Spostamenti dei genitori separati per raggiungere i figli minori alla luce delle nuove disposizioni sul COVID-19

Le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del corona virus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli, che dunque deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti.

Il caso. Due coniugi con accordo assunto in udienza il regime di affidamento condiviso, il collocamento dei figli presso la casa materna e un dettagliato calendario dei tempi di permanenza paterni. A seguito del trasferimento temporaneo della madre con i figli presso altro comune il padre si è rivolto, con istanza urgente, al Giudice del procedimento in corso al fine di ottenere il rispetto di quanto concordato chiedendo dunque di poter esercitare il proprio diritto di visita. L'intervento del Tribunale. Il Tribunale di Milano, con provvedimento inaudita altera parte, ha prescritto ai genitori di attenersi alle previsioni di cui al precedente verbale di separazione consensuale, così come integrate dal successivo accordo tra le parti raggiunto in udienza. Per il Tribunale infatti a l’art. 1 domma 1, lett. a , DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti b le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo hanno precisato che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio . Dunque, i genitori, e in particolare la madre, devono permettere il normale alternarsi dei figli, secondo quanto concordato. Fonte ilfamiliarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, decreto 11 marzo 2020 Giudice Gasperini Fatto Il Presidente FF Dott. Piera Gasparini Letta l'istanza urgente depositata il giorno 11.3.2020 dal difensore di , avente ad oggetto la richiesta di rientro dei minori presso il domicilio di omissis ritenuto che sulla stessa non sia necessario sentire le parti, in quanto i coniugi nel corso della recente udienza del 3.3.2020 hanno concordato il mantenimento delle attuali condizioni di affido e collocamento dei minori, con indicazione di un preciso e dettagliato calendario di frequentazioni degli stessi con il genitore non collocatario in via prevalente, ossia il padre, alla stregua degli accordi separativi così come integrati dalle dichiarazioni rese alla predetta udienza, tanto da richiedere la decisione del giudice, nella fase presidenziale del divorzio, esclusivamente sulle questioni economiche rilevato, pertanto, che il predetto accordo è da ritenersi vincolante ai fini del regime di collocamento e frequentazione dei minori con il padre ritenuto che le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a , del DPCM. 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio , sicchè alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio ritenuto che in relazione alle contingenze determinate della diffusione epidemica COVID 19 non sussistano ragioni per considerare gravi ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. i comportamenti tenuti da P.Q.M. a tutela dei minori e rigettata ogni altra domanda, inaudita altera parte dispone che le parti si attengano alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale del 24.10.2018 omologato in data 12.11.2018 così come integrate dall'accordo delle parti del 3.3.2020. Si comunichi con urgenza alle parti.