Quale sorte per i provvedimenti economici adottati in sede di separazione in pendenza del giudizio di divorzio?

Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda relativa all’assegno di mantenimento anche in pendenza del giudizio di divorzio, salvo che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Pertanto, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni rese in sede divorzile.

Così la Cassazione con la sentenza n. 7547/20, depositata il 27 marzo. Il caso. La Corte d’Appello, accogliendo parzialmente il gravame della ricorrente ex moglie , aumentava complessivamente a euro 750 il contributo di mantenimento dovuto in suo favore dall’ex marito, sulla base del fatto che nel giudizio di divorzio le somme dovute corrispondenti a euro 800 erano state determinate in sede presidenziale. Avverso la decisione ricorre in Cassazione l’ex marito, lamentando che il giudice della separazione avrebbe sovrapposto la propria valutazione sulle statuizioni economiche conseguenti alla separazione a quelle adottate dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio. Infatti, sostiene il ricorrente, la Corte territoriale ha disciplinato i rapporti economici tra coniuge in relazione ad un periodo che era stato già regolato in sede presidenziale nel parallelo giudizio di divorzio che aveva implicitamente valutato l’intero arco temporale intercorrente dall’inizio dello stesso giudizio e confermato il mantenimento già fissato dal Tribunale in sede di separazione. Statuizioni economiche. La Cassazione, ritenendo infondato il ricorso, rileva che la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a e ad assorbire quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni definitive o provvisorie rese in sede divorzile . Prosegue la Cassazione chiarendo che la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale o di modifica delle condizioni di separazione iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali. Nel caso in esame il giudice della separazione non ha modificato impropriamente le statuizione economiche fatte in sede di divorzio ma ha fissato la decorrenza del contributo di mantenimento a carico dell’ex marito senza interferire con le statuizioni economiche emesse in sede divorzile. Chiarito questo il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 gennaio – 27 marzo 2020, n. 7547 Presidente Giancola – Relatore Lamorgese Fatti di causa Nel giudizio di separazione personale dei coniugi V.D. e M.C. , la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 2 agosto 2017, in parziale accoglimento del gravame della V. e in riforma della sentenza impugnata, aumentava a complessivi Euro 750,00 il contributo di mantenimento di cui Euro 450,00 per la moglie e Euro 300,00 per la figlia minore imposto al M. da omissis , in considerazione del fatto che nel giudizio di divorzio le somme dovute dal M. erano state determinate in sede presidenziale in complessivi Euro 800,00 a decorrere dal mese di omissis , mentre riteneva congruo il contributo di mantenimento determinato in sede di separazione sino al mese di omissis . Avverso questa sentenza il M. propone ricorso per cassazione, con il quale sostiene che il giudice della separazione avrebbe indebitamente sovrapposto la propria valutazione sulle statuizioni economiche conseguenti alla separazione a quella adottata dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio infatti, egli assume che la Corte territoriale non aveva il potere di rideterminare il contributo di mantenimento in sede di separazione, essendo pendente il giudizio di divorzio nel corso del quale l’ordinanza presidenziale del 14 ottobre 2016 aveva implicitamente valutato l’intero arco temporale dall’inizio dello stesso giudizio, confermando il contributo di mantenimento già fissato dal tribunale in sede di separazione. La V. resiste con controricorso e memoria. Ragioni della decisione Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, con un unico motivo che imputa alla Corte territoriale di avere disciplinato i rapporti economici tra i coniugi, in relazione ad un periodo già regolato dall’ordinanza del 14 ottobre 2016 resa in sede presidenziale nel parallelo giudizio di divorzio che, pur avendo modificato il contributo economico dovuto dal M. a partire da omissis , aveva implicitamente valutato l’intero arco temporale intercorrente dall’inizio dello stesso giudizio in data 6 agosto 2012 e confermato l’entità del contributo di mantenimento già inderogabilmente fissato e non più modificabile dal tribunale in sede di separazione. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria Cass. n. 27205 del 2019 , i quali sono destinati a sovrapporsi a e ad assorbire quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni definitive o provvisorie rese in sede divorzile Cass. n. 1779 del 2012 . Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale o di modifica delle condizioni di separazione iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali tra le tante Cass. n. 5510 e 5062 del 2017 . Nella specie, il giudice della separazione con la sentenza impugnata non è intervenuto impropriamente a modificare le statuizioni economiche rese in sede di divorzio cfr. Cass. n. 17825 del 2013 , ma ha fissato la decorrenza del contributo di mantenimento a carico del M. fino al mese di settembre 2015, senza dunque interferire con le statuizioni economiche emesse in sede divorzile a decorrere dal mese di omissis . Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro4200,00 per spese e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.