La didattica a distanza (DAD), un'opportunità da cogliere

Non è mai esistita una specifica normativa sulla didattica a distanza, che, in Italia, trova fondamento nel d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2020 che, all’articolo 1, comma d recita i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità .

Excursus della normativa. Il D.P.C.M. del 1° marzo 2020 ha ulteriormente definito le diverse disposizioni in atto per le regioni e i comuni colpiti in misura maggiore dal COVID-19, fornendo, con l'articolo 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Tra le direttive, a mezzo allegato n. 4 contenuto nel decreto, vengono, poi, fornite essenziali informazioni sulle misure igieniche da seguire nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici delle restanti Pubbliche Amministrazioni. Con nota 318 del 11.3.2020, avente come oggetto l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, il Ministero dell’Istruzione ha chiesto alle scuole di svolgere un monitoraggio, tramite un questionario on line, al fine di verificare le modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza. Con successiva nota 388 del 17.3.2020, avente come oggetto l’emergenza sopra menzionata, il Ministero dell’Istruzione ha dettato le prime istruzioni operative per le attività della didattica a distanza, statuendo che, per essere tali, esse devono prevedere la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Pur, infatti, non potendo sostituire appieno ciò che avviene in presenza, in una classe, occorre dar vita a un ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta la necessità di [] ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione del sistema scolastico”. Con il provvedimento del 26 marzo, n. 64, il Garante della Protezione dei Dati personali ha definito alcune importanti questioni riguardanti la gestione della privacy e il trattamento dei dati personali nella didattica a distanza. Il testo chiarisce, in primo luogo, che le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni, anche minorenni, genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario. Pertanto, non deve essere richiesto agli interessati uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività, in quanto esso sarebbe riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei. Con il successivo d.l. n. 241 del 1° aprile 2020 sono state stabilite importanti disposizioni per la distribuzione di fondi pari a 85 milioni di euro per far fronte all’emergenza sanitaria del coronavirus, consentendo alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. In particolare - 10 milioni di euro per la dotazione di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning. - 70 milioni di euro per fornire agli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali. - 5 milioni di euro per la formazione online dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza. Tutti i dettagli sulle modalità di acquisto degli strumenti digitali, delle piattaforme e dei dispositivi individuali sono state, invece, spiegate nel dettaglio nella nota operativa per l'attuazione del decreto Cura Italia inviata alle scuole italiane il 28 marzo 2020. Infine, il d.l. 8 aprile 2020, n. 22 riporta misure urgenti volte a garantire una corretta gestione durante la situazione di emergenza epidemiologica sul territorio italiano del settore scolastico. Tra gli importanti provvedimenti presenti è stato introdotto l’obbligo – per il momento fino al 31 luglio 2020 - di garantire, a tutti gli studenti, la didattica a distanza avendo cura di rispettare le esigenze dei singoli alunni e dei bisogno educativi speciali. Nel Decreto si specifica che, nel caso in cui non si potesse effettuare la didattica in presenza” entro il 18 maggio 2020, gli esami di Stato conclusivi subiranno notevoli modifiche. Nel caso di istruzione secondaria di I grado, è previsto che la valutazione finale del Consiglio di classe, sarà basata su un elaborato da parte degli studenti, che metta in luce le globali conoscenze acquisite. Mentre, l’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di II grado contempla una doppia possibilità nel caso di rientro a scuola entro il 18 maggio, l’esame sarà valutato dalla sola commissione interna la cui prima prova sarà decisa dal Ministero dell’Istruzione . In difetto, nella ipotesi di prosecuzione della sospensione delle attività didattiche, fino alla fine dell’anno scolastico, l’esame prevedrà la sola prova orale, da svolgersi in via telematica. Il Decreto, inoltre, stabilisce che tutti gli studenti siano ammessi all’anno successivo, con valutazione sulla scorta del reale impegno degli stessi. All’inizio del nuovo anno scolastico 2020/21, infatti, non sarebbe previsto alcun esame di recupero delle insufficienze, essendo possibile colmare le lacune durante l’anno scolastico. Origini della DAD. Negli anni ’60, il diffondersi delle televisioni pubbliche, rese le stesse garanti di una formazione pubblica attraverso programmi televisivi ben strutturati lo spot della BBC Istruire, informare, intrattenere”, consentì il diffondersi della Formazione a distanza, specialmente in quelle da sempre considerate fasce deboli e bisognose di cultura. La nascita dei videoregistratori, delle videocassette e successivamente i floppy disk, poi mutati in CD-Rom e DVD, permise lo sviluppo della formazione a distanza e la nascita di corsi di auto-apprendimento. Questa è la ragione per la quale, nei primi giorni di sospensione dell’attività didattica, legata all’emergenza da Covid-19, nella incertezza sul protrarsi del periodo di sospensione delle lezioni, i docenti hanno utilizzato gli strumenti e i mezzi interattivi più comuni per la trasmissione del sapere in particolare, le chat e i gruppi di WhatsApp, Messenger, Snapchat, che sono serviti sia per l’invio di mappe concettuali e materiali didattici, che per la trasmissione, da parte dei discenti, degli elaborati svolti. In tale fase emergenziale, lo scopo dei docenti è stato solo quello di arrivare” ai propri alunni, facendo sentire la presenza della scuola nella loro vita solo in un secondo momento, soprattutto con il prezioso ausilio dei dirigenti Scolastici, si è cercato di dare una forma di organizzazione e sistematicità agli interventi educativi. Inizialmente, il Ministro Azzolina, non è stata in grado di fornire precise indicazioni sul percorso da seguire, invitando i Dirigenti scolastici a muoversi in maniera autonoma”, in quanto comandanti della nave” l'unica certezza era non fermare la didattica a distanza in quanto sarebbe stato un grave errore della comunità educante non ce lo perdonerebbe l’Italia. E siccome si stanno facendo cose meravigliose in Italia, andate avanti I ragazzi hanno bisogno di voi. E ai ragazzi dico che dovete studiare come e più di prima”. Registro elettronico e DAD. L’uso del registro cartaceo per i docenti, introdotto dal R.D. 30 aprile 1924, n. 965, articolo 41, stuatuì che Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”. Con l’avanzare della tecnologia e dell’informatica, anche il registro è diventato elettronico, utilizzando un software che permette di gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie. Introdotto dall’articolo 7 commi 29 e 31 del Decreto Legge 95/2012, come convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, esso è stato considerato come obbligatorio a partire dall’anno scolastico 2012/2013. Tuttavia, il comma 27 del citato provvedimento normativo, affermava che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca doveva predisporre - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie. A tale disposizion i normative seguì la nota ministeriale Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U del 2012 che prorogava l’applicazione della considerata normativ a , rendendo facoltativo l’utilizzo del registro elettronico. Il Garante per la Privacy nella sua guida intitolata La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare” auspicava l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati. Orbene, ad oggi questo Piano non risulta mai essere stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica. A tale complicata situazione si è aggiunta, oggi, la gestione di tutti quegli strumenti ritenuti più utili alle finalità didattiche, come piattaforme o servizi on line che consentono la configurazione di classi virtuali”, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video lezioni, nonchè l’assegnazione di compiti. Il Ministero, già nella prima nota dedicata alla didattica a distanza, ha fatto riferimento al registro elettronico statuendo che Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti”. La sottoscrizione del registro delle presenze da parte dei singoli insegnanti è destinata a costituire la attestazione di verità della loro presenza nella scuola stessa. Pertanto è indubbio che la relativa falsificazione integra tutti gli estremi del reato di falso ideologico in atto pubblico, previsto e punito dall’articolo 479 c.p Questa è la ragione per la quale, nella Didattica a Distanza si sconsiglia la firma del registro elettronico, in quanto parte della dottrina, configurerebbe il sopracitato reato nel caso in cui si attestasse su un atto pubblico cose che dovrebbero avvenire in presenza di un pubblico ufficiale. Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente affermato che In tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato ex articolo 476, comma 2, c.p. , il registro di classe e il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti” Cass. Pen., sez. V, 02/07/2019 , n. 47241 . Quindi, poiché per configurarsi il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, è richiesto il dolo generico, ossia la volontà nella dichiarazione falsa e la sua consapevolezza del carattere non veritiero, appare plausibile che, anche nell’ipotesi in cui quanto risultante dal registro non dovesse essere del tutto rispondente a come si sono svolti i fatti, se la falsità fosse dovuta ad una semplice leggerezza o negligenza del docente, il reato non sussisterebbe, richiedendosi, invece, la volontà e la consapevolezza di dichiarare il falso. Didattica a distanza e privacy. Al fine della tutela della privacy di alunni e studenti, il nuovo Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 General Data Protection Regulation o GDPR ha disciplinato articolo 8 situazioni che non incidono sulla capacità di agire che ha il minore, che rimane assicurata dall’ordinamento civile nazionale. Due i requisiti specifici un’offerta diretta di servizi della società dell’informazione a soggetti minori di 16 anni il trattamento dei dati dei minori sia basato sul consenso. Il Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati, in relazione all’attivazione della didattica a distanza, è necessario che informi i docenti circa la corretta condotta da tenere durante lo svolgimento di tale attività, fornendo loro indicazioni sulle misure di sicurezza da rispettare modalità di utilizzo del pc/tablet, disponibilità di un antivirus aggiornato, gestione delle password, necessità di non salvare, né registrare video/foto ed audio su apparecchiature personali . Per la maggior parte dei servizi Internet, è necessario che ogni studente sia dotato di una propria email e a volte, della email di uno specifico provider. Per tale operazione, essendo coinvolti dei minorenni, è inoltre necessario avvertire i genitori avendo cura di informarli circa le motivazioni tecniche e gli obiettivi della richiesta inserita nella proposta didattica. Generalmente si fa ricorso ad una Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video, resa dai genitori degli alunni minorenni ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali”, su di un’apposita modulistica. Tali strumenti devono conformarsi ai principi di privacy by design e by default. La privacy by design, concetto già introdotto nel 2010, non è altro che un concetto di prevenzione rischi, che comprende una privacy come impostazione di default, la sicurezza dei dati durante tutto il servizio scolastico, il principio della trasparenza e la centralità dell’utente, con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine alle caratteristiche essenziali del trattamento effettuato. Il principio di privacy by default stabilisce, invece, che per impostazione predefinita le istituzioni scolastiche dovrebbero trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste dalla didattica on line e per il periodo strettamente necessario a tali fini, non dovendosi ricorrere all’utilizzo di eccessivi dati senza motivi specifici. Diritti ed obblighi dei docenti. In tale contesto emergenziale, i docenti devono operare nel regime di lavoro agile” ai sensi della legge n. 81/2017, nel quale continua a permanere una durata massima dell'orario settimanale le medesime 18 ore previste nella didattica in presenza , ma non un vincolo legato ad un minimo di ore lavorative da effettuare. Previsto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a del DPCM 1° marzo 2020, il lavoro agile è disciplinato dall’articolo 18 al 23, della sopracitata legge 22 maggio 2017, n. 81. Mentre l’articolo 19, comma 1, afferma che l’accordo relativo alla modalita’ di lavoro agile e’ stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo agli strumenti utilizzati dal lavoratore. Pertanto, l'articolazione degli incontri virtuali con gli alunni è affidata alla libertà di insegnamento ed alla discrezionalità dei docenti, individuando, altresi’, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la interruzione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro diritto alla disconnessione al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Approccio tecnologico e piattaforme. Ciò che è stato chiesto di attivare, è una didattica in modalità e-learning o on-line, che è sì didattica a distanza fisicamente intesa ma con un quid pluris. La Commissione Europea del 28 marzo 2001, emanata a seguito delle determinazioni del Consiglio Europea di Lisbona del 2000, ha definito l'azione di e-learning con riferimento a l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell’apprendimento, agevolando l’accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza”. Pertanto, le istituzioni scolastiche dovranno dotarsi delle necessarie piattaforme informatiche presenti sul mercato, aiutate dal Ministero dell'Istruzione, ovvero provvedere a potenziare gli strumenti digitali già in dotazione. Secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio Scuola a Distanza, a partire dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, 9 studenti su 10 sono coinvolti nell’apprendimento da remoto. Tuttavia, da analisi più dettagliata, la risposta più efficace ha riguardato la scuola secondaria di II grado, alla luce del fatto che le scuole non hanno un modello organizzativo da seguire, diventando la realtà molto più complessa per gli altri gradi di istruzione. Tra le piattaforme più utilizzate si indicano - Google suite for education è una suite di app Google gratuita realizzata appositamente per le scuole, che comprende diversi strumenti utilizzabili sia singolarmente, che abbinati tra loro un esempio è dato da Hangouts Meet, che consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo, e da Classroom, che consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma. - Office 365 Education Contiene tutti gli strumenti di produttività individuale, a cui si aggiungono Teams la piattaforma di comunicazione e collaborazione che unisce chat, possibilità di fare videoconferenze, archiviazione di file e integrazione delle applicazioni e altri strumenti destinati ad agevolare il lavoro delle classi virtuali. - Zoom è un software gratuito molto sfruttato, che permette di svolgere lezioni a distanza, consentendo inoltre di creare eventi in modalità webinar o webmeeting e mantenendo l'apprendimento con aule virtuali e ibride e micro-apprendimento. - Fidenia è il social learning interamente dedicato alla didattica che permette di svolgere tutte le attività che solitamente si tengono in classe dalle spiegazioni alla assegnazione delle verifiche, con strumenti per realizzare varie tipologie di test e questionari erogabili online e tool per costruire e-book multimediali e interattivi, dialogando in maniera social” tra docenti, studenti e famiglie. - WeSchool è un software gratuito che offre contenuti quali le lezioni di Oilproject la piattaforma che rappresenta un gigantesco archivio di video, testi ed esercizi su varie materie Biologia, Chimica, Scienze della Terra, Astronomia, Ecologia, Fisica, Matematica, Letteratura italiana, Letteratura inglese, Web design , nonchè test ed esercizi curati da docenti ed esperti. - Edmodo è una piattaforma di e-learning, nata come un social network educativo, e poi diffusasi come ambiente operativo protetto, semplice da usare, dove gli insegnati sottopongono spiegazioni, caricano contenuti, e dotato di un’interfaccia grafica intuitiva molto simile a quella di Facebook. Conclusioni. Mai come in questo momento storico di particolare difficoltà sarebbe auspicabile, se non proprio indispensabile che la scuola italiana tutta, ed i docenti in primis, si propongano come punto di riferimento per studenti e famiglie, per fornire non solo le competenze e le micro-abilità, ma soprattutto il senso di responsabilità e coscienza del proprio fare nell’ottica della cittadinanza partecipata, solidale e attiva. In tale ottica, la scuola dovrà essere competitiva e gli insegnati dovranno essere in grado di comprendere la necessità di capovolgere la loro visione della scuola ciò sarà necessario, come suggerito dall'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici, al fine di cogliere l’enorme opportunità offerta da questa terribile esperienza, in quanto, come spesso accade, dalla crisi può nascere un mondo migliore”. Pertanto, citando fonte ancora più illustre, ad ogni docente e discente non può che rivolgersi l'auspicio Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo”. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus