminatoria, la condanna dei resistenti – alla luce del combinato disposto degli artt. 3 legge n. 67/2006 e 28 d.lgs. n. 150/2011 - alla cessazione del comportamento pregiudizievole, mediante l’attribuzione al minore Co. An. Ov., a partire dal mese di marzo 2020, di un docente di sostegno per complessive n. 11 ore settimanali per l’anno scolastico corrente e per i successivi come stabilito nel PEI in atti e salvo eventuale diversa valutazione con riguardo alle future annualità contenuta nel successivo PEI di riferimento . III. La domanda di risarcimento del danno. La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, avanzata da parte ricorrente, è del pari fondata e merita accoglimento. E’ appena il caso di rilevare come la responsabilità all’origine della pretesa risarcitoria de qua abbia senz’altro natura contrattuale, attenendo alla violazione degli obblighi derivanti, a carico dell’amministrazione, dal rapporto negoziale in essere con l’alunno Co. An. Ov. e scaturente dalla iscrizione della medesima presso l’istituto scolastico. Tale tutela, peraltro, è espressamente prevista, come sopra accennato, dagli artt. 3 legge n. 67/2006 e 28 D.Lgs. n. 150/2011, laddove, accanto alla domanda inibitoria, è devoluta al giudice ordinario la cognizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno anche non patrimoniale derivane dalla condotta discriminatoria riscontrata. Al riguardo, è noto che per giurisprudenza costante il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, è consentito solo in caso di lesione di interessi costituzionalmente protetti, facenti capo alla persona, dalla quale scaturiscano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica si veda, da ultimo, Cass. civ., SS.UU., n. 26978/08 . Ebbene, nella specie viene in considerazione proprio la violazione dei valori costituzionali sopra menzionati all’istruzione, all’educazione, a non subire discriminazioni suscettibile di provocare un danno di carattere non patrimoniale all’alunno Co. An. Ov., non potendosi seriamente dubitare del fatto che il minore, per effetto della condotta posta in essere dall’amministrazione scolastica, sia stato posto nella concreta impossibilità di fruire pienamente dell’offerta scolastica in condizioni di parità con gli alunni normodotati ed abbia visto, così, pregiudicate le possibilità realizzatrici della propria persona in una fase, peraltro, cruciale della vita umana, quale è quella della crescita pregiudizio, che costituisce l’in se del danno esistenziale tradizionalmente inteso, per l’appunto, come non facere e cioè come perdita di possibilità e di condizioni di realizzazione dell’essere umano, in conseguenza della condotta lesiva. Né, d’altronde, la predetta prestazione può ritenersi inesigibile in virtù del richiamo, pure operato dall’amministrazione resistente, ai vincoli di bilancio ed alle concrete disponibilità finanziarie. Al riguardo, si ribadisce il pacifico principio giurisprudenziale – in precedenza riportato – secondo il quale è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, laddove il nucleo dei diritti va valorizzato in termini di assolutezza, mentre l'equilibrio di bilancio, anch'esso rientrante nella tavola dei valori costituzionali, è, al contrario, da qualificarsi in termini di relatività cfr. Corte costituzionale, sent. n. 275 del 2016 . Di guisa che – come autorevolmente chiarito dal Giudice delle leggi – l’equilibrio di bilancio ed i conseguenti vincoli finanziari devono essere funzionalizzati alla tutela dei diritti fondamentali della persona, non potendo, certamente, al contrario, essere invocati quali limiti all’erogazione delle prestazione e delle tutele riconosciuti dall’ordinamento. In definitiva, dunque, superata ogni contraria eccezione, il danno lamentato è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale” si vedano, tra le altre, T.A.R. Sardegna 2011, n. 695 e T.A.R. Toscana, 18 aprile 2012, n. 746 . Quanto all’accertamento probatorio delle conseguenze dannose, va evidenziato che, ferma restando l’inammissibilità della categoria del c.d. danno in re ipsa, la rilevanza costituzionale dei beni lesi e la natura non materiale e concreta del danno non patrimoniale valgono a giustificare il ricorso alla prova per presunzioni semplici – ciò risultando, peraltro, in linea con l’espressa previsione di cui al co. II del menzionato art. 3 legge n. 67/2006, laddove è prevista la possibilità, per il ricorrente, di dedurre in giudizio elementi di fatto concordanti che il Giudice valuta nei limiti di cui all’art. 2729 I co. c.c Nel caso di specie, tenuto conto delle esigenze formative e di sostegno rilevate dalla stessa amministrazione in ragione della tipologia e del grado di disabilità dell’alunno e della notevole discrepanza tra ore di sostegno individuate nel P.E.I. e ore concretamente garantite, pari a circa la metà n. 5 ore garantite a fronte di n. 11 ore riconosciute nel PEI , si può certamente presumere che Co. An. Ov. abbia subito un rilevante pregiudizio nella sua formazione ed istruzione, risultando frustrate le sue legittime esigenze di accrescimento, di apprendimento, di integrazione ed inserimento scolastico cfr., ex multis, sulla legittimità del ricorso alla prova per presunzioni, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 759/2018, del 06.02.2018 più di recente, nello stesso senso, Tar Campania, sent. n. 5668/2019 . Circa le modalità di determinazione del quantum del risarcimento, occorre necessariamente far riferimento al criterio equitativo, di cui all’art. 1226 c.c Ciò posto e tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti lesi, della obiettiva gravità della disabilità da cui è affetto Co. An. Ov., dell’età del minore, della formazione sociale in cui si è manifestata la discriminazione e della gravità della stessa l’alunno ha sostanzialmente fruito, per oltre metà dell’anno scolastico, della metà delle ore di sostegno che gli sarebbero spettate , si ritiene di applicare il criterio adottato dal TAR Sicilia nella decisione n. 3107/2014, resa in precedente analogo e consistente nel riconoscere Euro 1.000,00 al mese in ipotesi di mancato riconoscimento totale dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1. Da tale importo base, pertanto, va operata una riduzione in percentuale in funzione del rapporto tra ore riconosciute nel P.E.I. ed ore effettivamente assegnate. Nel caso di specie, pertanto, considerato che per il corrente anno scolastico, ossia per n. 6 mesi sino ad ora settembre 2019 – febbraio 2020 , al minore sono state riconosciute soltanto n. 5 ore settimanali di sostegno in luogo delle n. 11 previste dal piano, il risarcimento può essere quantificato equitativamente nella misura di Euro 545,00 mensili per n. 6 mensilità e, quindi, in complessivi Euro 3.270,00 da ritenersi già rivalutati all’attualità. Alla stregua di tale criterio appare equo, in definitiva, quantificare il danno non patrimoniale subito dall’alunno in misura pari a complessivi Euro 3.270,00 all’attualità. Sulla predetta somma competono, infine, gli interessi legali ex art. 1282 c.c. a far tempo dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo. La somma liquidata viene posta a carico del Ministero dell’Istruzione, in quanto organo gerarchicamente sovraordinato agli uffici scolastici periferici e unico soggetto al quale può essere contabilmente imputata, in mancanza di autonomia dei singoli Uffici scolastici regionali sulle somme destinate, da bilancio, alla coperture delle spese per il sostegno scolastico cfr. sul punto, Tar Campania, sent. n. 5668/2019 . La domanda cautelare resta assorbita dalla presente decisione di merito. Le spese del presente giudizio – da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell’assenza di fase istruttoria. P.Q.M. Il Tribunale, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede - dichiara la contumacia dell’Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano - accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta posta in essere dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale della Provincia di Rieti e dall’Istituto Scolastico Comprensivo Fiano di Fiano Romano, in danno dell’alunno disabile Co. An. Ov. - ordina alle amministrazioni resistenti la cessazione del comportamento pregiudizievole, mediante l’attribuzione al minore Co. An. Ov., a partire dal mese di marzo 2020, di un docente di sostegno per complessive n. 11 ore settimanali per l’anno scolastico corrente e per i successivi secondo quanto meglio specificato in motivazione - accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per l’effetto condannando il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a corrispondere a parte ricorrente, per i titoli di cui sopra, la somma di Euro 3.270,00 all’attualità, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo - condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.235,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 DM n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.