Permanenza in Italia del padre straniero per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore

In virtù dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute dello stesso che si trova in Italia, può autorizzare l’ingresso o la permanenza, nel territorio dello Stato, del familiare per un determinato periodo di tempo. Ma cosa si intende per gravi motivi?

La parola alla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3029/20, depositata il 10 febbraio. I fatti. Un cittadino straniero, di origine albanese, richiedeva di essere autorizzato a permanere in Italia, sostenendo di essere padre della minore nata nel territorio italiano e di convivere con la di lei madre cittadina rumena ma stabilita da anni in Italia , in attesa di una seconda figlia. In particolare, il richiedente affermava che il ritorno in Albania avrebbe comportato gravissime conseguenze connesse alla crescita morale e allo sviluppo psicofisico per la minore, dal momento che la madre, da sola, non sarebbe stata in grado di garantire un regolare sostentamento economico e morale necessario ad una bambina piccola. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la suddetta istanza, pertanto, il padre ricorre in Cassazione, denunciando violazione di legge con riferimento alla corretta interpretazione del concetto di gravi motivi”. La non sussistenza dei gravi motivi. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute dello stesso che si trova in Italia, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare per un determinato periodo di tempo, anche in deroga di altre disposizioni di legge l’autorizzazione viene poi revocata quando cessano i gravi motivi. In altri termini, i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi che comportano una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore. Pertanto, la suddetta autorizzazione costituisce misura fondamentale a tutela del diritto del minore a vivere con i genitori. Ma, nel caso in esame, correttamente la Corte distrettuale ha affermato la non sussistenza dei gravi motivi, rilevando che la madre avesse la capacità di far fronte da sola a tutte le problematiche connesse alla crescita della bambina e della futura che nascerà , in quanto ben integrata nel territorio dello Stato ormai da anni. Ed inoltre, è il caso di sottolineare anche che il ricorrente non ha prospettato tramite apposita allegazione documentale alcuna concreta situazione di grave pregiudizio per la minore derivante dal suo allontanamento dall’Italia. In conclusione, i Supremi Giudici, avvalendosi dei principi sopra richiamati, rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 11 dicembre 2019 – 10 febbraio 2020, n. 3029 Presidente Giancola – Relatore Tricomi Ritenuto che M.R. , nato in , con ricorso depositato il 21/7/2017 aveva avanzato la richiesta ad essere autorizzato alla permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, asserendo di essere padre della minore P.A.A. nata a omissis e di convivere con la di lei madre P.I.A. , in attesa di una secondogenita dell’istante nata nelle more del giudizio il omissis . All’uopo aveva esposto che il proprio ritorno in avrebbe potuto indurre gravissime conseguenze connesse alla crescita morale ed allo sviluppo psicofisico per la minore, anche in ragione della tenerissima età, oltre che deleterio per il suo futuro, dal momento che la madre non sarebbe stata in grado di garantire un regolare sostentamento economico, nè una costante presenza, necessaria ad una bambina così piccola. La Corte di appello di Reggio Calabria, con il decreto in epigrafe indicato, ha confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta. Avvero il decreto M.R. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria non si è costituito. Considerato che 1.1. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno evocato in giudizio e costituitosi. Come già affermato da questa Corte, in materia di autorizzazione all’ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ai sensi dell’art. 31, comma 3, controparte processuale è il P.M. davanti al Tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre nel procedimento di reclamo davanti alla Corte d’appello nella specializzata composizione per i minorenni avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte, onde, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte Cass. n. 28778 del 23/12/2011 Cass. n. 14063 del 28/05/2008 . 1.2. Sempre preliminarmente va rilevato che la procura in calce al ricorso non reca l’elezione di domicilio in Roma presso l’avv. G.F.S. , contrariamente a quanto indicato nella prima pagina del ricorso, di guisa che il domicilio risulta eletto ex lege presso la Cassazione civile. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in particolare con riferimento all’interpretazione del concetto di gravi motivi in senso restrittivo - contrastante, a parere del ricorrente, con la giurisprudenza di legittimità prevalente a seguito della pronuncia delle Sez. U. n. 21799/2010 -, oltre che l’illogicità della motivazione. Il ricorrente, al di là dell’ampia riproduzione di precedenti giurisprudenziali, critica la decisione impugnata, che denuncia come illogica e contraddittoria, e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare il radicamento dei minori in Italia e l’età prescolare, ed ancora considerare che il rientro del padre in ed il connesso rischio della disgregazione del nucleo familiare sarebbe stato destinato ad incidere negativamente sul diritto dei minori alla bigenitorialità sostiene che l’allontanamento di un genitore dalla Stato italiano costituisce in re ipsa un grave motivo e un sicuro danno all’armonico, equilibrato e compiuto sviluppo psicofisico del figlio minore fol. 12 del ricorso . Nello specifico si duole che la Corte territoriale non abbia valutato correttamente la circostanza che la minore non aveva mai vissuto in e non aveva legami affettivi in detto Paese e poteva essere esposta al trauma di essere sradicata dal contesto italiano in cui aveva sempre vissuto o al trauma altrettanto grave di dover separare la propria vita da quella del padre, senza il necessario sostegno per sé e per tutto il nucleo familiare fol.13/14 infine rimarca che, in , non potrebbe avvalersi delle forme di assistenza garantite dal nostro ordinamento. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 19 T.U.I. in relazione all’art. 9 e ss. della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, segnatamente sotto il profilo del divieto di espulsione di soggetti minori e del diritto all’unità familiare. Secondo il ricorrente, il decreto impugnato si tradurrebbe - di fatto - in un espulsione dei minori, costretti a seguire i genitori e, quindi, privati del diritto di optare per la permanenza in Italia. Sostiene che nel bilanciamento tra l’interesse dello Stato all’osservanza della normativa in tema di regolamentazione dell’ingresso e della permanenza in Italia degli stranieri, nonché alla tutela della collettività, ed il diritto del minore, anche straniero ad essere educato dai genitori garantito dalla Convenzione di New York, debba prevalere quest’ultimo. 4.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno respinti perché infondati. 4.2. Va ricordato che l’art. 31, comma 3 D.Lgs. cit. prevede 3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. . 4.3. Come puntualizzato da questa Corte l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l’interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio Cass. Sez. U. n. 15750 del 12/6/2019, par. 4 . Inoltre, secondo l’orientamento di questa Corte - correttamente rammentato dalla stessa Corte di appello - la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 cit., non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare Cass. Sez. U. n. 21799/2010 . In altri termini, i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa. Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata, avrebbe l’effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare tutte le volte in cui per effetto dell’espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell’unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest’ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico ne conseguirebbe l’applicazione automatica dell’autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola Cass. n. 9391de1 16/4/2018 . A ciò va aggiunto che, poiché le situazioni che possono integrare i gravi motivi di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate e spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione Cass. n. 4197 del 21/02/2018 , incombe sul richiedente l’autorizzazione l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore Cass. n. 9391 del 16/4/2018 e Cass., n. 26710 del 10/11/2017 , non essendo sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l’allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell’allontanamento di un genitore. 4.4. La pronuncia impugnata si conforma, nella sostanza, all’interpretazione appena richiamata. A sostegno del rigetto la Corte di appello ha affermato che nel caso concreto non sussistevano i gravi motivi che costituiscono l’imprescindibile presupposto per l’adozione del provvedimento invocato, rilevando che la madre delle minori, compagna del ricorrente, è cittadina comunitaria in quanto di nazionalità rumena, al pari delle figlie, nate in Italia, rispettivamente nel omissis , mentre il ricorrente, già espulso nel 2005 dall’Italia - dove tuttavia vivono i suoi genitori, muniti di permesso di soggiorno -, vi era rientrato nel 2009 così riportando una condanna definitiva pur essendo sprovvisto del permesso di soggiorno. Quindi ha accertato la capacità della madre della bambina di far fronte da sola a tutte le problematiche connesse alla sua crescita, in quanto ben integrata nel tessuto sociale di Palmi, ove si è stabilita ha anche accertato che le minori, per la loro tenerissima età, non hanno consolidato abitudini di vita irreversibili, di guisa che il rischio del forzato ritorno del padre in determinerebbe il rischio della disgregazione familiare, ma non in sé un grave pregiudizio alla loro salute o al loro sviluppo psico/fisico. Ha sottolineato quindi, la possibilità per la compagna di seguirlo in , ovvero per il ricorrente quella di avvalersi, ove possibile, della normativa sul ricongiungimento familiare al fine di evitare il pericolo della disgregazione familiare. Invero, il giudice di merito è chiamato a investigare se l’esercizio di una delle due possibili opzioni da parte dei genitori allontanamento del genitore con permanenza del minore sul territorio nazionale o allontanamento del minore al seguito del genitore comporterebbe un qualsiasi danno grave per il figlio minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità. Il che è proprio quel che ha fatto la corte di merito laddove ha valutato le conseguenze di una sua permanenza o di un allontanamento della minore al seguito del padre, di guisa che nessun esercizio di una scelta spettante alla famiglia e alla minore, nè alcuna espulsione di fatto possono essere evinti dal tenore del provvedimento gravato. 4.5. A fronte di quanto accertato - che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito - ambedue le doglianze intendono nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito Cass. n. 8758 del 4/4/2017 . Invero, il ricorrente - la cui paternità dichiarata della minore P.A.A. non trova riscontro documentale nel certificato di nascita in atti - non prospetta, se non in maniera del tutto generica e astratta, alcuna concreta situazione di grave pregiudizio per la minore trascendente l’allontanamento di un genitore dallo Stato, che - a suo dire, ma erroneamente per le ragioni prima indicate - costituirebbe in re ipsa un grave motivo fol.12 del ricorso non viene indicato, infatti, alcun concreto e specifico elemento di fatto non valutato, ma viene ribadito che le bambine hanno vissuto sempre in Italia e non avrebbero legami affettivi in fol.14 del ricorso poiché il padre del ricorrente vive in Italia, circostanze, queste, considerate non decisive dalla Corte di appello, che, nell’esaminare il quadro di relazioni che le riguardano, ha piuttosto evidenziato che la madre è ben inserita nel contesto italiano e che sia lei che le bambine sono cittadine comunitarie. Il ricorrente, inoltre, manca di censurare in maniera specifica quanto condivisibilmente affermato dal giudice di merito circa l’impossibilità di valorizzare il radicamento delle minori sul territorio nazionale e l’inserimento nel contesto sociale per la tenera età. 5. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore del costituito Ministero. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52. Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perché il processo risulta esente. P.Q.M. Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52 - Dà atto che non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perché il processo risulta esente.