Emergenza Covid-19: bonus e agevolazioni per i genitori lavoratori dipendenti

Ild.l.18/2020,anche noto come Cura Italia”, ha previstoal Capo II,alcuneagevolazioni ai lavoratori, sia subordinati che autonomi, in virtù del particolare momento emergenziale in atto.Tra le piùrilevanti troviamo quelle correlate alle esigenze familiari, quali la fruizione di un congedo parentale specialeoil bonus babysitting, disposte per i genitori lavoratori, nonchél'aumento del numero di giorni di permesso retribuito di cui alla l .numero 104/92e il premio straordinario per il mese di marzo 2020.

Il quadro normativo Ild.l.17/03/2020, numero 18, denominato Cura Italia”, ha previsto al Capo II, ha previstoalcune misure di sostegno emergenziale per i lavoratori, sia dipendenti che autonomi. In particolare si richiamano i seguenti articoli della norma 1 lavoratori dipendenti - Congedi per genitori lavoratori dipendenti e bonus babysitting art. 23 - Estensione durata permessi retribuiti disabili art. 24 - Sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria equiparati alla malattia art. 26 - Premio ai lavoratori dipendenti art. 63 2 lavoratori autonomi - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa art. 27 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO art. 28 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali art. 29 - Indennità lavoratori del settore agricolo art. 30 - Incumulabilità tra indennità art. 31 - Indennità lavoratori dello spettacolo art. 38 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro art. 64 - Credito d'imposta per botteghe e negozi art. 65 - Vi è poi una norma specificaper una indennità specifica per i collaboratori sportivi art. 96 . Nel presente contributo si tratta delle misure di cui al precedente punto 1 . Le misure per i lavoratori dipendenti il congedoparentale straordinario L'articolo 32 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitàe della paternità , d.lgs.numero 151/2001 ,disciplina il congedo parentale, prevedendo il dirittodiastensionedal lavorodi ciascungenitore, per ogni bambinofino a12 anni,per un periodo complessivonon superiore a 10 mesi fa eccezioneil caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodocontinuativo o frazionato superiore a 3 mesi, diventandocosin tale ipotesi, il limite temporale complessivo delcongedo parentale di 11 mesi. Ild.l.numero 18/2020ha previsto all'art. 23 uncongedo specialechesi differenzia dal precedente,in quanto misurastraordinaria volta a favorire i genitori lavoratori, anche affidatari, nel periodo di emergenza perCovid-19. Tale misura èfruibile dal05/03/2020e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato, ad un congedo di complessivi 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione e che può sostituire, anche con effetto retroattivo, l'eventuale congedo parentale già fruito o in godimento. Termine di fruizione Messaggio INPS 1648 del 16aprile2020 La misura introdotta cold.l. numero 18/2020inizialmente valida a decorrere dal 5 marzo scorsoe sino al termine della sospensione delle attività didattiche, 3 aprile, termine successivamente portato al 13 aprile a seguito dell'emanazione del d.P.C.M.del 10 aprile 2020 , il quale ha prorogato la sospensione delle attività educative e didattiche sino al prossimo 3 maggio ,l'INPS con messaggio numero 1648/2020 ha comunicatolo slittamentoal medesimo termineperla fruizione del congedo . Chi può fruire del congedo? La disposizione si applica nei confronti dei genitori naturali, adottivi e affidatari. Con messaggio numero 1416 del 30 marzo 2020 , l'Inps ha chiarito che potranno fruire del congedo Covid-19 - i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, - quelli iscritti alla Gestione separata INPS - i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, - i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, a certe condizioni. Per quanto riguardaquesta ultima categoria,i genitori lavoratoripubblici, l'art. 25 stabilisce che nel periododi cui sopra idipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità,di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, previsti per i lavoratoridel settore privato .I medesimi lavoratori possono godere del congedo eccettuato ilcaso in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. Calcolo dell'indennità La fruizione da diritto alla corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile, scaduto e immediatamente precedente, nel corso del quale ha inizio il congedo o di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. In particolare in base alle rispettive categorie - genitori lavoratori dipendenti del settore privato 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 deld.lgs.numero 151/2001, ad eccezione del comma2 del medesimo articolo. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa. - genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS riconoscimento di una indennità giornaliera del 50% pari a 1/365 del reddito utilizzato per il calcolo dell'indennità di maternità - genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS iscritti alla gestione commercianti e artigiani, per ciascuna giornata indennizzabile l'importo sarà pari al 50%della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Tali soggetti, precisa l'INPS, sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, ad autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della relativa fruizione. Sono invece esclusi tutti gli altri lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, per i quali occorre far riferimento alle rispettive casse previdenziali professionali. Modalità di fruizione del congedo speciale Occorre subito ricordare che ildecreto CuraItalia” pone dei limiti di età del minore la fruizione del congedo è possibile soloper i figli di età non superiore ai 12 anni. I genitori che rientrano nelle categorie sopra elencatehanno diritto, a decorrere dal 5 marzodi fruire del congedo speciale, anche facendone domanda in modo retroattivo, se il congedo è in fase di fruizione o già fruito , ma non può retroagire a momento precedente il 5 marzo. Ilcongedo parentale può essere fruito, alternativamente, da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni complessiviacondizione chenel nucleo familiare non vi sia altro genitore che sia - beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa Cigo,Cigs,Fis,NASpI, ecc. - disoccupato o non lavoratore. Figli con disabilità Il limite di età di cui sopra non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. È comunque fatta salvala possibilità di estendere la durata dei permessi retribuiti ai sensiart. 33l. numero 104/1992come previsto dall'art. 24di cui si dirà in seguito. Figli minori con età superiore ai 12 anni In aggiunta a quanto esposto,si segnala chei genitori lavoratori dipendentidel settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o genitore disoccupato non lavoratore, in tali casistiche vige il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per tale congedo non occorre una domanda all'INPS, ma solo domanda al datore di lavoro. L'INPS, con il messaggio numero 1281/2020 ha fornito le prime indicazioni operativeper fruire del beneficio nei primi giorni successivi al decreto infattinon era stata predisposta procedura ad hoc , ma era esistente solo quella ordinaria. Conversione automatica del congedo ordinario I lavoratori dipendenti che avessero già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e siano in corso di fruizione, non devonopresentare una nuova domanda di congedo Covid-19 infatti se il genitoreal 5 marzostavafruendo un congedo parentale ordinario” èstataprevista la conversione automatica dello stesso nel congedo Covid-19 con possibilità, pertanto, di fruire il congedo ordinario successivamente. Il beneficio è riconosciuto direttamente dal Inps all'atto della domanda tenendo conto della data di decorrenza inserita e delle giornate fruite o in corso di fruizione con indennità speciale. Presentazione della domanda La presentazione della domanda di congedo Covid-19” avviene tramite il portale web dell'Inps con il PIN dispositivo personalerilasciato dall'istituto https //www.inps.it/nuovoportaleinps . In alternativa, è possibile prendere contatti con il ContactCenter integrato , sempre attraverso il PIN Inps, chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile o in via residuale tramite i patronati . Alcuni chiarimentigiunti dall'INPS Di seguito alcune puntualizzazioni giunte recentemente dall'INPSsul congedo parentale straordinario Covid-19 - il computo dei giorni è come per il congedo parentale ordinario comprensivo di sabati e domeniche nel 15 giorni complessivi -il congedo parentale straordinario può essere fruito anche da parte di chi ha esaurito il congedo parentale ordinario. - il congedo parentale straordinario può essere fruito a giornate singole ma NON può essere fruito a ore -il congedo parentale straordinario non può essere chiesto se si richiede il bonus baby-sitting -se uno dei genitori intende fruire dell'estensione dei permessi per legge 104, l'altro genitore non può fruire del congedo parentale straordinario Si segnala infine che la circolareINPSnumero 45 del25marzo2020 ha fornitole istruzioni operativeper lafruizione -del congedo speciale di cui all'art. 23 deld.l.numero 18/2020 -dei permessi di cui allal. 104/1992, aumentati per effetto dell'art. 24 del medesimo decreto. Chiarimenti INPS -messaggio numero 1621 del 15 aprile 2020 Con il messaggio numero 1621 del 15 aprile 2020 , l'INPS ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo speciale COVID-19”. Sono state infatti evidenziate alcune incompatibilità nell'utilizzo del congedo parentale straordinario rispetto ad altre fattispecie possibili all'interno del nucleo familiare. I chiarimenti forniti dall'INPS a. In merito ai genitori che non hanno fruito del congedo COVID dal 5 marzo, ma che hanno utilizzato altre forme di astensione dal lavoro ad esempio, ferie e/o permessi in questi casi, l'INPS invita, comunque, i lavoratori a presentare la domanda di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale, per un massimo di 15 giorni . Viene pertanto concesso di rivedere quanto era stato concordato tra datore e lavoratore, le parti, azienda e lavoratore , su una mensilità precedente a quella attuale, potendo modificare in modo retroattivo il trattamento di tale periodo e se il caso, recuperando giorni di ferie e permessi, sostituendoli con il congedo COVID-19. Ciò comporta anche per il datore di lavoro di rivedere quanto specificato nel LUL relativamente alla qualifica dell'assenza del lavoratore nel mese. b. In materia di compatibilità rispetto a istituti contrattuali specifici, viene specificato che il congedo in parola è compatibile con le seguenti fattispecie - Malattia in caso di malattia dell'altro genitore - Maternità/paternità qualora l'altro genitore sia in congedo di maternità/paternità è possibile richiedere il congedo COVID-19 per sopperire alle necessità di ulteriori altri figli presenti nel nucleo familiare - Lavoro agile se l'altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working, modalità di lavoro non finalizzata a consentire l'accudimento dei figli. - Ferie qualora l'altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie. - Aspettativa non retribuita nel caso in cui l'altro genitore abbia in essere una aspettativa non retribuita, essendo il rapporto di lavoro comunque vigente, non è in contrasto con il congedo parentale, in quanto non rientra nelle fattispecie escluse sostegno al reddito o soggetto disoccupato o inoccupato . - Part-time e lavoro intermittente dell'altro genitore. - Indennità una tantum” le indennità previste dagliarticoli 27,28,29,30e38, del decreto-legge numero 18/2020, non preclude, la possibilità di fruire dei giorni di congedo COVID-19. - Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19 la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19. - Permessilegge numero 104/1992 articolo 33,comma3 e 6 possono coesistere sull'altro genitore nelle stesse giornate si stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi l .104/1992. - Prolungamento del congedo parentale è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del prolungamento del congedo parentale, previsto dall'articolo 33, del Decreto legislativo numero 151/2001. - Congedo straordinario è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del congedo straordinario, previsto dall'articolo 42, comma 5,d.lgs.numero 151/2001. 1.2Bonus per servizi di babysitting Alternativamente ai congedi di cui sopra,Il decreto Cura Italia ha previstoadecorrere dal 17 marzo 2020, entrata in vigore deld.l.numero 18/2020 , i medesimi lavoratori potranno richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di babysitting nel limite massimo di 600 €. Tale bonus è erogatomediante libretto famigliadi cui di all'articolo 54- bis l.24 aprile 2017, numero 50. È prevista infatti la fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. I requisiti di ottenimento del bonus sono sostanzialmente equivalenti a quelli per la fruizione del congedo parentale e pertanto spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affido preadottivo. Spetta altresì in caso di figli con età superiore ai 12 anni con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Chi sono i beneficiari I possibili fruitori sono i seguenti - Lavoratori dipendentiprivati, - Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26,l.8 agosto 1995, numero 335 - Lavoratori autonomi iscritti all'INPS - Lavoratori autonomi non iscritti all'INPS ma a casse private, alle quali occorre rivolgere la domanda. Tale agevolazione spetta fino ad un massimo di 600 euro per famiglia. Lavoratori dipendentipubblici Con riferimento ai dipendenti pubblici, occorre notare come l'art. 25 citato riconosca nel periodo interessato, il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, previsti per i lavoratori del settore privato. L'art. 25 non conterrebbeinvecel'estensione ai dipendenti pubblici delle previsioni del comma 8 dell'art. 23, il quale prevede la facoltà di scelta per i soli dipendenti del settore privato , in alternativa al congedo parentalestraordinario, la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da erogare mediante il libretto famiglia. La circolare del Ministero del lavoro numero 8/2020pare però, contrariamente al dettato normativo, considerare inclusi in questa facoltà di scelta libera ed alternativa tuttii genitori dipendenti pubblici . A ben vedere, in realtà le perplessità in merito paino superate dal dettato letterale normativo, il quale specifica cheil bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età non spetta per i dipendenti pubblici in generale ma, bensì, solo per i lavoratori dipendenti del settore sanitario ,pubblico e privato accreditato. In particolare anche il messaggio INPS del 20 marzo2020 numero 1281specifica chiaramente che il bonus per servizi di baby-sitting spetta ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie - Medici - Infermieri - Tecnici di laboratorio biomedico - Tecnici di radiologia medica - Operatori sociosanitari - al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,come previsto dal comma 3 dell'art. 25 del decreto Cura Italia. Per tali soggetti, il bonus - è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche - l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare. Limiti e cumulabilità del bonus Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile - se l'altro genitore è disoccupatoonon lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito - se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo. Èpossibile cumulare - il bonus per servizi di baby-sittingcon i giorni di permesso retribuito perl.numero 104/92così come estesi dal decreto Cura Italia - il bonus per servizi di baby-sittingcon il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata - per ogni figlio di età inferiore a 12anni limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave , fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio - avvalendosi della modulistica ufficiale messa a disposizione dall'INPSal seguente link https //www.inps.it/nuovoportaleinps . La domanda può esserepresentatatramite le seguenti modalità - sezione Servizi online & gt - Servizi per il cittadino & gt - autenticazione con il PIN dispositivo oppure SPID, CIE, CSN & gt - Domanda di prestazioni a sostegno del reddito”& gt - Bonus servizi di baby-sitting” Èaltresì possibile contattare ilContactcenter integrato alnumero verde 803.164 da rete fissa o numero 06 164.164 da rete mobile In via residuale, anche i patronati sono abilitati a tali pratiche. Attivazione del Libretto famiglia” Al fine della fruizione del Bonus, è necessario attivare il Libretto famiglia”. Per dar corso a tale operazione, i beneficiari del bonushannol'onere di registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS”, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali Allo stesso mododevono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali”i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitandol'attribuzionedelle somme nell'ambito di tale procedura. Il libretto famiglia si compone di titoli dal valore nominale di 10,00 euro per un'ora di lavoro 8,00 euro per il compensodel prestatore 1,65 euro di contribuzione INPS 0,25 euro di premio INAIL 0,10 euro di oneri gestionali . Termine di fruizione La misura introdotta cold.l.numero 18/2020inizialmente valida a decorrere dal 5 marzo scorsoe sino al termine della sospensione delle attività didattiche, 3 aprile, termine successivamente portato al 13 aprile a seguito dell'emanazione del DPCM del 10 aprile 2020 , il quale ha prorogato la sospensione delle attività educative e didattiche sino al prossimo 3 maggio , è atteso con il prossimo decreto Aprile” lo slittamento inevitabile al medesimo termine per la fruizione del congedo . Ilbonus babysitting”in questione è riconosciutonel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Semplificazione delle procedure informatiche L'INPS nelle scorse settimaneha reso noto, messaggio 26marzo2020 numero 1381 ,di avermesso in atto un processo di semplificazione delle procedure per compilare e inviare on line specifiche domande per le agevolazioni, tra cui quelle per le indennitàda congedo e per il bonus baby-sitting. In particolare è stata messa in atto unanuova procedura per il rilascio diretto del PIN dispositivo attraverso riconoscimento a distanza per ottenere, con un solo processo, l'intero PIN composto precedentemente da 16 cifre di cui otto rilasciate on-line e otto successivamente in via cartacea . La procedura semplificata permette di utilizzare le prime otto cifre del PIN ricevuto via SMS o e-mail. Per il bonus baby-sitting, però, l'INPSha precisatoche è necessario il possesso dell'intero PIN al fine di registrarsi sulla piattaforma Libretto di Famiglia nonchée ai fini dell'appropriazione telematica del bonus. Profili fiscali Leindennitàerogate per le prestazioni sono sostitutive della retribuzione e, pertanto, sono imponibili ai fini fiscali ai sensi dell'art. 6 comma2 del TUIR. 1.3Diritto di astensione al lavoro L'art. 23deld.l.numero 18/2020dispone,come si è accennato,in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di etàcompresa tra i 12 e i 16 anni il diritto di astenersidall'attività lavorativa per il periodo di sospensione dei servizieducativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. In tale ipotesi la legge non riconosce, però, la corresponsione di indennità né la contribuzione figurativa. I lavoratorisono comunque tutelati sotto il profilo della conservazione del posto di lavoro. Per esercitare il diritto di astensione è richiesto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario distrumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitorenon lavoratore 1.4Ulteriori misureper i lavoratori dipendenti Equiparazione alla malattia del periodo di quarantena Il decreto Cura Italia” ha inoltrestabilito, all'art. 26,che il periododi quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attivatrascorso dal lavoratore del settore privato, a seguito contagio daCOVID-19 - sia equiparato alla malattia ai fini del trattamento economicoin base alle norme vigenti - non sia computabile ai fini del comporto. Il medico curanteindica sulcertificato di malattiaindicheràgli estremi del provvedimento dell'operatoredi sanità pubblica che hadispostola quarantena. Disabilità, immunodepressione, altre patologie L'art. 19 comma1,d.l.2marzo2020 numero 9 , ha previsto che fino al 30/04/2020 per ilavoratori dipendentisiapubblicicheprivati, con gravedisabilitàattestata,nonché ai lavoratori in possesso di certificazionemedica,attestante una condizione di rischioperimmunodepressione,dapatologie oncologiche o da terapie salvavita, il periodo di assenzada prescrizione medica,vieneequiparato al ricovero ospedaliero. Pertantogli onerinormalmente gravanti suldatore di lavoro e INPS sarannoa carico dello Stato. 1.5Estensione dei permessilegge 104/1992 L'art. 24d.l.numero 18/2020ha disposto l'aumento del numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui alla l . 104/1992, che prevede3 giorni mensili ,per ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. La circolareINPSnumero 45/2020haspecificatoche il diritto di fruiredi tali giorni aggiuntivi di permessi 104 nei mesi di marzo e aprile 2020,spettano - ai lavoratori che assistono un familiare disabile grave - ai lavoratori stessi che versino nello stato di grave disabilità accertata. Le condizioni per beneficiare del permessosono - gravedisabilitàdichiaratadalle apposite Commissioni ASL - il soggetto disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno in ospedale - l'assistenzaanche instrutturasanitaria indispensabile. 1.6Premio ai lavoratori marzo 2020 L'art. 63 deld.l.numero 18/2020ha previstoun premio per i lavoratori dipendenti che, nonostante l'emergenza, nel mese di marzohanno continuato a lavorare presso la loro sede viene riconosciuto di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici. Sono esclusi dall'agevolazione i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenteexart. 50 del TUIR, tra cui, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi. Requisiti - aver proseguito a recarsi presso la sede di lavoro - avere un reddito complessivodell'anno precedente”, così dice la norma , fino a 40.000,00 euro - non riguarda i lavoratori insmartworking - sono inclusi anche i lavoratori in trasferta in quanto egualmente rischiose ai fini del contagio . L'incentivo modalità di erogazione e recupero da arte dei sostituti d'imposta Vienericonosciutoper il mese di marzo 2020 un premio pari a 100,00 euro,da rapportareal numerodi giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I datori di lavoro, sostituti d'imposta, dovranno riconoscono l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020. I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'art. 17 delDLgs. 241/97, compensandolo nel modello F24 per il versamento di altre debenze. La norma prevede che il premio non concorraalla formazione del reddito del beneficiario. Conclusioni Le misure poste in atto al momento dal d.l.numero 18/2020 a sostegno dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo ai genitori di figli minori, sono pertanto quelle sin qui riepilogate - l’indennità per congedo parentale speciale per figli da 0 a 12 anni o senza limiti di età per figli disabili esteso di ulteriori 15 giorni rispetto all’ordinario - il diritto di astensione dal lavoro per figli da 12 a 16 anni , senza corresponsione di indennità e contribuzione figurativa -il bonus baby-sitting per a contributo della copertura dei costi di unabay-sitter, come alternativa al congedo parentale -l’estensione di 12 giorni dei permessi retribuiti ex l.104/1992 - l’equiparazione alla malattia della quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria -il premio ai lavoratori dipendenti che si sono recati sul posto di lavoro a marzo 2020. Certamente queste misure sono state indispensabili per far fronte alla crisi emergenziale, ma sicuramente è auspicabile che i prossimi provvedimenti normativi prevedano degli interventi di più ampio respiro, magari più a sistema, onde poter far fronte alle prossime fasi di sviluppo di questa emergenza, ancora incerte nei loro risvolti pratici, sia sociali che economici. Fonte ilfamiliarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus