Emergenza Covid-19: dal CNF le linee guida per i procedimenti in materia di famiglia

Nella seduta amministrativa del 20 aprile 2020, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19.

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto e che i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo, il CNF ha predisposto delle linee guida che tengono conto dell’eccezionalità del momento e che avranno validità sino al 30 giugno 2020. Procedimenti di natura consensuale. I ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto e ricorso congiunto ex artt. 337- bis c.comma 710 c.p.c.e337- quienquies c.comma oltre alla possibilità di essere depositati in via esclusivamente telematica, potranno essere trattati in forma scritta, laddove i difensori lo convengano e previa dichiarazione sottoscritta dalle parti attestante la scelta libera e consapevole di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica. Procedimenti di natura contenziosa. Il ricorso alla celebrazione delle udienze da remoto nei procedimenti di natura contenziosa, per i quali è richiesto che le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione, potrà avvenire previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, i quali dovranno comunicarla al Tribunale solo se ritengono che tale modalità sia compatibile con le esigenze dalla difesa. La modalità da remoto resta tuttavia esclusa nei casi in cui vi sia l’esigenza di valutare più attentamente le capacità genitoriali nelle coppie con figli di minore età. Sarà possibile poi possibile con l’udienza da remoto esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, sempre che la situazione sia compatibile con tale modalità. In tutti i casi di celebrazione delle udienze da remoto, tenuto conto della peculiare esigenza di tutela della privacy in materia di famiglia, è previsto che le parti, qualora vi siano le condizioni, dovranno recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice. Sarà cura del Giudice poi ricordare alle parti il divieto di audio e video registrazione dell’udienza. Per tutto ciò che riguarda l’operatività di tali procedimenti, il CNF ha richiamato il protocollo siglato con il CSM in materia di procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni, con alcune precisazioni relative sia all’invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto sia al suo svolgimento. Infine, per quanto concerne i ricorsi ex artt. 710 c.p.c.contenziosi, i ricorsi ex art. 9 l. n. 898/1970divorzi contenziosi e i ricorsi ex art. 337- bis e337- quinques c.c.contenziosi, è previsto che la prima udienza di comparizione delle parti possa avvenire da remoto, salvo il giudice ritenga opportuna la comparizione personale e la facoltà dello stesso a disporre la trattazione scritta. Ricalendarizzazione delle udienze. È prevista la ricalendarizzazione delle udienze rinviate a seguito deld.l. n. 11/2020e deld.l. n. 18/2020, comprese quelle presidenziali. Alla stessa si procederà nel rispetto dei termini dilatori e la notifica della costituzione del convenuto e del relativo provvedimento saranno trasmesse via PCT dalla cancelleria ai difensori delle parti costituite. Negoziazioni assistite. Per quanto riguarda gli accordi di negoziazione assistita è previsto il deposito telematico presso la Procura della Repubblica e la trasmissione agli avvocati, sempre telematica, del relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione. Ai fini del perfezionamento degli accordi e dei successivi adempimenti, la sottoscrizione delle parti avverrà tramite identificazione da parte dei legali da remoto. Laddove vi sia necessità di celebrare l’udienza, il Procuratore della Repubblica potrà fissarla tramite collegamento da remoto. Fonte ilfamiliarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus