Morte del coniuge ed effetti sulle pronunce non ancora passate in giudicato

Nel giudizio di divorzio, la sopravvenuta morte del coniuge fa cessare la materia del contendere relativamente al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici ad esso collegati. Pertanto, la morte del coniuge travolge ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo tale evento rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa .

Lo ha affermato la Cassazione con sentenza n. 31358/19 depositata il 2 dicembre. Morte sopravvenuta della moglie. La Corte d’Appello respingeva l’impugnazione proposta da un uomo avverso la decisione del Tribunale con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e previsto un assegno divorzile in favore della moglie e delle figlie. Avverso la decisione l’uomo propone ricorso in Cassazione lamentando che la moglie fosse morta prima del passaggio in giudicato della sentenza d’appello, comportando tale evento la cessazione della materia del contendere. Cessazione della materia del contendere. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso solo riguardo alle domande sugli assegni di mantenimento per la moglie e per le figlie, ricorda che Cass. n. 4092/18 e Cass. n. 26489/17 nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, relativamente al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici ad esso collegati. Pertanto, con la morte del coniuge viene travolta ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo tale evento rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa . Dunque, posto che il capo di pronuncia sullo status era passato in giudicato, la Suprema Corte accoglie l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente ai capi sulle disposizioni patrimoniali statuizioni relative all’attribuzione degli assegni in favore della figlia, della ex moglie e riguardo all’onere di mantenimento dell’altra figlia a carico dall’obbligato, che non hanno ancora acquisito il carattere della definitività.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 ottobre – 2 dicembre 2019, n. 31358 Presidente Giancola – Relatore Lamorgese Rilevato - che la decisione emessa dal Tribunale di Varese del 29 settembre 2016 ha 1 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio 2 affidato la figlia minore al nonno paterno e previsto un assegno a favore di essa a carico del padre 3 posto a carico di questi il mantenimento della figlia maggiorenne convivente 4 disposto un assegno divorzile a favore della moglie - che la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 gennaio 2018, ha respinto l’impugnazione, proposta dal marito con riguardo al punto da 2 a 4 predetti - che non si costituiscono le intimate, uniche eredi della moglie, venuta meno dopo la pubblicazione della sentenza di appello, come dichiara il ricorrente nel ricorso - che è stata disposta la trattazione con rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c Ritenuto - che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 149 c.c. e 300 c.p.c., perché il venir meno della coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza d’appello comporta la cessazione della materia del contendere, cui egli ha interesse, volendo mantenere lo status di coniuge superstite separato e non divorziato - che il motivo è manifestamente fondato con riguardo alle sole domande relative agli assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli, unica materia residuata in sede di appello, in cui non fu proposta impugnazione con riguardo al capo relativo alla pronuncia di divorzio, ormai passata in giudicato - che è vero come, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092 Cass. 8 novembre 2017, n. 26489 Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte massimate onde l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa - che, pertanto, atteso che il capo di pronuncia sullo status era passato in giudicato, va accolta l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alla materia residua, ossia con riguardo ai capi sulle disposizioni patrimoniali a carico dell’obbligato, che non hanno ancora acquisito definitività - che, pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle statuizioni relative all’attribuzione degli assegni in favore della figlia G.J. e della ex moglie H.C.M., nonché con riguardo all’onere di mantenimento della figlia G.M. - che non occorre provvedere sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.