Legato o erede instituito ex certa re?

Lo ha ribadito la Cassazione n. 6125/20 che l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, instituito ex re certa, qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituto nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire ai singoli, individuati, beni.

L’indagine poi diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. Il fatto e l’interpretazione della reale volontà della testamentaria in omaggio al canone di conservazione del testamento. L’istituito erede conveniva in giudizio la nipote della defunta al fine di far accertare la sua qualità di erede universale e non di legatario. Egli deduceva che la defunta con il suo testamento aveva individuato una serie di legatari, tra cui anche l’appellante, e che dal tenore letterale delle disposizioni di ultima volontà si evinceva che la volontà della defunta era quella di istruire l’attore quale erede ex certa . La nipote convenuta in giudizio si costituiva opponendosi al riconoscimento della qualità di erede dell’attore, sostenendo che egli fosse un semplice legatario, mentre ella era l’unica a rivestire la qualità di erede legittima in quanto nipote della defunta e sua parente più prossima. Il Tribunale accoglieva la domanda dell’istituito all’eredità, riconoscendolo erede universale, e avverso tale pronuncia la nipote proponeva appello, che veniva però rigettato dalla Corte territoriale. La Corte di Cassazione da ultimo adita respingeva il ricorso proposto dalla nipote ritenendo che la Corte d’Appello si fosse correttamente pronunciata e che dal testamento emergeva chiaramente la volontà della de cuius di istituire l’attore quale proprio erede. In particolare, la Corte di Cassazione sottolineava, richiamandosi a precedenti decisioni, che l’assegnazione di beni determinati si configura come una successione a titolo universale quando il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni, o di una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato quando il de cuius gli abbia voluto attribuire solo singoli ed individuati beni. Nel caso di specie, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito avevano proceduto ad una valutazione congruamente motivata, pertanto incensurabile, accertando la reale volontà del testatore attraverso una valutazione congiunta dell’elemento letterale e di quello logico in omaggio al canone di conservazione del testamento. La sentenza gravata, nel pervenire all’approdo interpretativo contestato, è partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate nell’atto di ultima volontà evidenziando che solo all’istituito erede era stata attribuita, oltre alla quota di un immobile, anche la generalità di tutti i beni mobili, laddove agli altri soggetti beneficiati era stata lasciata solo una quota su singoli beni immobili. A tale dato oggettivo, che pur già deponeva per la qualità di erede in capo all’attore, la sentenza contestata ha poi correlato le peculiari espressioni riservate all’attore dalla testamentaria, differenti da quelle invece riservate agli altri beneficiari, talché diviene evidente che la Corte di Appello, che ha concretamente valutato e adeguatamente apprezzato le specifica volontà testamentaria motivando correttamente e congruamente in tal senso, ha reso la propria decisione incensurabile in Cassazione, ragione per cui la Suprema Corte respingeva il ricorso presentato dalla nipote.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 23 gennaio – 5 marzo 2020, n. 6125 Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo otivi in fatto ed in diritto della decisione T.M conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste Z.S.R. al fine di accertare la propria qualità di erede universale della defunta Z.N Deduceva che la defunta con testamento aveva individuato una serie di legatari tra cui anche l’appellante, disponendo però che il 50 % della proprietà di un immobile pervenisse all’attore così come la proprietà di tutti i beni mobili ed il diritto di abitazione sulla casa nella quale l’attore viveva. Sosteneva quindi che il tenore delle disposizioni di ultima volontà della de cuius deponeva per la sua istituzione quale erede ex certa re. Si costitutiva la convenuta che si opponeva alla domanda assumendo che invece anche l’attore era un semplice legatario e che era invece la convenuta a rivestire la qualità di erede legittima, in quanto nipote della defunta e sua parente più prossima. Il Tribunale adito con la sentenza n. 309 del 4/5/2017 accoglieva la domanda del T. ed avverso tale pronuncia proponeva appello la convenuta. La Corte d’Appello di Trieste, nella resistenza dell’appellato, con la sentenza n. 678 del 26/11/2018 rigettava il gravame. Quanto al motivo di appello che contestava la corretta applicazione dell’art. 588 c.c., in merito all’attribuzione della qualità di erede al T. , la Corte distrettuale, una volta esclusa nella fattispecie un’ipotesi di divisione della testatrice ex art. 734 c.c., ben potendosi avere una institutio ex certa re senza previa determinazione della quota spettante all’erede, potendosi determinare l’entità della quota ex post sulla base del rapporto tra i beni assegnati ed il valore complessivo del patrimonio, riteneva che dal testamento emergesse chiaramente la volontà della de cuius di istituire il T. quale proprio erede. In tal senso deponeva l’assegnazione di una rilevante parte del patrimonio e soprattutto l’assegnazione dell’intero compendio mobiliare. Sebbene il criterio quantitativo non sia dirimente per risolvere l’interrogativo se vi sia stata istituzione di erede ovvero attribuzione di un legato, è proprio l’assegnazione dell’intero patrimonio mobiliare indice della volontà di considerare il T. quale erede. Inoltre la de cuius aveva specificato nel testamento il forte legame affettivo che l’univa all’attore, differenziando in tal modo la sua posizione da quella degli altri legatari, aggiungendo che il T. era una persona di famiglia conosciuta da oltre trenta anni, di fiducia e gradita. La possibilità di risolvere la controversia alla luce della sola lettura della scheda testamentaria rendeva irrilevante l’esame del primo motivo di appello con il quale si contestava la possibilità di avvalersi della deposizione testimoniale resa dai testi D.R. e F.F. , atteso che si trattava di soggetti che la convenuta aveva convenuto in altro giudizio al fine di fare accertare la loro incapacità a succedere alla de cuius, essendo stati istituti nello stesso testamento come legatari, risultando quindi incapaci a testimoniare. Per la cassazione di tale sentenza Z.S.R. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. Resiste con controricorso T.M. . Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione agli artt. 587, 588, 733 e 734 c.c Si deduce che nel testamento la defunta aveva provveduto ad una minuziosa ripartizione dei suoi beni tra le persone che ci hanno sempre aiutato e all’occorrenza ci hanno sempre sostenuto con la loro presenza . Pertanto tutte le persone sono poste sul medesimo piano con l’effetto che la domanda del T. andava rivolta nei confronti di tutti gli altri soggetti beneficiati nel testamento sussistendo quindi una vera e propria situazione di litisconsorzio necessario. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 588 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Si deduce che l’attribuzione al T. della qualità di erede universale della defunta aveva trascurato quanto sopra esposto in occasione del primo motivo, circa la volontà della stessa testatrice di accomunare nella medesima posizione tutti i soggetti beneficiati con il testamento. Occorreva poi considerare che i beni mobili erano di scarso valore e che il maggior vantaggio conseguito dal T. era conseguenza della sua convivenza con la de cuius, convivenza che aveva giustificato solo l’attribuzione di un temporaneo diritto di abitazione sulla casa nella quale viveva, essendosi ripartiti gli altri beni secondo quote ben precise. I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Quanto alla contestazione in merito alla corretta applicazione dell’art. 588 c.c., bisogna innanzitutto ricordare che è consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento Cass. n. 24163/2013 23278/2013 . In particolare, l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni Cass. n. 23393/2017 . Inoltre cfr. Cass. n. 24163/2013 in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale institutio ex re certa qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. Nella fattispecie emerge che la sentenza gravata nel pervenire all’approdo interpretativo qui contrastato è partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate nell’atto di ultima volontà evidenziando che solo al T. era stata attribuita, oltre ad una quota di un immobile, la generalità di tutti i beni mobili, laddove agli altri soggetti beneficati era stata lasciata solo una quota su singoli beni immobili cfr. per la possibilità di ricavare un’istituzione di erede ex art. 588 c.c. nel caso in cui ad un soggetto sia attribuita la generalità dei beni mobili, Cass. n. 6516/1986 . A tale dato oggettivo che pur deponeva per la qualità di erede in capo all’attore, la sentenza ha poi correlato le peculiari espressioni riservate al T. , e differenti da quelle invece riservate agli altri beneficiati per i quali valgono le espressioni richiamate nel motivo di parte ricorrente , avendo i giudici di appello rimarcato il differente trattamento riservato anche sul piano del riconoscimento affettivo. La differente formula utilizzata per il controricorrente rispetto a quella invece usata per tutti gli altri soggetti individuati come meri legatari implica un adeguato apprezzamento anche delle specifiche volontà testamentarie, combinata con il differente trattamento riservato anche sul piano delle assegnazioni successorie di tal che, attesa l’incensurabilità della valutazione resa sul punto dalla Corte d’Appello, risulta evidente come la ricorrenti aspiri ad un’alternativa soluzione, senza che però quella contestata si palesi come assolutamente insostenibile o evidentemente affetta da irragionevolezza. Ne deriva che anche le circostanze che si assume siano state trascurate da parte del giudice di appello ai fini della qualificazione della posizione del T. appaiono prive del carattere della decisività, rientrando infatti nella discrezionale valutazione dei fatti di causa, la valorizzazione tra i molteplici elementi di carattere probatorio, di quelli che si ritengono risolutivi ai fini della corretta attribuzione della qualità di erede ovvero di legatario. Una volta quindi ribadita la incensurabilità della attribuzione della qualità di erede al T. e di riflesso della individuazione degli altri beneficiati quali legatari, risulta palese altresì l’infondatezza della denuncia circa la pretesa violazione dell’art. 102 c.p.c In tal senso va rilevato che quella proposta dal T. costituisce una domanda di mero accertamento, finalizzata a vedere riconosciuta la sua qualità di erede ma nei confronti non della generalità dei legatari, ma esclusivamente, ed in conformità con quanto prescritto dall’art. 100 c.p.c., che presuppone per l’ammissibilità della domanda di mero accertamento, uno specifico interesse ad agire, nei riguardi esclusivamente di chi tra i vari beneficiati nel testamento, contestava la qualità in esame. Ne deriva che la legittimazione a contraddire è stata correttamente affermata nei confronti dell’odierna ricorrente, senza che si palesi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ai quali sono state riservate attribuzioni patrimoniali nel testamento. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione agli artt. 404, 405, 411 c.c. ed in relazione agli artt. 414, 596 e 599 c.c. In merito alle testimonianze rese in primo grado dai coniugi D. di P. , si ricorda che gli stessi sono stati convenuti in giudizio dalla ricorrente in un diverso procedimento al fine di fare accertare a nullità delle disposizioni testamentarie in loro favore, in quanto il D. era amministratore di sostegno della testatrice, estendendosi l’incapacità di ricevere per testamento anche alla moglie. Ciò rendeva gli stessi incapaci a testimoniare sicché non poteva tenersi conto del contenuto delle loro deposizioni. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello, in relazione al primo motivo di appello della Z.S. che analogamente a quanto avvenuto in questa sede si doleva dell’utilizzazione di tali deposizioni ai fini della decisione, ha dichiaratamente affermato che poteva pervenirsi all’attribuzione della qualità di erede universale in favore del T. prescindendo dall’utilizzo delle prove testimoniali, ma fondandosi sul solo contenuto della scheda testamentaria. È palese quindi che la decisione gravata abbia totalmente prescisso dall’apporto probatorio in esame sicché la doglianza in ordine all’incapacità a testimoniare risulta del tutto inidonea ad inficiare la correttezza della decisione gravata, palesandosi del tutto priva di fondamento, in assenza di una concreta riprova sulla base del tenore della motivazione della sentenza gravata, l’affermazione secondo cui le testimonianze de quibus abbiano in ogni caso concorso a far maturare il convincimento del giudice di appello. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , il comma 1-quater - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.